TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO: ORARIO

BENEFICIARI

D. Le norme sull’orario di lavoro contenute nel Dlgs 66/2003 si applicano anche a chi lavora su una nave?

R. No, non si applica alla “gente di mare” ovvero a chi sia occupato o impegnato a qualunque titolo a bordo di una nave marittima di proprietà pubblica o privata, registrata nel territorio di uno Stato membro (Dlgs 66/2003, art. 2; Circolare Ministero Lavoro 8/2005).

D. Le norme sull’orario di lavoro contenute nel Dlgs 66/2003 si applicano anche a chi fa parte del personale di volo?

R. No, non si applica al “personale di volo nell’aviazione civile” ovvero ai membri dell’equipaggio a bordo di un aeromobile civile, impiegati da un’azienda con sede in uno Stato membro (Dlgs 66/2003, art. 2; Circolare Ministero Lavoro 8/2005).

D. Chi sono i “lavoratori mobili”?

R. Sono i lavoratori che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, ossia quei lavoratori impegnati quali membri del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggero o merci su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario (Dlgs 66/2003, art. 2; Circolare Ministero Lavoro 8/2005).

D. Quali sono i limiti di orario lavorativo per i minorenni?

R. Per i lavoratori adolescenti è previsto un limite settimanale di 40 ore e un limite giornaliero di 8 ore. Tali limiti valgono anche in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su base multiperiodale. Per i bambini è previsto che l’attività lavorativa non può essere prestata per più di 7 ore giornaliere e 35 settimanali (L. 977/1967, art. 18).

LAVORO STRAORDINARIO

D. Nel calcolo delle 48 ore di durata media settimanale dell’orario di lavoro, comprensiva dello straordinario si calcolano i periodi di assenza dovuti ad infortunio e gravidanza?

R. No. Nonostante la legge escluda dal computo solo i periodi di ferie e di malattia (Dlgs 66/2003, art. 6, comma1) la Circolare del Ministero del Lavoro 8/2005 ha equiparato a tali assenze quelle dovute ad infortunio e gravidanza.

D. Al superamento delle 48 ore settimanali il datore di lavoro deve sempre e comunque effettuare la comunicazione alla DPL?

R. No. L'obbligo di comunicazione alla DPL, e la relativa sanzione, in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanali è stato abrogato dal Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112.

D. Nel calcolo dei dipendenti per unità produttiva devo computare anche i lavoratori con contratto di somministrazione e i lavoratori part-time?

R. Ai fini del calcolo dei dipendenti non devono essere computati i lavoratori con contratto di somministrazione, mentre i lavoratori a tempo parziale devono essere computati in proporzione all’orario svolto, tranne che nel settore del pubblico impiego (Circolare Ministero del Lavoro 8/2005).

D. La maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario ha una misura minima per legge?

R. No, il Decreto Legislativo 66/2003 non indica la misura della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario ma rinvia per la sua determinazione alle contrattazione collettiva (Circolare Ministero del Lavoro 8/2005).

RIPOSO

D. Il periodo di riposo giornaliero può essere inferiore alle 11 ore?

R. No Salve le deroghe espressamente previste dalla legge, l’accordo che diminuisca il periodo di riposo giornaliero è nullo e sostituito di diritto dalla disposizione normativa che prevede almeno 11 ore (Dlgs 66/2003, art. 18; Circolare Ministero del Lavoro 8/2005).

D. I Contratti collettivi del lavoro possono derogare alla disciplina del’orario di lavoro rispetto al riposo settimanale?

I principi di consecutività delle ventiquattro ore di riposo e di cumulo con il riposo giornaliero sanciti dal primo comma dell’art. 9, D.Lgs. n. 66/2003 possono essere derogati solo nei casi indicati dal secondo comma del medesimo articolo in caso di:

  • attivita' di lavoro a turni, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale
  • • attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata
  • a • personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari per attivita' discontinue, il servizio prestato a bordo dei treni, le attivita' connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario

I contratti collettivi possono derogare la norma (D.Lgs. n. 66/2003, art.9, comma 2, lettera d) a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.

ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE

D: Che cosa si intende per orario di lavoro “su base multiperiodale”?

R: Si intende l’organizzazione dell’orario di lavoro riferita ad un periodo superiore alla settimana: vi è quindi la possibilità di eseguire orari settimanali superiori e inferiori all’orario normale a condizione che la media corrisponda alle 40 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore all’anno. (Esempio di organizzazione multiperiodale di un periodo di 4 mesi dove l’orario settimanale è così stabilito: 60 ore di lavoro nel mese di gennaio; 40 ore nel mese di febbraio; 35 ore in marzo; 48 ore in aprile).

Ultimo aggiornamento:22/06/2009
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