D. Tutti i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità percepiscono l’indennità?
R. No, l’indennità di mobilità spetta ai lavoratori collocati in mobilità con procedura collettiva a condizione che sussistano requisiti oggettivi e soggettivi. Inoltre, spetta a seguito di esaurimento della cassa integrazione straordinaria (Legge 23 luglio 1991, n. 223).
D. Quali requisiti sono richiesti per poter ottenere l'indennità di mobilità?
R. Sono necessari due tipi di requisiti (Legge 23 luglio 1991, n. 223):
- avere una anzianità aziendale minima di 12 mesi di cui almeno 6 mesi di lavoro effettivamente prestato (compresi periodi di ferie, infortuni, malattia, gravidanza e puerperio)
- essere stati collocati in mobilità dall’azienda a seguito di esaurimento della cassa integrazione straordinaria, licenziamento per riduzione del personale e trasformazione di attività di lavoro, licenziamento per cessazione di attività da parte dell’ azienda
D. Come si conta "l'anzianità aziendale"?
R. Il requisito soggettivo di anzianità aziendale (12 mesi di cui almeno 6 lavorati), (Legge 223/91, art. 16), può essere raggiunto considerando utili tutti i differenti periodi di lavoro precedentemente prestati dal lavoratore presso società dello stesso gruppo (Circolare Inps 18 novembre 2002, n. 170).
D. Per quanto tempo viene corrisposta l'indennità di mobilità?
R. La durata del periodo di erogazione dell'indennità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e della sede dell'azienda. Se il lavoratore ha:
- 39 anni di età, 12 mesi nelle aziende del centro-nord e 24 in quelle del mezzogiorno
- 40-49 anni, 24 mesi nelle aziende del centro-nord e 36 in quelle del mezzogiorno
- da 50 anni, 36 mesi nelle aziende del centro-nord e 48 in quelle del mezzogiorno
L'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità aziendale maturata dal lavoratore (Legge 23 luglio 1991, n. 223).
D. A quanto ammonta l'importo dell'indennità di mobilità?
R. L'importo ammonta nel primo anno al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale percepito o che sarebbe spettato (tale importo è pari all'80% della retribuzione). Dal 13° mese in poi l'importo ammonta all'80% del suddetto importo. L'indennità non può comunque superare un importo massimo stabilito ogni anno (Legge 23 luglio 1991, n. 223 art. 7).
D. Quando inizia a decorrere l'indennità di mobilità?
R. L’indennità inizia a decorrere da (Circolare Inps 2 gennaio 1992, n. 3):
- ottavo giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi sette giorni dal licenziamento
- quinto giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi
D. Quando viene pagata l'indennità e da quale Ente?
R. Viene pagata mensilmente dall'INPS.
D. Se si usufruisce di pensione oppure di trattamento di invalidità è possibile percepire anche l'indennità di mobilità?
R. No, non solo, non è nemmeno ammissibile la permanenza in lista di mobilità in quanto requisito essenziale per l'iscrizione è avere lo status di disoccupato che si distingue da quello di pensionato (Circolare Inps 2 gennaio 1992, n.3).
D. Se si usufruisce dell'indennità di mobilità si continua a percepire anche l'assegno familiare?
R. Si (L. 223/91, art. 7, comma 10).
D. Nel caso in cui la domanda di richiesta dell'indennità di mobilità viene respinta, quali azioni è possibile intraprendere?
R. L'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere presentato direttamente agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la domanda, per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno o presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso (Circolare Inps 2 gennaio 1992, n.3).
D. I lavoratori a domicilio possono usufruire dell'indennità di mobilità?
R. Si, i lavoratori a domicilio licenziati per riduzione di personale o per cessazione di attività da imprese rientranti nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della L. 223/1991, se possono far valere una dipendenza di almeno 12 mesi dalla stessa azienda (pronuncia della Cassazione n. 4192 del 23 marzo 2002).
D. I soci lavoratori di cooperativa possono usufruire dell'indennità di mobilità?
R. Si, se svolgono attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina vigente (L. 196/97, art. 24, comma 4).
D. È possibile ottenere l'indennità di mobilità in un'unica soluzione?
R. Si è possibile ricevere l'indennità anticipatamente e in un'unica soluzione per il lavoratore che intenda intraprendere un'attività autonoma o associarsi in cooperativa (L. 223/91, art. 7, comma 5).
D. Se prima di essere collocato in mobilità, il lavoratore svolgeva anche un'attività autonoma può richiedere l'indennità in un'unica soluzione per quella stessa attività?
R. Il Comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, sulla base della decisione della Cassazione (sentenza n. 6679, 21 febbraio - 5 maggio 2001) ha stabilito che l'anticipazione dell'indennità debba essere riconosciuta sia in favore dei lavoratori che, dopo essere stati collocati in mobilità, intendano iniziare per la prima volta un'attività di lavoro autonomo, sia in favore di coloro che intendano sviluppare a tempo pieno l'attività autonoma già avviata durante il rapporto di lavoro dipendente.
D. Cosa deve fare il lavoratore per ottenere la corresponsione anticipata?
R. Il lavoratore deve presentare apposita domanda, tramite la sezione circoscrizionale per l'impiego, alla sede dell'INPS che sta corrispondendo l'indennità. La domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria per attestare l'iniziativa di attività autonoma o di associazione a una cooperativa (Circolare Inps 2 gennaio 1992, n.3).
D. La corresponsione anticipata spetta anche nel caso in cui il lavoratore voglia costituire una società o acquistare una quota di essa?
R. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con sentenza n. 9007 del 20 giugno 2002, ha dichiarato che l’indennità anticipata perde la connotazione di stato di bisogno per assumere quella di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di una attività sia essa artigianale, commerciale o imprenditoriale. Inoltre la Corte di Cassazione ha precisato che vanno incluse anche le ipotesi in cui il lavoratore collocato in mobilità dia inizio ad un’attività imprenditoriale senza concorrervi con lavoro prevalentemente proprio.
D. Cosa accade se dopo aver ottenuto la corresponsione anticipata dell'indennità si viene assunti con un contratto di lavoro dipendente?
R. Nel caso in cui il lavoratore che abbia percepito l'indennità anticipata si rioccupi in qualità di lavoratore dipendente nel settore pubblico o privato nei 24 mesi successivi alla corresponsione dell'indennità è tenuto a restituire la somma percepita (L. 223/91, art. 7, comma 5).
D. Se un soggetto percepisce l'indennità di mobilità, può richiedere l'indennità di disoccupazione?
R. No (Circolare Inps 2 gennaio 1992, n.3).