LAVORO A TEMPO PARZIALE

CHE COS'È

È il rapporto di lavoro in cui l'attività viene prestata per un orario inferiore a quello normalmente previsto dalla legge o dai contratti collettivi. Può essere instaurato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 art. 1, comma 1 e 2).

TIPOLOGIE

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può articolarsi in:

PART-TIME ORIZZONTALE

La riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro, ossia la prestazione lavorativa con orario ridotto è distribuita in tutti i giorni lavorativi della settimana (es. 4 ore x 5 giorni lavorativi = 20 ore sett. su 40).

PART-TIME VERTICALE

L'attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno, ossia l'attività è prestata solo in alcuni giorni della settimana con orario pieno o ridotto (es. 8 ore su 3 giorni lavorativi = 24 ore sett. su 40; oppure 6 ore su 4 giorni lavorativi = 24 ore sett. su 40).

PART-TIME MISTO

È una combinazione del part-time orizzontale e di quello verticale. L'attività è prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno con orario pieno o ridotto. Di solito questa forma di lavoro interessa lavoratori assunti in particolari settori con elevate punte di stagionalità (es: alberghiero per il periodo estivo o invernale; settore alimentare durante la trasformazione dei prodotti agricoli)

Il lavoratore ha diritto di rimanere iscritto al Centro per l'impiego se rispetta i criteri indicati dal Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (Dlgs 61/2000, art. 2, comma 1 e 2).

La mancanza di tali indicazioni non comporta automaticamente la nullità del contratto.

Il datore di lavoro non deve più dare comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione Provinciale del Lavoro, competente per territorio, tale obbligo è stato abrogato dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 85, comma 2.

LAVORO SUPPLEMENTARE

Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, è possibile per il datore di lavoro richiedere al lavoratore di svolgere lavoro supplementare, ovvero di svolgere prestazioni lavorative oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno (Dlgs 276/2003, art. 46). E' possibile prestare lavoro supplementare anche nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto quando l'orario di lavoro sia inferiore all'orario normale di lavoro.

I contratti collettivi stabiliscono:

  • numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili
  • relative cause della richiesta che possono essere di tipo oggettivo o soggettivo
  • conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi che non devono essere soltanto di tipo economico (possono essere per esempio riposi compensativi)
  • eventuale maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria dovuta in relazione al lavoro supplementare. Tale maggiorazione può essere forfetaria

In presenza della regolamentazione collettiva non è necessario il consenso del lavoratore al lavoro supplementare e l'eventuale rifiuto non può costituire ipotesi di giustificato motivo di licenziamento: potrebbe tuttavia costituire causa di un provvedimento disciplinare da parte del datore di lavoro.

In assenza della contrattazione collettiva in materia è, invece, richiesto il consenso del lavoratore al lavoro supplementare che può essere manifestato in qualunque forma. E' stato abolito il limite legale delle 10% rispetto all'orario concordato, pertanto, in assenza che il contratto collettivo stabilisca dei limiti, il lavoro supplementare è ammesso entro il limite del tempo pieno.

Il rifiuto da parte del lavoratore non può in nessun caso costituire un giustificato motivo di licenziamento, né, in questo caso, causa di provvedimento disciplinare.

LAVORO STRAORDINARIO

È possibile ricorrere al lavoro straordinario nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno: non è pertanto previsto alcun obbligo di forma per la richiesta del datore di lavoro di effettuare lavoro straordinario.

CLAUSOLE FLESSIBILI

Permettono di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa e possono essere stipulate in tutte tre le tipologie di contratto a tempo parziale anche a termine.

Le clausole flessibilili devono essere stabilite dalla contrattazione collettiva che ne regolamenta termini, condizioni e modalità (Dlgs 61/2000, art. 3, comma 7, come modificata dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247).

