APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

CHE COS'È

È il contratto di apprendistato che permette di conseguire titoli di studio di livello secondario, universitario e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché di specializzazione tecnica superiore (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, art. 50).

STATO DI ATTUAZIONE

La regolamentazione e la durata dei profili formativi sono di competenza delle Regioni, sulla base di intese con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le Università e le altre istituzioni formative. In assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e altre istituzioni formative (Dlgs 276/2003, art. 50, comma 3, come modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112).

Il contratto è stipulabile anche per i settori il cui contratto collettivo nazionale di lavoro non abbia ancora definito una nuova disciplina contrattuale che tenga conto della Riforma Biagi, purché le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro abbiano sottoscritto l'intesa.

DESTINATARI

Possono essere assunti con un contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, intesi come 30 anni non compiuti (Circ. 2/2006), già in possesso di un titolo di studio e che vogliano conseguire una qualifica di grado secondario o superiore.

E' possibile stipularlo anche con ragazzi di 17 anni, se in possesso di un titolo di studio e che, quindi, abbiano già assolto il diritto-dovere di istruzione e formazione.

DATORE DI LAVORO

Possono stipulare contratti di apprendistato le aziende di tutti i settori, purchè esercitino attività compatibili con la finalità formativa del contratto.

Il numero degli apprendisti non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in forza presso il datore di lavoro.

L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre (Dlgs 276/2003, art. 47, comma 2).

Nelle imprese artigiane il numero degli apprendisti non deve superare (Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 4):

  • il numero di 9 su un massimo di 18 dipendenti nelle imprese che non lavorano in serie
  • il numero di 5 su un massimo di 9 dipendenti nelle imprese che lavorano in serie
  • il numero di 16 su un massimo di 32 dipendenti per imprese nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento

ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve effettuare le comunicazioni previste dalla legge.

AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

A seguito dell'entrata in vigore della Dlgs 276/2003 è stato abrogato l'obbligo del datore di lavoro di richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro la specifica autorizzazione di assunzione dell'apprendista.

VISITA MEDICA

L'obbligo della visita medica per apprendisti è stata abrogato (DL 112/2008, art. 23, comma 5, lett. c).

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

Le Regioni, d'intesa con le Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale, nonché con le Università o altre istituzioni formative, delineano la disciplina del contratto per i profili che attengono alla formazione e alla sua durata. La disciplina del rapporto deve quindi essere particolarmente flessibile ed è stabilita caso per caso dalle Regioni attraverso la stipulazione di convenzioni o accordi con associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale, nonché con le Università o altre istituzioni formative (Circ. 40/2004).

Le intese possono essere raggiunte con accordi quadro o definite ad hoc per il conseguimento di un titolo specifico. In ogni caso devono delineare una diciplina unitaria della materia indicando elementi quali (Circ. 2/2006):

  • durata del contratto
  • struttura e articolazione dei percorsi formativi
  • funzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti

In assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e altre istituzioni formative (Dlgs 276/2003, art. 50, comma 3, come modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112).

La disciplina generale del contratto, per gli altri aspetti, è delineata dalla Riforma Biagi (Dlgs 276/2003, art. 50) e, per quanto compatibili, dalle disposizioni previste dalla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni, che hanno regolato il contratto di apprendistato prima della Riforma.

DURATA

Le intese regionali determinano la durata del rapporto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: nei limiti indicati dalla regolamentazione regionale, le parti possono stabilire la durata concreta in seguito ad una valutazione di bilanciamento tra le competenze che il soggetto possiede al momento della stipula e quelle che si potranno conseguire per mezzo della formazione in apprendistato. Tale valutazione viene attuata all'interno del piano formativo individuale (Circ. 40/2004).

Ai fini del calcolo della durata massima, non si tiene conto dei periodi di servizio militare di leva, di astensione obbligatoria e astensione facoltativa per maternità, di malattia e infortunio sul lavoro superiore a un mese.

PROROGA

È ammissibile prorogare il contratto nel caso in cui l'apprendista non riesca a conseguire il titolo nel termine indicato (Circ. 2/2006) se:

  • è previsto dalle intese regionali
  • vi è l'assenso del datore di lavoro e dell'apprendista
  • è contenuto nei limiti indicati dalle intese stesse

FORMA

Il contratto deve essere redatto in forma scritta ad substantiam (ossia la forma è necessaria per la validità del contratto di apprendistato) e indicare:

  • tipo di prestazione
  • qualifica cui è finalizzata la formazione aziendale ed extra - aziendale
  • piano formativo individuale che deve essere allegato al contratto stesso

DIRITTI E DOVERI

Si applicano anche al contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o titoli di alta formazione le disposizioni dettate dalla Legge 25/1955 relativamente ai diritti e doveri delle parti (Circ. 40/2004; Circ. 2/2006).

