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RAPPORTI DI LAVORO: CONTRATTI DI LAVORO ATIPICICONTRATTI "EXTRA"D. Esiste un contratto che permette di assumere una persona per un solo giorno e che sia ripetibile? R. Si vengono detti contratti "extra" e sono usati per l'assunzione di lavoratori nel settore del turismo e pubblici esercizi per l'esecuzione di speciali lavori di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi locali o nazionali (Dgls 368/2001, art. 10 comma 3). PRESTAZIONE OCCASIONALED. Come deve essere stipulata una prestazione occasionale? In forma scritta o solo verbale? R. Va sottolineato che la maggior parte delle collaborazioni occasionali "sfuggono" a qualsiasi tentativo di contratto scritto, soprattutto per il timore del committente di veder instaurati contratti di altro tipo e natura. In assenza di contratto, per avere certezza almeno della corresponsione del compenso, è comunque sufficiente dopo l'inizio della prestazione inviare una raccomandata a/r al committente con un testo analogo a quello che segue : "In relazione alla collaborazione occasionale fra noi instaurata Le confermo che il mio impegno consisterà in e l'accettazione da parte mia del compenso fissato in euro, nonchè che il nostro rapporto deve intendersi concluso in data." LAVORO A PROGETTOD. Se si svolge una collaborazione coordinata e continuativa o un lavoro a progetto si è obbligati, in caso di dimissioni a rispettare dei vincoli per il preavviso? R. No, a meno che nel contratto firmato non sia stabilito altrimenti (Dlgs 276/2003, art. 62 e 67). D. Inizio a lavorare con un contratto a progetto quali adempimenti devo assolvere? R. L'Inps con messaggio n. 7505 del 2 aprile 2008 ha ribadito che il collaboratore deve assolvere all'obbligo di iscrizione alla gestione separata, mentre il committente deve comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro. D. Chi comunica all'INPS l'inizio di un contratto di lavoro a progetto? R. Preferibilmente il lavoratore (collaboratore), anche se lo può fare il datore di lavoro (committente) quando versa i contributi (messaggio Inps del 2 aprile 2008, n. 7505 del 2 aprile 2008). D. I contributi come vengono gestiti? R. Il contributo INPS è per 1/3 a carico del collaboratore e i 2/3 a carico del committente, per l’anno 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 79) il massimale dell'imponibile previdenziale è pari a 88.669,00 euro, nella misura del: - 24%, elevabile a 25,72 nell'anno 2009 e 26,72% nell'anno 2010 per i collaboratori non inscritti ad altra gestione pensionistica (circolare Inps 21 gennaio 2009, n. 13)
- 17% per gli anni, 2008/2009/2010 per coloro che sono iscritti ad altra gestione pensionistica.
D. Qual'è la scadenza per accedere alla procedura per la stabilizzazione di lavoratori a progetto? R. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con Legge del 28 febbraio 2008, n. 31 ha prorogato al 30 settembre 2008 il termine per l'adesione alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori a progetto o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione Generale per l’attività ispettiva, con la circolare n. 8 del 31 marzo 2008, ha fornito ulteriori istruzioni per la corretta applicazione della disciplina. La procedura prevede: - la realizzazione di un accordo aziendale tra il datore di lavoro e le Rappresentanze sindacali unitarie per la stipula di un contratto di lavoro subordinato non inferiore a 24 mesi
- un atto di conciliazione tra lavoratori e datore di lavoro sottoscritto presso la Direzione Provinciale del Lavoro
- il deposito dell'atto di conciliazione presso l'Inps e il versamento di almeno 1/3 del contributo straordinario dovuto.
D. In seguito alla circolare del Ministero del Lavoro n. 7 del 14 giugno 2006, esiste un divieto a stipulare contratti di collaborazione a progetto ai dipendenti dei call center? R. No, non esiste un vero e proprio divieto per i datori di lavoro. Infatti la circolare in oggetto è rivolta agli ispettori del lavoro e fornisce indicazioni operative sulla loro attività di vigilanza. Essa sottolinea che le collaborazioni a progetto sono consentite nell’ambito dei call center outbound, in cui gli operatori si dedicano prevalentemente a campagne pubblicitarie o di vendita telefonica limitate nel tempo e per le quali è possibile predeterminare contenuti e modalità della prestazione lavorativa. Nei call center inbound, invece, tipicamente adibiti al customer care e all’assistenza telefonica dei clienti, non essendo possibile predeterminare contenuto, modalità e durata della risposta degli operatori, l’attività lavorativa deve essere assimilata al lavoro subordinato. Ciò significa che l’ispettore del lavoro, qualora verifichi che l’attività lavorativa del call center appena descritta sia disciplinata da un contratto di collaborazione a progetto, procederà, riconducendo tale attività alla subordinazione e adottando i conseguenti provvedimenti di carattere sanzionatorio e contributivo. D. In che modo le imprese familiari possono avvalersi del lavoro occasionale accessorio? R. L'utilizzo del lavoro occasionale accessorio nelle imprese familiarinon può superare un importo complessivo, nel corso di ciascun anno fiscale, pari a 10.000 euro (Circolare Inps 26 maggio 2009, n.76). Ci sono due modalità di utilizzo (art 230-bis c.c.) indipendente dalla forma giuridica assunta e dalla gestione previdenziale: - impresa familiare operante nel settore del Commercio,Turismo e Servizi ai sensi della lettera g) art.70 D.lgs 276/2003 che si avvale di prestatori (estranei all’imprenditore e all’impresa familiare, quindi operando in veste di datrice di lavoro), può ricorrere ai buoni alla sola condizione di applicare la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato (art.72, comma 4-bis, Dlgs 276/2003), che è fissata nella misura complessiva di 33%, di cui 9.19% a carico del lavoratore. Il valore nominale di ogni singolo “voucher” è pari a € 10; la percentuale da trattenere è composta dal 33% per il finanziamento del regime pensionistico, dal 4% in favore dell’Inail e dal 5% per la gestione del servizio. Il valore netto del “voucher” a favore del lavoratore sarà pari a € 5.80
- impresa familiare operante nelle attività previste dalle restanti lettere del comma 1 dell’ art.70 D.gls 276/2003 può avvalersi dei “voucher” con il regime contributivo e assicurativo agevolato, pari al 13%.
D. E’ possibile effettuare la comunicazione telematica all’INAIL delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio? R. L'INAIL(nota n. 8270 del 7 settembre 2009), visto le recenti modificazioni ed integrazioni da un punto di vista oggettivo e soggettivo relative al lavoro occasionale accessorio, amplia e semplifica la procedura introducendo la possibilità di effettuare la prima denuncia nominativa e successiva variazione in modalità telematica sul sito www.inail.it, sezione Punto Cliente oltre che attraverso il Fax gratuito 800.657 657 e il Contact Center INPS/INAIL 803 164. |
| Ultimo aggiornamento: | 21/10/2009 |
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