I presupposti necessari affinché le clausole flessibili siano valide sono:

  • il fatto di essere state stabilite dai contratti collettivi
  • consenso scritto del lavoratore, al momento della stipulazione del contratto o in un momento successivo, anche con l'assistenza di un rappresentante aziendale
  • preavviso di almeno cinque giorni lavorativi
  • l'erogazione di specifiche compensazioni stabilte dai ccnl

CLAUSOLE ELASTICHE

Possono essere stipulate nei contratti di lavoro part-time di tipo verticale e misto e permettono al datore di lavoro e al lavoratore di aumentare la prestazione lavorativa quindi di ampliare il monte ore concordato al momento della stipulazione del contratto. La clausola elastica comporta un incremento definitivo della quantità della prestazione, a differenza dello straordinario o del supplementare ove si verifica un aumento temporaneo della prestazione, riferito ad ogni singola giornata nella quale venga richiesta una prestazione aggiuntiva.

Tale incremento può ovviamente essere delimitatato nel tempo e potrebbe essere solo eventuale (Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 18 marzo 2004, n. 9).

La disciplina applicabile alle clausole elastiche è la stessa prevista per le clausole flessibili. La contrattazione collettiva deve in questo caso anche indicare il limite massimo entro cui è possibile il ricorso al lavoro elastico: in assenza di tali disposizioni le parti devono comunque indicare tale limite nel patto.

La prestazione di lavoro elastico o flessibile in violazione delle disposizioni legali e dai contratti collettivi in merito comporta l'onere da parte del datore di lavoro di corrispondere oltre alla retribuzione dovuta, un risarcimento del danno (Dlgs. 276/2003, art. 46).

TRASFORMAZIONE DEL TEMPO PIENO IN TEMPO PARZIALE

Per trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale occorre (Dlgs 276/2003, art. 46):

  • accordo scritto delle parti
  • convalida della Direzione provinciale del Lavoro

Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

TRASFORMAZIONE PER PATOLOGIE ONCOLOGICHE

I lavoratori, del settore pubblico e privato, affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale.

Tale diritto non può essere negato dal datore di lavoro in ragione di contrastanti esigenze aziendali. La quantificazione dell’orario ridotto e la scelta delle modalità di svolgimento (part-time orizzontale, verticale o misto) è stabilito in accordo tra le parti tenendo in considerazione le esigenze individuali specifiche del lavoratore. (Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2005, n. 40).

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

TRASFORMAZIONE PER ESIGENZE DI CURA

È riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al lavoratore/trice (Dlgs 61/2000, art. 12bis, come modificato dalla Legge 247/2007):

  • con coniuge, figli e genitori affetti da patologie oncologiche
  • che assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma i connotati di gravità (L. 104/1992), alla quale sia stata riconosciuta un'invalidità del 100% con necessità di assistenza continua
  • con figlio convivente di età non superiore ai tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap

In questi casi è riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno.

DIRITTO DI PRECEDENZA

È riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno (per l'espletamento delle stesse mansioni o equivalenti a quelle oggetto del contratto) al lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale (Dlgs 61/2000, art. 12 ter introdotto dalla L. 247/2007).

Negli altri casi non è previsto per legge il diritto di precedenza, in caso di nuove assunzione, per la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno.

Tale diritto può, tuttavia, essere previsto dal contratto individuale in caso di assunzione a tempo pieno. La violazione del diritto di precedenza stabilito dal contratto individuale comporta le conseguenze sanzionatorie previste dal contratto stesso. Se le parti non hanno stabilito tali conseguenze, la legge prevede la corresponsione di un risarcimento pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che sarebbe stata percepita a seguito della trasformazione per i sei mesi successivi:

  • per mansioni uguali o equivalenti
  • presso unità produttive site nello stesso ambito comunale

In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a:

  • darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa
  • prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione

E' stato abolito obbligo di motivare adeguatamente l'eventuale domanda di trasformazione presentata dal dipendente.

INCENTIVI ECONOMICI

Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione (Dlgs 276/2003, art. 46).