Il datore di lavoro ha l'obbligo di (L. 25/1955, art. 11):

  • impartire o di far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perche' possa diventare lavoratore qualificato
  • collaborare con gli enti pubblici e privati preposti alla organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico
  • osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi
  • non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto
  • concedere un periodo di ferie retribuite
  • non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle a incentivo
  • accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perchè l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza
  • accordare i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio
  • non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie

L'apprendista ha l'obbligo di (L. 25/1955, art. 12):

  • obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricato della sua formazione professionale
  • seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti
  • prestare nell'impresa la sua opera con diligenza
  • comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa
  • frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare
  • osservare le norme contrattuali

PERIODO DI PROVA

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e, pertanto, può essere convenuto fra le parti un periodo di prova (art. 2096 c.c.) che non può essere superiore a due mesi.

ORARIO DI LAVORO

Agli apprendisti maggiorenni si applica la disciplina generale sull'orario di lavoro (Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, art. 2, comma 4) per cui è concesso prestare lavoro straordinario e notturno (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 marzo 2005, n. 8).

FERIE

Le ferie per gli apprendisti sono previste dalla legge e dai contratti colletivi.

In ogni caso la legge prevede almeno 4 settimane per l’apprendista maggiorenne (Dlgs 66/2003) quindi per il titolare di un contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione.

RETRIBUZIONE

La retribuzione è stabilita sulla base della categoria di inquadramento che non può essere inferiore per più di due livelli a quello previsto per i lavoratori già qualificati, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale (Dlgs 276/2003, art. 53, comma 1).

La determinazione della retribuzione avviene mediante un procedimento di percentualizzazione graduale basato sull'anzianità di servizio (L. 25/1955, art. 13, comma 1).

In ogni caso è vietato stabilire il compenso dell'apprendista in base a tariffe a cottimo (Dlgs 276/2003, art. 49, comma 4)

INDENNITÀ DI MALATTIA

A decorrere dal 1 gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati (Legge 27 dicembre 2006, n. 296- Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 773).

La nuova tutela trova applicazione per le malattie insorte a partire dal 1 gennaio 2007 (Circolare Inps 21 febbraio 2007, n. 43).

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

In quanto lavoratrici dipendenti, anche alle apprendiste spetta l'indennità di maternità. Le apprendiste hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternita' (Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

TERMINE DEL CONTRATTO

Al termine del contratto, il datore di lavoro può risolvere il rapporto dando formale disdetta oppure può mantenere in servizio il lavoratore, trasformando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro può recedere dal contratto prima della scadenza del termine in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

L'apprendista ha comunque diritto, coerentemente con le finalità perseguita dal contratto, alla verifica, riconoscimento e certificazione delle competenze e dei crediti formativi acquisiti che devono essere indicati nel libretto formativo del cittadino per poter essere utilizzati nell'attivazione di successivi percorsi formativi (Circ. 2/2006).

FORMAZIONE

I contenuti e la durata della formazione vengono stabiliti dalle Regioni, d'intesa con le Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale, nonché con le Università o altre istituzioni formative, attraverso la stipulazione di convenzioni e accordi.

In assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e altre istituzioni formative (Dlgs 276/2003, art. 50, comma 3, come modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112).

PIANO INDIVIDUALE FORMATIVO

Il datore di lavoro deve redigere un piano individuale e formativo da allegare al contratto. Il piano deve essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto del Repertorio delle professioni. Il contenuto specifico sarà stabilito con la predisposizione di un unico modello nazionale previsto dalle Regioni e dalla Province autonome. In ogni caso deve indicare:

  • percorso formale e non formale dell'apprendista
  • ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra-aziendale

Nel caso in cui il contratto sia di lunga durata, al piano formativo è unito un piano individuale di dettaglio, elaborato con la collaborazione del tutor, nel quale è indicato dettagliatamente il percorso formativo dell'apprendista.

Alle Regioni e le Province autonome spetta definire le modalità per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite mediante il percorso di apprendistato (Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 ottobre 2004, n. 40).

SANZIONI

In caso di mancata erogazione della formazione, imputabile al solo datore di lavoro e che impedisca all'apprendista il raggiungimento della qualifica, il datore (Dlgs 276/2003, art. 53):

  • deve versare all'Inps, a titolo di sanzione, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorato del 100%
  • non può continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale

L'inadempimento del datore di lavoro è valutato sulla base del percorso di formazione previsto nel piano formativo, in ogni caso si configura in presenza di uno dei seguenti elementi:

  • quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale
  • mancanza di un tutor aziendale con competenze adeguate
  • mancanza di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo di erogare formazione
Ultimo aggiornamento:01/06/2010
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