LAVORO A PROGETTO

CHE COS'È

È la modalità di collaborazione coordinata e continuativa introdotta dalla Riforma Biagi e applicabile nel settore privato. Il lavoro a progetto presuppone un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (Dlgs 276/2003, art. 61 e ss.):

  • riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente
  • gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa

AMBITO APPLICATIVO

Il contratto di lavoro a progetto si applica nel settore privato con esclusione delle ipotesi previste dalla legge in cui continua a trovare applicazione la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità tradizionale (senza progetto). Le ipotesi di esclusione sono:

  • professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data del 24 ottobre 2003 (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2004, n. 1)
  • rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.
  • componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni (compresi gli organismi di natura tecnica)
  • collaboratori che percepiscono la pensione di vecchiaia (compresi quei soggetti, titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento del 65° anno di età, vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia)
  • agenti e i rappresentanti di commercio
  • collaborazioni di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sempre con il medesimo committente inferiore a 5 mila Euro

STABILIZZAZIONE

Per i lavoratori a progetto con contratti che presentino dei dubbi di legittimità, è previsto un percorso di stabilizzazione (Legge 27 dicembre 2007, n. 296, art. 1, comma 1202 ss). La procedura si svolge nelle seguenti fasi:

  • realizzazione di un accordo aziendale tra il datore di lavoro e le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la trasformazione dei contratto di lavoro a progetto in contratto di lavoro subordinato della durata non inferiore a 24 mesi
  • atto di conciliazione sottoscritto tra il datore di lavoro e i lavoratori interessati alla trasformazione davanti alla commissione provinciale per la conciliazione (presso la Direzione Provinciale del lavoro) o in sede sindacale
  • deposito presso l'Inps dell'atto di conciliazione, del contratto di lavoro subordinato e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di almeno 1/3 del contributo straordinario dovuto alla gestione separata (per la parte restante è ammesso il pagamento rateale in trentasei ratei)

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e indicare (Dlgs 276/2003, art. 62):

  • durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro
  • progetto, programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che il collaboratore è tenuto a realizzare
  • corrispettivo: criteri per la sua determinazione, tempi e le modalità di pagamento e disciplina dei rimborsi spese
  • forme di coordinamento durante l'esecuzione della prestazione lavorativa che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l'autonomia del collaboratore
  • eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto

PROGETTO

Il progetto deve essere indicato dal committente nel contratto e consiste in un'attività produttiva ben identificabile e collegata ad un risultato finale, cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione (Circ. 1/2004).

Il collaboratore a progetto non ha diritto di sindacare sulle valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive prese dal committente per realizzazione del progetto stesso.

PROGRAMMA O FASE

Il progetto può suddividersi in programmi o fasi. È possibile stipulare contartti che prevedano l'esecuzione solo di un programma o fase di progetto, In tal caso l'attività svolta dal prestatore di lavoro è riconducibile a un risultato parziale rispetto al progetto complessivo.

AUTONOMIA NELLA GESTIONE

L'autonomia nella gestione del progetto si manifesta nella possibilità del collaboratore di definire i tempi e le modalità di lavoro. La durata è comunque determinata o determinabile in relazione alla realizzazione del progetto o programma.

COORDINAMENTO

L'autonomia del collaboratore trova un limite nella coordinazione con le esigenze organizzative del committente, poichè l'attività viene prestata all'interno del ciclo produttivo del committente. L'attività del prestatore può essere coordinata in relazione ai tempi di lavoro, ma anche alle modalità di esecuzione del progetto o programma.

ESTINZIONE E PREAVVISO

Il contratto di lavoro a progetto si estingue con la realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso, indicato al momento della stipulazione (Dlgs 276/2003, art. 67).

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine indicato nel contratto (o prima della realizzazione del progetto, programma o fase) per giusta causa, ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

Indipendentemente dal termine indicato nel contratto, qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza, il contratto si conclude e il collaboratore ha diritto all'intero corrispettivo indicato (Circ. 1/04).

RINNOVO

Di regola, questo tipo di contratto non è tacitamente rinnovabile. E' possibile che tra le stesse parti vengano stipulati successivi contratti di lavoro a progetto, aventi ad oggetto progetti o programmi di lavoro diversi ma anche analoghi, purchè ciò non diventi uno strumento per eludere le previsioni di legge (Circ. 1/04).

CONVERSIONE

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro corrispondente alla tipologia contrattuale di fatto realizzatasi tra le parti ed accertata dal giudice in sede giudiziale, sin dalla data di costituzione del rapporto (Dlgs 276/2003, art. 69).

Il datore di lavoro può tuttavia fornire in giudizio la prova contraria relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo (Circ. 1/04). Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente (Circ. 1/04).

DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE A PROGETTO

Il collaboratore a progetto può:

  • svolgere la sua attività a favore di più committenti; tuttavia, il contratto individuale può limitare in tutto od in parte tale facoltà
  • essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto (Dlgs 276/2003, art. 65)
  • lavorare a progetto anche se titolare di partita IVA, ma solo qualora la prestazione non rientri nell’ambito dell’attività svolta professionalmente. In tale caso, il relativo compenso non costituirà reddito da lavoro autonomo, trattandosi invece di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (senza obbligo di emettere fattura; Interpello Ministero del lavoro 23 dicembre 2008, n. 65)

Ha inoltre il dovere di (Dlgs 276/2003, art. 64):

  • non svolgere attività in concorrenza con il committente
  • non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti a programmi e all'organizzazione del committente
  • non compiere atti pregiudizievoli per l'attività del committente i medesimo

COMPENSO

Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve (Dlgs 276/2003, art. 63):

  • essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito
  • tenere conto dei compensi corrisposti normalmente per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento (Legge 27 dicembre 2006, n. 296- Finanziaria 2007, art. 1, comma 772)
  • essere quantificato in funzione del risultato richiesto al collaboratore: le parti possono quindi stabilire nel contratto criteri per adeguare il compenso nel caso in cui il risultato non sia perseguito o presenti una qualità inferiore a quella pattuita o sia tale da comprometterne l'utilità

TUTELA PER MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia o infortunio il contratto viene sospeso, ma non prorogato e si estingue alla scadenza stabilita. Il committente può recedere dal contratto soltanto se la durata del periodo di malattia e infortunio è superiore a:

  • un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata
  • trenta giorni per i contratti di durata determinabile

A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto (e alle categorie assimilate iscritte alla gestione separata), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps (L. 296/2006, art. 1, comma 788).

L'indennità è corrisposta entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.

Sono indispensabili i seguenti requisiti contributivi e di reddito (Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 51):

  • accredito dei contributi alla gestione separata per almeno 3 mesi anche non continuativi, versato nei 12 mesi precedenti il ricovero
  • nell'anno solare precedente, reddito individuale assoggettato alla contribuzione non superiore al 70% del massimale contributivo, per il 2009 pari a 91.507,00 euro (Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 18; Circolare Inps 2 gennaio 2009, n. 14)

L'indennità è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera. L'indennità per degenza è calcolata in percentuale su un importo iniziale, ottenuto dividendo il massimale contributivo per 365. In particolare, l’indennità giornaliera è pari a:

  • 8% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da tre a quattro mensilità di contribuzione
  • 12% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione
  • 16% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione

Per avere diritto all'indennità di malattia, questa deve essere certificata secondo le regole generali previste per i lavoratori dipendenti (Legge 29 febbraio 1980, n. 33 di conversione del Decreto Legge 10 dicembre 1979, n. 663 e successive modificazioni).

Si applicano, inoltre, le disposizioni generali in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (Legge 11 novembre 1983, n. 638 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 163 e successive modificazioni).

TUTELA PER MATERNITÀ E PATERNITÀ

I lavoratori a progetto usufruiscono di forme di tutela in caso di maternità e paternità (Dlgs 151/2001, art. 16-17-22; Decreto ministeriale 12 luglio 2007).

TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

Al lavoratore a progetto spetta la stessa tutela previdenziale e assicurativa prevista per la collaborazione coordinata e continuativa (Circolare Inps 22 gennaio 2004, n. 9): il lavoratore a progetto è infatti tenuto a iscriversi nell’apposita Gestione separata istituita presso l'Inps, dove il committente provvede a versare i contributi previdenziali (L. 335/1995) calcolati sui compensi percepiti e ripartiti tra il collaboratore (1/3) e il committente (2/3).

A prescindere dall’obbligo in capo ai committenti di comunicare l’instaurazione dei rapporti, grava sul collaboratore l’obbligo della iscrizione alla gestione separata (Messaggio Inps 2 aprile 2008, n. 7505).

Il massimale per l'anno 2008 dell'imponibile previdenziale, applicabile ai lavoratori parasubordinati, è pari a 88.669,00 euro (Messaggio Inps 29 gennaio 2008, n. 2149).

I contributi vengono calcolati in percentuale al compenso lordo ricevuto dal lavoratore a progetto nei limiti indicati dalla Legge 326/2003. Ogni anno le aliquote sono aggiornate e sono reperibili sul sito Inps (Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 79; Circolare Inps 28 gennaio 2009, n. 13).

Alle predette aliquote occorre aggiungere l’aliquota per l’indennità di malattia, maternità e per gli assegni per il nucleo familiare, anch'essa disponibile sul sito web dell'Inps.