DIRITTI PREVIDENZIALI

Il lavoratore a tempo parziale gode dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda (Dlgs 61/2000, art. 4):

  • importo della retribuzione oraria, della retribuzione feriale, dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità
  • durata del periodo di prova e delle ferie annuali. I contratti collettivi, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
  • durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità
  • durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali
  • applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
  • accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro
  • accesso ai servizi sociali aziendali
  • trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa

MALATTIA E MATERNITÀ

Per il part-time orizzontale il pagamento è regolare.

Per il part-time verticale (con fasi di inattività superiori ai 60 gg.) l'indennità è corrisposta solo per i giorni coincidenti con la fase lavorativa prevista dal contratto e quindi è necessario anche durante la pausa lavorativa, presentare all'Inps e al datore di lavoro la certificazione medica.

Per le lavoratrici madri, il riposo giornaliero è di 2 ore giornaliere se la lavoratrice è occupata per più di 6 ore, di un ora se è occupata al di sotto delle 6 ore.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

La retribuzione valida ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale, è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione a tempo pieno.

DISOCCUPAZIONE

Non spetta alcuna indennità per i periodi di pausa previsti dal contratto. Alla recessione del contratto, in presenza dei requisiti contributivi ed assicurativi previsti, spettano i trattamenti di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti.

CIG E MOBILITÀ

I lavoratori a tempo parziale hanno titolo alle integrazioni salariali di CIG sia ordinaria sia straordinaria, nonchè alla eventuale mobilità.

CONTRIBUTI PENSIONISTICI

Le settimane di lavoro part-time sono considerate valide se l'importo settimanale percepito è superiore al minimale di retribuzione stabiliti, ogni anno, dalla legge.

Nel caso di part-time verticale o ciclico i periodi di non lavoro e non coperti da contribuzione obbligatoria possono essere riscattati a domanda, ma è necessario almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.

La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno (Dlgs 61/2000, art. 9).

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

INSTAURAZIONE DI PIÙ RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO

La somma di contratti di lavoro part-time presso più datori di lavoro non consente il superamento dei limiti di orario disciplinati dalla normativa in materia di orario di lavoro (Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66; interpello 10 ottobre 2006, n. 4581)

PART-TIME NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le P.A. possono stipulare contratti a tempo parziale (Decreto Legislativo 165/2001, art. 36). La normativa che disciplina il settore privato è applicabile anche al pubblico impiego con esclusione delle disposizioni relative a:

  • modalità di assunzione
  • trasformazione automatica in tempo pieno in caso di mancanza di prova scritta (Dlgs 61/2000, art. 10)
  • lavoro supplementare, straordinario e flessibile (Dlgs 276/2003, art. 46)

Inoltre, occorre individuare la specifica contrattazione collettiva del settore che può contenere particolari disposizioni in deroga alla disciplina generale del part-time.

CRITERI DI COMPUTO

I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. L' arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno (Dlgs 276/2003, art. 46). Occorre pertanto considerare anche il lavoro supplementare o quello svolto in virtù di clausole elastiche.

SANZIONI

Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini della prova. La mancanza non comporta la nullità del contratto, ma il lavoratore può agire in giudizio al fine di ottenere una sentenza dichiarativa del sussistere di un rapporto di lavoro a tempo pieno (Dlgs 276/2003, art. 46).

In caso di mancata indicazione della durata della prestazione lavorativa: su richiesta del lavoratore, può essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data della sentenza: resta il diritto alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente svolto e un equo risarcimento.

In caso di mancata indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro: il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la sentenza il lavoratore ha il diritto alla retribuzione per le ore svolte oltre ad equo risarcimento.

Le controversie possono essere risolte con procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali.

CERTIFICAZIONE

Le parti del contratto possono presentare domanda per ottenere la certificazione del contratto al fine di ridurre la possibilità di contenzioso (Dlgs 276/2003, art. 75).

PER INFORMAZIONI

Rivolgersi ad Agenzie del lavoro, Centri per l'Impiego, associazioni sindacali e associazioni di categoria.

Ultimo aggiornamento:28/07/2010
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