PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

CHE COS'È

È il documento che permette allo straniero extracomunitario di soggiornare legittimamente nel territorio Italiano (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 5; Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, artt. 9-11) e di lavorare.

RICHIESTA

Nel caso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l'istanza viene compilata al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno (quindi entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale) presso lo Sportello unico per l'immigrazione. Lo Sportello unico competente:

  • fa sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta
  • invia (per via telematica) i dati relativi alla richiesta di permesso di soggiorno al CEN della Polizia di Stato
  • provvede a comunicare allo straniero il giorno della convocazione stabilita dalla Questura per i rilievi fotodattilostatici (DPR 394/1999, art. 36)

La richiesta di permesso di soggiorno deve essere presentata dal lavoratore all'Ufficio postale che rilascia la ricevuta dell'assicurata, titolo che abilita alla permanenza e allo svolgimento di lavoro in Italia. Il Centro Servizi Amministrativi delle Poste spedisce la richiesta e la documentazione in formato elettronico alle Questure competenti. I dati elettronici, invece, vanno al centro informativo del Viminale che procede ad una verifica sui precedenti penali del richiedente.

La richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere presentata direttamente all'ufficio postale abilitato senza la necessità di passare dallo Sportello unico.

CONTRIBUTO PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

All'atto della richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è necessario effettuare il versamento di un contributo che può variare tra gli 80 e i 200 euro (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 come modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94).

Il contributo non è dovuto nel caso di permessi di soggiorno:

  • per richiesta asilo
  • per motivi di protezione sussidiaria
  • per motivi umanitari.

ACCORDO DI INTEGRAZIONE

Il cittadino straniero, al momento della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, deve necessariamente sottoscrivere l'accordo di integrazione che prevede il raggiungimento di specifici obiettivi, articolati per crediti, entro il periodo di validità del permesso di soggiorno (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 come modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94).

La perdita totale dei crediti provoca la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale (Legge 286/1998 art. 4 bis, comma 2, come modificata dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94), ad eccezione dei cittadini titolari di permesso di soggiorno che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o cittadini con permesso o carta di soggiorno per:

  • asilo
  • richiesta di asilo
  • motivi umanitari
  • protezione sussidiaria
  • motivi familiari
  • soggiornanti CE di lungo periodo
  • familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea.

RILASCIO

La Questura, ricevuta la domanda con la documentazione allegata dal centro Servizi amministrativi delle Poste, sulla base degli accertamenti effettuati:

  • procede al rilascio del permesso di soggiorno
  • dà comunicazione allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso (DPR 394/1999, art. 11)
  • fornisce all'Inail e all'Inps le informazioni anagrafiche dei lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (Dlgs 286/1998, art. 22, comma 9).

DURATA

La durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è uguale a quella prevista dal contratto di soggiorno. Non può in ogni caso essere superiore a:

  • 9 mesi complessivi, in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale
  • 1 anno, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
  • 2 anni, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • 2 anni, in relazione a lavoro autonomo

Nel caso di lavoro stagionale, il permesso di soggiorno può avere durata pluriennale, massimo triennale, di durata pari all'ultimo permesso conseguito, qualora:

  • il lavoratore dimostri di essere venuto in Italia almeno per 2 anni consecutivi per prestare lavoro stagionale
  • si tratti di impieghi ripetitivi

RINNOVO

Lo straniero interessato deve richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno (Dlgs 286/1998, art. 5, comma 4 come modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94):

  • 60 giorni prima della scadenza, nel caso in cui abbia un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato
  • 30 giorni prima della scadenza, nei restanti casi (stagionale e autonomo)

Il rinnovo è subordinato alla (DPR 394/1999, art. 13, comma 2 bis):

  • sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro
  • consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore

Il permesso è rinnovato entro 20 giorni dalla domanda.

DOMANDA DI RINNOVO

La domanda deve essere presentata su un apposito modulo, distribuito presso tutti gli Uffici postali, ad uno dei circa 5.000 uffici abilitati.

RIFIUTO DI RILASCIO O RINNOVO

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno in Italia, sempreché non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o che non si tratti di irregolarità amministrativa sanabile.

