TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

CHE COS’È

Il tirocinio è un periodo di inserimento in azienda che promuove la conoscenza diretta del mondo del lavoro e orienta le future scelte professionali. Questa tipologia di rapporto coinvolge il tirocinante, l’azienda ospitante pubblica o privata e l’ente promotore (Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18). L’ente promotore di regola è rappresentato da uffici del Ministero del lavoro, università, scuole, enti di formazione, Centri per l'impiego, comunità terapeutiche, servizi di inserimento lavorativo per disabili, cooperative sociali.

BENEFICIARI

Il tirocinio è rivolto a soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico e hanno compiuto sedici anni (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622 - Finanziaria 2007; Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139). La normativa sui tirocini formativi e di orientamento si applica anche agli stranieri appartenenti all’Unione europea e agli extracomunitari, purchè regolarmente soggiornanti in Italia (DM 142/98, art. 8; Decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 22 marzo 2006).

DURATA E LIMITI

La durata massima del tirocinio dipende dal livello di istruzione del tirocinante e non può comunque superare i seguenti limiti (DM 142/98, art. 1, comma 1; art. 7, comma 1):

  • 3 mesi in caso di tirocinio estivo regolato a livello regionale e rivolto ad adolescenti o giovani, iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico (Circolare ministeriale 2 agosto 2004, n. 32)
  • 4 mesi per studenti che frequentano la scuola secondaria
  • 6 mesi per disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità nonchè per allievi di istituti professionali di Stato e di corsi di formazione professionale, entro 18 mesi successivi al termine degli studi
  • 12 mesi per studenti universitari o che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, entro 18 mesi successivi al termine degli studi
  • 12 mesi per persone svantaggiate (Legge 8 novembre 1991, n. 381)
  • 24 mesi per soggetti portatori di handicap

Le eventuali proroghe o i cumuli di differenti periodi di tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi sopra indicati.

I datori di lavoro possono ospitare (DM 142/1998, art. 1):

  • 1 tirocinante in aziende che hanno fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato
  • 2 tirocinanti in aziende che hanno tra 6 e 9 dipendenti a tempo indeterminato
  • nella misura del 10% dell'organico in aziende che hanno più di 20 dipendenti a tempo indeterminato

CONVENZIONE DI TIROCINIO, PROGETTO FORMATIVO, TUTORAGGIO

L'ente promotore stipula con l'azienda una convenzione contenente le modalità di svolgimento del tirocinio. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento, in cui sono indicate le finalità formative, le modalità con cui verranno realizzate, il tutor incaricato dall’ente promotore, la durata e il periodo di svolgimento.

L'ente promotore assiste il tirocinante e vigila sul corretto svolgimento del rapporto di tirocinio. La formazione erogata può essere certificata dagli enti promotori e avere valore di credito formativo spendibile nel mercato del lavoro (DM n. 142/98 art. 6 comma 1). L’ente inoltre garantisce la presenza di un tutor che verifica l'idoneità dei contenuti formativi rispetto alla finalità indicata nel progetto ed è il responsabile dell’organizzazione e dell'esito del tirocinio ((DM 142/1998, art. 4, comma 1).

TRATTAMENTO ECONOMICO E ASSICURATIVO

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale non comporta la perdita dell’eventuale stato di disoccupazione (Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, art. 1, comma 1). Non è retribuito, ma l’azienda può discrezionalmente rimborsare le spese al tirocinante e, in alcuni casi, anche le Regioni e le Province prevedono un contributo economico.

Il tirocinante deve essere assicurato presso l'Inail, a carico dell'ente promotore. Qualora l'ente promotore sia una struttura pubblica, l'azienda ospitante può assumere l'onere dell'assicurazione Inail (DM 142/1998, art. 3, comma 2). (DM 142/1998, art. 3 comma 1 e 2).

Il tirocinio è sospeso, e non interrotto, nei periodi di svolgimento del servizio militare o civile e di astensione obbligatoria per maternità.

TIROCINIO CON CITTADINI EXTRACOMUNITARI

La normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento si applica anche ai cittadini extracomunitari (Decreto ministeriale 22 marzo 2006). Le disposizioni sono diverse a seconda che il cittadino extracomunitario sia residente in Italia, con regolare permesso di soggiorno, o all’estero.

Nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia si applica integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocinio o, in mancanza, quella nazionale (DM 142/98). Nella convenzione deve essere fornita l’indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero specificando il relativo numero, il motivo per cui è stato concesso, la data di rilascio e di scadenza.

Anche i cittadini extracomunitari residenti all’estero possono entrare in Italia per svolgere tirocini di formazione e di orientamento. Ciò avviene in base a quote di ingresso stabilite annualmente (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 27; Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 40). La convenzione e il progetto anche per costoro sono redatti in conformità alla normativa, poi vistati dall’autorità regionale competente e presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto d’ingresso. La convenzione deve prevedere che l’ente promotore, in aggiunta agli altri obblighi ordinari, fornisca al tirocinante vitto e alloggio e che lo Stato provveda alle spese di viaggio per il rientro nel Paese di origine (DM 22 marzo 2006, art. 3, comma 3).

L’ente promotore è tenuto a comunicare eventuali variazioni ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto. Restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini extra-Unione europea.

Per l'anno 2009 è stabilita una quota di 5.000 ingressi per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento in Italia (Decreto ministeriale 29 luglio 2009).

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

A partire dal 1° gennaio 2007 il tirocinio di formazione e orientamento e ogni altra esperienza assimilabile deve essere comunicato in modalità telematica ai servizi competenti, entro il giorno antecedente l'attivazione del tirocinio stesso (Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1180 ss).

Non sussiste l'obbligo di comunicazione di quei tirocini cosiddetti curriculari, che non siano finalizzati all'occupazione e che rientrino nel progetto di istruzione e formazione gestito dall'istituzione educativa da cui il tirocinio è promosso, come le scuole, gli istituti professionali, le università (Nota ministeriale 4 gennaio 2007).

Ultimo aggiornamento:12/04/2010
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