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LAVORO RIPARTITO - JOB SHARINGCHE COS'ÈIl contratto di lavoro ripartito, job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa. Il contratto è dunque caratterizzato dal vincolo di solidarietà tra i due lavoratori (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 41, commi 1 e 2), per cui ogni lavoratore è direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa. CARATTERISTICHE CONTRATTUALIIl contratto di lavoro ripartito è stipulato in forma scritta, al fine della prova di alcuni elementi (Dlgs 276/2003, art. 42): - misura percentuale e collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione oraria
- luogo di lavoro
- trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore
- eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di lavoro
Per certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, almeno ogni settimana, in merito all'orario di lavoro di ciascuno di essi. FACOLTÀ DEI LAVORATORII lavoratori possono (Dlgs 276/2003, art. 41, comma 3): - determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro
- modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta in capo all'altro obbligato
ESTINZIONE DEL VINCOLO CONTRATTUALEIl contratto ripartito si estingue in caso di (Dlgs 276/2003, art. 41, comma 5 e 6): - dimissioni o licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del Codice Civile
- impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati, di cui all'articolo 1256 del Codice Civile
DIVIETINel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori, sono vietate sostituzioni da parte di terzi soggetti. Sono ammissibili solo previo consenso del datore di lavoro. TRATTAMENTO ECONOMICO Il lavoratore ripartito non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e pari mansioni. Il trattamento è riproporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale, delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali (Dlgs 276/2003, art. 44). DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, della indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale, nonchè assistenziale e delle relative contribuzioni, i lavoratori con contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Non è dovuta la contribuzione per l'assicurazione per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, i quali sono comunque erogati secondo i criteri previsti per il lavoratori a tempo parziale, con oneri a carico della gestione per gli interventi assistenziale e di sostegno costituita presso l'Inps. Il calcolo delle prestazioni previdenziali e dei contributi è effettuato su base mensile, dividendo l'importo delle retribuzioni per il numero dei lavoratori che risultano obbligati al momento di inizio dell'evento, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (Dlgs 276/2003, art. 45). DISCIPLINA APPLICABILELa regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva. In assenza di contratti collettivi trova applicazione la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito (Dlgs 276/2003, art. 43). CERTIFICAZIONELe parti possono presentare domanda per ottenere la certificazione del contratto al fine di ridurre la possibilità di contenzioso (Dlgs 276/2003, art. 75). PER INFORMAZIONIAgenzie regionali del lavoro, Centri per l'impiego provinciali, Associazioni sindacali e Associazioni di categoria. |
| Ultimo aggiornamento: | 28/07/2010 |
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