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato qualora risulti che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia, salvo obblighi militari o altri gravi e comprovati motivi, per oltre (DPR 394/1999, art. 13):

  • 6 mesi
  • la metà del periodo di validità del permesso di soggiorno biennale

PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

È il permesso di soggiorno che spetta a chi soggiorni regolarmente in Italia da almeno cinque anni (Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n.3).

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo conferisce al titolare le seguenti facoltà:

  • possibilità di ingresso nel territorio nazionale in esenzione da visto, pur provenendo da Paesi per i quali è richiesto
  • libera circolazione (salvo limitazioni previste dalle leggi militari)
  • prestazioni di assistenza e previdenza sociale
  • prestazioni relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica o sociale
  • possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa subordinata, senza stipula del contratto di soggiorno, o autonoma non espressamente vietata o riservata al cittadino

BENEFICIARI

Il permesso di soggiorno spetta a chi:

  • soggiorni regolarmente in Italia da almeno cinque anni da dimostrare con un permesso di soggiorno in corso di validità
  • disponga di un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo
  • se la richiesta è presentata anche per i familiari, un alloggio rispondente ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica ovvero ai requisiti igienico-sanitari accertati dalla Asl

Il permesso di soggiorno di lungo periodo viene rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta ed è a tempo indeterminato.

TEST DI LINGUA ITALIANA

Il rilascio del permesso prevede il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana (Decreto Ministeriale 4 giugno 2010) equivalente al livello A2.

La richiesta di partecipazione al test viene effettuata dallo straniero con modalità telematiche alla Prefettura territorialmente competente, che entro 60 giorni convoca l'interessato, indicando il giorno, l'ora e il lugo in cui sosterrà l'esame.

Su richiesta dell'interessato il test può svolgersi in modalità scritta non informatica.

Sono esclusi dall'obbligo di svolgimento del test:

  • i figli minori di anni 14
  • gli stranieri affetti da gravi limitazioni delle capacità di apprendimento per età, patologie o handicap
  • gli stranieri in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiandia un livello non inferiore al livello A2, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti
  • gli stranieri che hanno conseguito la certicazione di livello A2 per la frequenza ai corsi di lingua italiana presso i Centri territoriali permanenti
  • gli stranieri che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o che frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, un dottorato o un master universitario
  • gli stranieri con permesso di soggiorno in seguito ad ingresso a norma del DLgs. 286/1998 art. 27, comma 1, lettere a, c, d, q (dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari e ricercatori, traduttori o interpreti, giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia)
  • gli stranieri che hanno precedentemente raggiunto i crditi necessari per l'Accordo di integrazione (DLgs. 286/1998 art. 4bis)

Prima del rilascio del permesso di soggiorno la questura verifica la sussistenza dell'esito positivo del test riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

REVOCA

Il permesso di lungo periodo può essere revocato nei seguenti casi:

  • acquisto fraudolento
  • espulsione
  • sopravvenuta pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica
  • assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi
  • esistenza di analogo permesso di soggiorno in un altro Stato dell'Unione
  • assenza dall'Italia per sei anni

RIACQUISTO

Lo straniero a cui è stato revocato il permesso di soggiorno per assenza dal territorio italiano per sei anni, per assenza dal territorio comunitario per docici mesi o per acquisto di permesso di soggiorno di lungo periodo di altro stato europeo, può richiedere un nuovo permesso, con le modalità correnti, dopo tre anni di soggiorno.

STRANIERI IN POSSESSO DI PERMESSO DI LUNGO SOGGIORNO DI ALTRI STATI MEMBRI

Coloro che hanno un permesso di lungo periodo, e i loro familiari, rilasciato da un altro paese della Comunità Europea possono chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore ai tre mesi per:

  • attività di lavoro subordinato o autonomo
  • frequentare corsi di studio o formazione professionale
  • soggiorno per altri scopi, previa dimostrazione di reddito pari al doppio dell'importo minimo e di posseso di un'assicurazione sanitaria.
Ultimo aggiornamento:24/06/2010
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