APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

CHE COS'È

È la tipologia di apprendistato utile per conseguire una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali (Dlgs 276/2003, art. 49).

Può essere stipulato in tutti i settori di attività.

STATO DI ATTUAZIONE

In attesa della regolamentazione dei profili formativi ad opera delle regioni e delle parti sociali, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è dettata dai contratti collettivi (Dlgs 276/2003, art. 49, comma 5 bis, introdotto dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, e comma 5 ter, introdotto dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 23, comma 2).

DESTINATARI

Possono essere assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 annie i 29 anni, fino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno di età (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 luglio 2005, n. 30). Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.

DATORE DI LAVORO

Possono stipulare contratti di apprendistato le aziende di tutti i settori, compreso quello agricolo.

Possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante anche le società consortili, nate per l'esecuzione di una sola opera e destinate a sciogliersi al complimento dell'opera. In tal caso, il completamento della formazione, qualora non sia perfezionato, avverrà con la nuova assunzione del medesimo lavoratore presso una delle società del consorzio che si scioglie (Circolare ministeriale 10 novembre 2008, n. 27).

Il numero degli apprendisti non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in forza presso il datore di lavoro.

L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre (Dlgs 276/2003, art. 47, comma 2).

Nelle imprese artigiane il numero degli apprendisti non può essere superiore a (Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 4):

  • 9 su un massimo di 18 dipendenti nelle imprese che non lavorano in serie
  • 5 su un massimo di 9 dipendenti nelle imprese che lavorano in serie
  • 16 su un massimo di 32 dipendenti per imprese nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento

ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve effettuare le comunicazioni previste dalla legge.

AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

A seguito dell'entrata in vigore della Dlgs 276/2003, è stato abrogato l'obbligo del datore di lavoro di richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro la specifica autorizzazione di assunzione dell'apprendista.

VISITA MEDICA

L'obbligo della visita medica per apprendisti è stato abrogato (DL 112/2008, conv. Legge 133/2008, art. 23, comma 5, lett. c).

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

La disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante è delineata dalla Riforma Biagi (Dlgs 276/2003, art. 49) per alcuni aspetti e, per quanto compatibili, dalle disposizioni previste dalla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni, che hanno regolato il contratto di apprendistato prima della Riforma.

DURATA

Il limite minimo di due anni per il contratto di apprendistato professionalizzante è stato abrogato.

La durata del contratto non può invece essere superiore a 6 anni. Entro questi limiti, i contratti collettivi stabiliscono la durata in ragione del tipo di qualificazione da conseguire (Dlgs 276/2003, art. 49, comma 3, come modificato dal DL 112/2008, conv. Legge 133/2008, art. 23).

La contrattazione collettiva può regolare anche contratti di apprendistato per attività che si esauriscono in tempi brevi, come quelli di carattere stagionale (Circolare ministeriale 10 novembre 2008, n. 27).

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche successivamente ad un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di formazione. In ogni caso, la durata complessiva dei due contratti non può superare i 6 anni.

Non è ammessa la trasformazione da un rapporto di apprendistato in base alla Legge 25/1955 e uno svolto in base al nuovo apprendistato professionalizzante, a causa della indebita commistione tra diverse discipline (Circolare ministeriale 10 novembre 2008, n. 27).

Ai fini del calcolo della durata massima, non si tiene conto dei periodi di servizio militare di leva, di astensione obbligatoria e astensione facoltativa per maternità, di malattia e infortunio sul lavoro superiore a un mese.

FORMA

Il contratto deve essere redatto in forma scritta ad substantiam (ossia la forma è necessaria per la validità del contratto di apprendistato) e indicare:

  • il tipo di prestazione
  • la qualifica cui è finalizzata la formazione, sia aziendale che esterna
  • il piano formativo individuale, che deve essere allegato al contratto stesso

DIRITTI E DOVERI

Si applicano anche al contratto di apprendistato professionalizzante le disposizioni dettate dalla L. 25/1955 relativamente ai diritti e doveri delle parti.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di (L. 25/1955, art. 11):

  • impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa diventare lavoratore qualificato
  • collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico
  • osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro, anche per quel che riguarda la retribuzione
  • non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto
  • concedere un periodo di ferie retribuite
  • non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo
  • accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza
  • accordare i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio
  • non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie

L'apprendista ha l'obbligo di (L. 25/1955, art. 12):

  • obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricato della sua formazione professionale
  • seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti
  • prestare nell'impresa la sua opera con diligenza
  • comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa
  • frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare
  • osservare le norme contrattuali

PERIODO DI PROVA

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e, pertanto, può essere convenuto fra le parti un periodo di prova (art. 2096 c.c.) che non può superare i due mesi.

ORARIO DI LAVORO

Agli apprendisti maggiorenni si applica la disciplina generale sull'orario di lavoro (Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, art. 2, comma 4) per cui è concesso prestare lavoro straordinario e notturno (Circolare ministeriale 3 marzo 2005, n. 8).

FERIE

Le ferie per gli apprendisti sono previste dalla legge e dai contratti collettivi. In ogni caso, la legge prevede almeno 4 settimane per l’apprendista maggiorenne (Dlgs 66/2003), quindi per il titolare di un contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione.

