POLITICHE MIGRATORIE - CITTADINI EXTRACOMUNITARI: INFORMAZIONI LOCALI

PERMESSO DI SOGGIORNO

D. Entro quanto va richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno?

R. 60 giorni prima della scadenza in caso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, 30 giorni nei restanti casi (stagionale o autonomo). (Dlgs 286/1998, art. 5, comma 4 come modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94).

D. C'è una soglia minima di reddito per poter richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato?

R. Si, è quella dell'importo dell'assegno sociale Inps, che per il 2009 è pari a euro 409,05 mensili.

D. Un extracomunitario con il permesso di soggiorno per motivi di studio che sta lavorando nel limite delle 20 h settimanali (o 1080 annue) può richiedere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro?

R. Si, (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 1) però deve attendere l'emanazione annuale del decreto, che regolerà i flussi dal Paese d'origine e, se è in possesso dei requisiti richiesti, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 18 giugno 2001 n. 62, stabilisce che i cittadini extracomunitari, che si trovano in Italia con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e ne chiedano la trasformazione in permesso per motivi di lavoro, hanno priorità assoluta (nei limiti di 3 unità per ogni sede territoriale) rispetto alle altre domande presentate alle direzioni provinciali del lavoro.

D. Ho un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, posso lavorare?

R. Si, ma solo se il permesso è riconducibile all'art. 18 D.Lgs. 286/98 (e cioè: rilasciato dal Procuratore della Repubblica o dai servizi sociali, della durata di 6 mesi, con dicitura "giustizia per motivi umanitari"). In questo caso è possibile iscriversi al centro per l'impiego, lavorare, studiare e ricevere assistenza sociale. Al momento dell'assunzione, lo straniero deve comunicare allo sportello unico l'esistenza del suo contratto di lavoro.

Alla scadenza del permesso di soggiorno, il Procuratore della Repubblica provvede a rinnovarlo per il periodo di vigenza del contratto di lavoro a tempo determinato e, secondo la legge, se lo straniero ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ogni volta che ci sono modiche del contratto di lavoro (proroga, trasformazione, rimodulazione dell'orario di lavoro, licenziamento, dimissioni, ecc), lo straniero deve comunicarlo allo Sportello Unico entro 5 giorni.

D. Un extracomunitario con un permesso di soggiorno come rifugiato può lavorare? ovvero il suo permesso di soggiorno come rifugiato politico è valido come permesso di soggiorno per lavoro?

R. Il permesso per asilo politico /rifugiato politico dà diritto a lavorare (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 artt. 23, 25 e 26). Però non è possibile lavorare se si è ancora "in attesa di riconoscimento" dello stato di rifugiato. In quest'ultimo caso in genere il permesso di soggiorno è di breve durata (due/tre mesi).

PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO

D. Sono un cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno da 6 anni: posso richiedere la carta di soggiorno?

R. Si, non si chiama più carta di soggiorno, ma permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3) e con la nuova normativa si può richiedere dopo il soggiorno regolare in Italia da 5 anni, se si possiede un reddito minimo sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.

D. Quali documenti devo presentare per richiedere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo?

R. Vanno presentati (Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n.3), insieme alla domanda delle Poste:

  • ultimo CUD
  • ultima busta paga
  • casellario giudiziario (da richiedere al tribunale competente territorialmente)
  • certificato di residenza
  • storico degli ultimi 5 anni di residenza
  • copia del contratto di lavoro
  • 4 fotografie

ASSUNZIONE

D. Dal momento della stipula del contratto di soggiorno quanto tempo ho per assumere il lavoratore?

R. Fino al rilascio del permesso di soggiorno (Direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007).

D. Posso assumere un cittadino extracomunitario in possesso della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare?

R. Si, perché è un rinnovo. Se fosse stato in attesa del rilascio del primo permesso no (Direttiva Ministero dell'Interno 5 agosto 2006).

D. Se assumo un cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, devo inviare allo Sportello Unico anche il modello Q?

R. No, perché il modello Q è il contratto di soggiorno che viene stipulato solo in caso di permesso di soggiorno per lavoro (Art. 5 bis del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche).

D: Se il centro per l'impiego dà risposta positiva alla ricerca effettuata, il datore di lavoro è obbligato ad assumere il lavoratore segnalato dal Centro per l'impiego oppure può comunque insistere per assumere un lavoratore extracomunitario?

R: No, ma entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione delle domande acquisite da parte del centro per l'impiego dovrà comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro e per conoscenza al centro per l'impiego se intende insistere nella richiesta di nulla osta relativo al lavoratore extracomunitario, altrimenti la Direzione Provinciale archivia senz'altro la pratica, rendendo, così, disponibile la quota impegnata (DPR 394/1999, art. 30 quinquies).

D. Devo assumere un cittadino extracomunitario in possesso del cedolino di attesa rilascio primo ingresso. È assunto per 24 ore settimanali presso l'azienda con cui ha firmato il contratto di soggiorno, posso assumerlo per un part-time di 15 ore settimanali?

R. Si, basta che l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro non faccia superare il limite indicato dalla legge sull'orario di lavoro. In base alla direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007 il cittadino extracomunitario, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno può esercitarne tutti i diritti.

PERDITA DEL POSTO DI LAVORO

D. La perdita del posto di lavoro costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti?

R. No. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto al Centro per l’Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi (art. 22 comma 11 Testo Unico sull’Immigrazione D. Lgs. 286/98).

Il regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari .

D. Sono stato assunto dopo la firma del contratto di soggiorno con il cedolino e mi sono licenziato prima del rilascio del permesso di soggiorno di primo ingresso: posso iscrivermi al centro impiego come disoccupato?

R. Si. Il lavoratore straniero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per primo ingresso, può esercitarne i diritti derivanti dal permesso di soggiorno (Direttiva Ministero Interno del 20 febbraio 2007) stesso se:

  • ha presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico entro 8 giorni dall'ingresso in Italia
  • ha sottoscritto il contratto di soggiorno è in possesso della copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico (cedolino) e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dall'Ufficio postale abilitato

Per l'iscrizione al centro impiego basta presentare la copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico.

ADEMPIMENTI AZIENDALI PER LE ASSUNZIONI

D. Ho completato la procedura di primo ingresso per un lavoratore extracomunitario, quali documenti devo produrre al centro impiego per l'assunzione?

R. Nessuno, basta effettuare la comunicazione on-line (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1180 ss).

Ultimo aggiornamento:14/08/2009
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