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APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CHE COS'È E' la tipologia di apprendistato che permette di espletare il diritto-dovere di istruzione: costituisce, infatti, uno dei percorsi alternativi alla formazione scolastica, consentendo ai giovani di ottenere una qualifica di istruzione e formazione professionale attraverso un rapporto di lavoro (Dlgs 276/2003, art. 48). AMBITO APPLICATIVOIl contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione non è ancora operativo: la sua operatività è infatti subordinata alla piena attuazione della Riforma del sistema dell'istruzione e formazione (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 ottobre 2004, n. 40) BENEFICIARI Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i ragazzi di età compresa tra i 15 anni e i 18 anni. A partire dal 1 settembre 2007, i minori possono essere assunti se hanno compiuto 16 anni di età e un'istruzione scolastica articolata in almeno 10 anni (Legge 27 dicembre 2006, n. 296- Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 722) CARATTERISTICHE CONTRATTUALIIl contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato da datori di lavoro operanti in tutti i settori produttivi. DURATALa durata è determinata in considerazione della qualifica o del titolo di studio da conseguire, o dai crediti professionali e formativi che permette di acquisire. In ogni caso non può essere superiore a 3 anni. Ai fini del calcolo della durata massima, non si tiene conto dei periodi di servizio militare di leva, di astensione obbligatoria e astensione facoltativa per maternità, di malattia e infortunio sul lavoro superiore a un mese. DISCIPLINAIl contratto deve essere redatto in forma scritta e indicare: - tipo di prestazione
- piano formativo individuale
- qualifica cui è finalizzata la formazione aziendale ed extra-aziendale
Vengono inoltre richiamati i seguenti principi generali: - divieto di determinare il compenso dell'apprendista in base a tariffe di cottimo
- possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto alla data di scadenza indicata (secondo il principio generale indicato dall'art. 2118 Codice Civile)
- divieto di interrompere il contratto prima della scadenza senza giusta causa o giustificato motivo
Gli altri aspetti vengono regolati dalla normativa generale contenuta nella Legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare: INDENNITÀ DI MALATTIAA decorrere dal 1 gennaio 2007, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati (Legge 27 dicembre 2006, n. 296- Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 773). La nuova tutela trova applicazione per le malattie insorte a partire dal 1 gennaio 2007 (Circolare Inps 21 febbraio 2007, n. 43) INDENNITÀ DI MATERNITÀIn quanto lavoratrici dipendenti, anche alle apprendiste spetta l'indennità di maternità. Le apprendiste hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternita' (Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). FORMAZIONE La regolamentazione dei profili formativi per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione è demandata alle Regioni, d'intesa con il Ministero del Lavoro e quello dell'Istruzione sentite le Organizzazioni sindacali e quelle datoriali, rispettando i seguenti criteri e principi: - definizione della qualifica professionale da conseguire
- previsione di un monte ore di formazione esterna e interna in relazione alla qualifica da conseguire e in base a standard minimi formativi (L. 53/2003)
- rinvio ai contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali per determinare, anche nell'ambito degli Enti Bilaterali, le modalità di effettuazione della formazione aziendale
- riconoscimento ai fini contrattuali della qualifica raggiunta in base ai risultati ottenuti con la formazione interna ed esterna
- registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo
- presenza di un tutor aziendale
PIANO INDIVIDUALE FORMATIVOIl datore di lavoro deve redigere un piano individuale e formativo da allegare al contratto. In attesa di una regolamentazione a livello nazionale, il piano deve essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto del Repertorio delle professioni elaborato dall'Isfol. Il contenuto specifico sarà stabilito con la predisposizione di un unico modello nazionale previsto dalle Regioni e dalla Province autonome. In ogni caso, deve indicare: - percorso formale e non formale dell'apprendista
- ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra-aziendale
Nel caso in cui il contratto sia di lunga durata, al piano formativo è unito un piano individuale di dettaglio, elaborato con la collaborazione del tutor, nel quale è indicato dettagliatamente il percorso formativo dell'apprendista. Alle Regioni e Province autonome spetta definire le modalità per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione, sul libretto formativo, delle competenze acquisite mediante il percorso di apprendistato (Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 ottobre 2004, n. 40). FORMAZIONE A DISTANZAQualora l'Azienda che ospita l'apprendista sia dotata si strumenti informatici e telematici in rete, non è necessario che la sede di lavoro dei dipendenti specializzati sia la stessa di quella dell'apprendista. Infatti, le attività di controllo, monitoraggio, tutoraggio, addestramento e formazione possono essere svolte attraverso i sistemi di (Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 ottobre 2004, n. 40): - e-learning
- tele-affiancamento
- video-comunicazione
SANZIONIIn caso di inadempimento all'obbligo formativo, imputabile al solo datore di lavoro e che impedisca all'apprendista il raggiungimento della qualifica, il datore: - deve versare all'Inps, a titolo di sanzione, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorato del 100%
- non può continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale
L'inadempimento del datore di lavoro è valutato sulla base del percorso di formazione previsto nel piano formativo; in ogni caso, si configura in presenza di uno dei seguenti elementi: - quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale
- mancanza di un tutor aziendale con competenze adeguate
- mancanza di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo formativo
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| Ultimo aggiornamento: | 01/06/2010 |
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