RAPPORTI DI LAVORO: CONTRATTO DI LAVORO

D. È necessario comunicare al datore di lavoro se si ha un altro rapporto di lavoro part-time?

R. Dipende dal contratto, che può contenere una clausola, in cui si specifica l'impegno a dare comunicazione al datore di lavoro.

D. Quali sono i rapporti che possono essere certificati?

R. Tutti i contratti di lavoro (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 75).

D. Qual'è l‘efficacia della certificazione?

R. La certificazione ha forza di legge e spiega i propri effetti verso i terzi (enti previdenziali compresi) fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili. Di fatto, per i rapporti certificati, si ha la così detta inversione dell‘onere della prova: spetta quindi ai terzi dimostrare eventualmente in giudizio che tale rapporto di lavoro è difforme dal testo certificato (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, titolo VIII, capo I).

D. Può essere impugnata l‘efficacia della certificazione?

R. Sì, da ciascuna parte o dai terzi nella cui sfera giuridica abbia prodotto effetti, con ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 80).

D. Come inizia la procedura?

R. Con la presentazione di un‘istanza volontaria sottoscritta e presentata dalle parti contraenti ad uno degli organismi di certificazione preposti (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 78).

D. Entro che termine l‘organismo di certificazione è tenuto a decidere?

R. Entro 30 giorni dall‘istanza (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 78 comma 2b).

D. E‘ possibile il ricorso al TAR?

R. Sì, entro 60 giorni, per violazione del procedimento o per eccesso di potere (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 80 comma 5).

D. E‘ possibile il ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro?

R. Sì, per vizio di consenso, per erronea qualificazione del rapporto o difformità del programma effettivo rispetto a quello certificato (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 80).

D. E‘ esperibile il tentativo di conciliazione?

R. Si, chiunque intenda presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione deve preventivamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto stesso per espletare un tentativo di conciliazione (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 80).

D. Gli atti certificati vanno conservati?

R. Sì, presso l‘Ente certificatore fino ai 5 anni successivi alla scadenza del contratto (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 78 comma 3).

D. Fino a quando dura l‘efficacia della certificazione?

R. Fino alla eventuale sentenza di merito, fatti salvi i provvedimenti cautelari (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 79).

D. La procedura di certificazione può riguardare anche il regolamento delle cooperative?

R. E' prevista la certificazione del regolamento delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 83).

D. E‘ possibile certificare l‘appalto?

R. Sì, sia prima che inizi che durante il suo svolgimento (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 84).

D. Cos‘altro può costituire oggetto di certificazione?

R. I diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e divenire così inoppugnabili ((Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 68).

Ultimo aggiornamento:20/11/2008
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