INDENNITÀ UNA TANTUM DI SOSTEGNO AL REDDITO

Nel triennio 2009 – 2011, ai collaboratori a progetto è riconosciuta una indennità una tantum, liquidata in un’unica soluzione (Decreto Legge 29 novembre 2008, art. 185, art. 19, comma 2, conv. Legge 28 gennaio 2009, n. 2; Decreto Legge 5/2009, conv. Legge 33/2009, art. 7 ter; Circolare Inps 26 maggio 2009, n. 74).

La somma, prevista come sostegno al reddito di coloro che terminano un lavoro a progetto, è pari al

  • 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno 2008, per le richieste formulate nell'anno 2009
  • 10% del reddito da lavoro percepito nell'anno precedente, per le richieste formulate negli anni 2010-2011

L'indennità può essere erogata ai lavoratori a progetto:

  • iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps
  • che prestino la loro attività a favore di un solo committente (datore di lavoro); tale caratteristica riguarda l’ultimo rapporto di lavoro, per il quale si è verificato l’evento di fine lavoro
  • che abbiano un reddito dell'anno precedente (2008) compreso tra 5.000 e 13.819 euro
  • che abbiano versato contributi per almeno tre mesi e per non più di dieci mesi nel 2008, in tal caso, il reddito 2008 deve essere compreso tra 5.000,00 euro e 11.516,00 euro
  • che abbiano versato contributi per almeno tre mesi nel 2009
  • che, nell’anno di riferimento, abbiano prestato lavoro in zone o in settori dichiarati in crisi; queste zone o settori vengono periodicamente indicate con Decreti ministeriali

L’interessato deve presentare domanda alla sede Inps territorialmente competente, secondo il modello predisposto dallo stesso Istituto.

Se l’evento di fine lavoro si è verificato successivamente al 30 maggio 2009, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell’evento (per attività di lavoro finite entro il 30 maggio 2009, la domanda andava presentata entro il 30 giugno 2009).

STATO DI DISOCCUPAZIONE

Il lavoratore a progetto conserva lo stato di disoccupazione se il reddito annuale non è superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, come indicato dal Dlgs 297/2002, e dai conseguenti provvedimenti regionali.

CERTIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEL CONTRATTO A PROGETTO

E' possibile che le parti facciano istanza per ottenere la certificazione del contratto di lavoro a progetto al fine di ridurre la possibilità di contenzioso (Dlgs 276/2003, art. 75).

Questa procedura ha lo scopo di ridurre la conflittualità tra datore di lavoro e lavoratore circa l'effettiva natura del contratto.

Tuttavia, il rapporto contrattuale potrebbe avere modalità di svolgimento che non sono tipiche della collaborazione coordinata, ma del lavoro subordinato.

Il Ministero del lavoro ha fornito le indicazioni per vigilare sulle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, affinchè queste siano tali e non nascondano caratteristiche della subordinazione (DLgs 276/2003, artt. 61 e ss.; Circolare 29 gennaio 2008, n. 9).

I criteri per definire un contratto con modalità a progetto (genuinità del contratto a progetto) sono i seguenti:

  • redazione in forma scritta
  • specificità del progetto o del programma di lavoro o fase di esso (esso non può coincidere integralmente con l'attività principale o accessoria dell'impresa)
  • modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale (soprattutto con riguardo alle forme di coordinamento)
  • contenuto della prestazione (non deve essere elementare, ripetitivo e predeterminato in quanto non compatibile con una attività progettuale)
  • autonomia di scelta del collaboratore sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente
  • verifica del potere disciplinare eventualmente attuato dal committente
  • compenso non esclusivamente commisurato al tempo della prestazione, ma anche al suo risultato indicato nel progetto
  • verifica di eventuale monocommittenza quale elemento di valutazione per disconoscere il contratto a progetto

Inoltre, la Circolare evidenzia alcune attività che contrastano con quella del contratto a progetto:

  • addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali
  • addetti alle agenzie ippiche
  • autisti e autotrasportatori
  • babysitter e badanti
  • baristi e camerieri
  • commessi e addetti alle vendite
  • custodi e portieri
  • estetisti e parrucchieri
  • facchini
  • istruttori di autoscuola
  • letturisti di contatori
  • manutentori
  • muratori e qualifiche operaie dell'edilizia
  • piloti e assistenti di volo
  • prestatori di manodopera nel settore agricolo
  • addetti alle attività di segreteria e terminalisti

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

In caso di attivazione di un contratto a progetto, o di sua trasformazione o cessazione, il committente deve darne comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti, con modalità telematica e nei termini di legge, attraverso i sistemi informatici messi a disposizione dalle regioni e province autonome (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1180 ss; Decreto interministeriale 30 ottobre 2007).

Ultimo aggiornamento:06/07/2010
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