AMMORTIZZATORI SOCIALI: INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

D. Se una persona con l’indennità ordinaria di disoccupazione firma un contratto di lavoro qualora si licenzi o venga licenziata entro cinque giorni dalla firma dello stesso perde l’indennità?

R. No, se la revoca dal contratto viene fatta entro cinque giorni dalla firma dello stesso (anche se in periodo di prova) viene sospesa l’indennità ordinaria di disoccupazioni per il totale dei giorni che intercorrono dalla data della firma a quella del licenziamento; se la revoca avviene dopo i cinque giorni perde l’indennità ordinaria di disoccupazione (circolare Inps n. 3-275 Prs del 03.10.1957).

D. Una persona che ha lavorato all’estero quale documentazione deve presentare per ottenere l’indennità di disoccupazione?

R. Il MODELLO E 301. Un “Attestato relativo ai periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione” che deve essere presentato all’Inps da parte delle persone che hanno prestato attività lavorative all’estero, per documentare i periodi lavorati all’interno della Comunità Europea al fine di ottenere i trattamenti relativi alla disoccupazione (Regolamento (CEE) del 14 giugno 1971, n. 1408/71; Regolamento (CEE) del 21 marzo 1972, n. 574/72). Il modulo si può scaricare direttamente dal sito nazionale dell’Inps, www.inps.it, nella sezione Moduli.

D. Quali documenti deve presentare un cittadino extracomunitario in attesa di rinnovare il permesso di soggiorno per chiedere l'indennità di disoccupazione?

R. Insieme ai documenti correnti è necessario presentare anche il cedolino di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro e la copia del permesso scaduto o in scadenza. Tale documentazione deve essere presentata sia in caso di richiesta di indennità di disoccupazione ordinaria, non agricola, che ridotta (Messaggio Inps del 19 maggio 2008, n. 11292).

D. Posso richiedere l'indennità di disoccupazione se sono stato sospeso dal lavoro per crisi occupazionale?

R. Dal 1 gennaio 2009 anche i lavoratori sospesi possono chiedere all'Inps l'indennità di disoccupazione, sia ordinaria, che a requisiti ridotti, a seconda dei requisiti maturati. L'indennità può essere corrisposta per un periodo massimo di novanta giornate nel corso dell'anno solare, anche in forma frazionata (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, comma 1, lett a, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2).

D. Se ho un contratto di apprendistato ho diritto all'indennità di disoccupazione in caso di licenziamento?

R. Gli apprendisti che vengono licenziati o sospesi per crisi occupazionale possono chiedere un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione se hanno maturato almeno tre mesi di servizio presso l'azienda in crisi; l'indennità è corrisposta per un massimo di 90 giornate, anche in forma frazionata (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, comma 1, lett a, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2).

Ultimo aggiornamento:25/05/2009
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