INDENNITÀ DI MALATTIA

A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 773).

La nuova tutela trova applicazione per le malattie insorte a partire dal 1° gennaio 2007 (Circolare Inps 21 febbraio 2007, n. 43).

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

In quanto lavoratrici dipendenti, anche alle apprendiste spetta l'indennità di maternità. Le apprendiste hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità (Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

RETRIBUZIONE

La retribuzione è stabilita sulla base della categoria di inquadramento, che può essere inferiore per non più di due livelli a quello previsto per i lavoratori qualificati, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale (Dlgs 276/2003, art. 53, comma 1).

La determinazione della retribuzione avviene mediante un procedimento di percentualizzazione graduale basato sull'anzianità di servizio (L. 25/1955, art. 13, comma 1).

In base a questi due principi, l'apprendista potrà ricevere, nel corso del rapporto, uno stipendio inferiore in percentuale rispetto al livello di sottoinquadramento in cui si trova, purchè tale livello sia garantito almeno come punto di arrivo della progressione retributiva (Circolare ministeriale 10 novembre 2008, n. 27).

In ogni caso è vietato stabilire il compenso dell'apprendista in base a tariffe a cottimo (Dlgs 276/2003, art. 49, comma 4).

TERMINE DEL CONTRATTO

Al termine del contratto, il datore di lavoro può risolvere il rapporto dando formale disdetta oppure può mantenere in servizio il lavoratore, trasformando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò permetterà all'azienda di godere di sgravi contributivi per la durata del primo anno di rapporto così trasformato.

FORMAZIONE

La regolamentazione dei profili formativi professionalizzanti è demandata alle regioni d'intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi (Dlgs 276/2003, art. 49, comma 5):

  • monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno 120 ore annue
  • determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali - territoriali - aziendali, anche all'interno degli Enti bilaterali, delle modalità di erogazione e dell'articolazione della formazione
  • riconoscimento ai fini contrattuali della qualifica professionale
  • registrazione sul libretto formativo delle ore di formazione effettuata
  • presenza di un tutor aziendale

In attesa delle disposizioni regionali, la disciplina è rimessa ai contratti collettivi (Dlgs 276/2003, art. 49, comma 5 bis e ter) facendo riferimento ai profili predisposti dall'Isfol, anche con l'ausilio degli enti bilaterali e tenendo conto di quanto previsto dalle sperimentazioni regionali avviate a livello locale (Circolare 30/2005).

In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell'apprendistato sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali (Dlgs 276/2003, art. 5 ter, aggiunto dal DL 112/2008, art. 23, conv. L. 133/2008), fermo restando che la definizione dei profili formativi resta in capo alle regioni, d'intesa con le associazioni datoriali e dei lavoratori (Corte costituzionale, sentenza 14 maggio 2010, n. 176).

Inoltre, se la contrattazione collettiva lo prevede, la formazione c.d. esclusivamente aziendale potrà svolgersi fisicamente fuori dall'azienda, purchè sia sempre quest'ultima a somministrare la formazione e per fare ciò non benefici di finanziamenti pubblici (Circ. 27/2008).

PIANO INDIVIDUALE FORMATIVO

Il datore di lavoro deve redigere un piano individuale e formativo da allegare al contratto. Il piano deve essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto del Repertorio delle professioni. Il contenuto specifico sarà stabilito con la predisposizione di un unico modello nazionale previsto dalle Regioni e dalla Province autonome. In ogni caso deve indicare:

  • percorso formale e non formale dell'apprendista
  • ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra-aziendale

Nel caso in cui il contratto sia di lunga durata, al piano formativo è unito un piano individuale di dettaglio, elaborato in collaborazione con il tutor, nel quale è indicato dettagliatamente il percorso formativo dell'apprendista.

Alle regioni e le province autonome spetta definire le modalità per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite mediante il percorso di apprendistato (Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 ottobre 2004, n. 40).

Nel caso di formazione esclusivamente aziendale, i contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo (Dlgs 276/2003, art. 5 ter, aggiunto dal DL 112/2008, art. 23, conv. L. 133/2008):

  • durata e modalità di erogazione della formazione
  • modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali
  • la registrazione nel libretto formativo

Tutto ciò dev'essere coerente con le qualifiche contenute nei contratti collettivi nazionali cui l'apprendistato professionalizzante è finalizzato (Circ. 27/2008).

SANZIONI

In caso di mancata erogazione della formazione, imputabile al solo datore di lavoro e che impedisca all'apprendista il raggiungimento della qualifica, il datore (Dlgs 276/2003, art. 53):

  • deve versare all'Inps, a titolo di sanzione, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorato del 100%
  • non può continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale

L'inadempimento del datore di lavoro è valutato sulla base del percorso di formazione previsto nel piano formativo; in ogni caso, si configura inadempimento in presenza di uno dei seguenti elementi:

  • quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale
  • mancanza di un tutor aziendale con competenze adeguate
  • mancanza di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo di erogare formazione

Nel caso di formazione esclusivamente aziendale il datore di lavoro sarà responsabile dell'inadempimento nell'erogare la formazione e sarà soggetto alla predetta sanzione.

Ultimo aggiornamento:01/06/2010
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