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LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA CHE COS'ÈÈ il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa a tempo determinato o indeterminato (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 33). Il contratto, prima abrogato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 45, è stato ora reintrodotto (Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112); pertanto, sono nuovamente operative le disposizioni che regolano questo contratto introdotto dalla Riforma Biagi (DLgs 276/2003, artt. 33-40). CASISTICA E ATTUAZIONEIl contratto intermittente può essere stipulato solamente nei seguenti casi (Dlgs 279/2003, art. 34). LAVORI A CARATTERE DISCONTINUO O INTERMITTENTELe prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, oggetto di un contratto intermittente, sono indicate in una tabella (Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657) e tuttora in attesa di essere regolate dai contratti collettivi (Decreto ministeriale 23 ottobre 2004). Nella predetta tabella vanno considerate solamente le tipologie di lavoro indicate, senza tenere conto dei requisiti dimensionali e di altre limitazioni (Circolare ministeriale 3 febbraio 2005, n. 4). In ogni caso, in attesa delle nuove regole della contrattazione collettiva, sono applicabili le clausole eventualmente contenute in contratti collettivi esistenti prima del 24 ottobre 2003, che già disciplinavano l'esecuzione di prestazioni di carattere discontinuo (DM 23 ottobre 2004). PERIODI PREDETERMINATIIl contratto intermittente può essere stipulato, per le tipologie di lavoro sopra descritte, solo per i seguenti periodi: - nei week end, dalle ore 13.00 del venerdì alle ore 06.00 del lunedì
- durante le vacanze natalizie, dal 1° dicembre al 10 gennaio
- durante le vacanze pasquali, dalla Domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell'Angelo
- durante le ferie estive, dal 1° giugno al 30 settembre
Questi periodi possono essere modificati dai contratti collettivi, per adeguarli alle effettive necessità di ogni settore. PARTICOLARI TIPOLOGIE DI LAVORATORILe suddette prestazioni lavorative possono essere oggetto di contratto intermittente solo se rese da soggetti con meno di 25 anni o con più di 45 anni, o da soggetti pensionati (Dlgs 276/2003, art. 34, comma 2). QUANDO É VIETATO E' vietato il ricorso al lavoro intermittente (Dlgs art. 34, comma 3): - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
CARATTERISTICHE CONTRATTUALIIl contratto deve essere stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e deve contenere i seguenti elementi: - durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto
- luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo
- trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista
- forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione
- modalità della chiamata che deve essere effettuata in forma scritta e modalità della relativa conferma da parte del lavoratore (Circolare Ministeriale 4/2005)
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità
- eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto
Nel caso in cui nel contratto non siano espressamente riportati gli elementi sopra elencati, lo stesso sarà integrato dalle indicazioni previste dai contratti collettivi (Circolare Ministeriale 4/2005). TRATTAMENTO ECONOMICOIl lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico non sfavorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, anche se riproporzionato secondo la prestazione lavorativa effettivamente eseguita (ad esempio, è proporzionato l'importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti, le ferie e i vari trattamenti previdenziali e assistenziali). Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata, il lavoratore non matura nessun altro diritto legato al lavoro subordinato, se non quello di percepire l'indennità di disponibilità. CONTRIBUZIONE Il lavoratore intermittente può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale o ha usufruito dell'indennità di disponibilità. Le modalità del predetto versamento sono stabilite dall'ente previdenziale di appartenenza (Decreto ministeriale 30 dicembre 2004). INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀNei periodi in cui il lavoratore garantisce la propria disponibilità al datore di lavoro, in attesa di utilizzazione è riconosciuta una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie (Dlgs 276/2003, art. 36). Attualmente l' indennità di disponibilità è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato nell'azienda utilizzatrice (Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 marzo 2004). Il lavoratore che svolge le prestazioni solo in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, ha diritto a percepire l'indennità di disponibilità solo in caso di effettiva chiamata. In tal caso, salva diversa previsione dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'indennità per tutto il periodo di inattività precedente e posteriore alla chiamata stessa. Nel caso in cui il datore di lavoro non effettui alcuna chiamata per tutta la durata del contratto, non deve corrispondere alcuna indennità (Circolare ministeriale 4/2005). L'indennità è corrisposta a consuntivo alla fine del mese. Sulla indennità di disponibilità sono versati i contributi per il loro effettivo ammontare. MANCATA RISPOSTA ALLA CHIAMATAIl lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di malattia o di altro evento che impedisca la risposta alla chiamata. Durante tale periodo di indisponibilità il lavoratore non matura il diritto all'indennità. Nel caso in cui il lavoratore non provveda a tale comunicazione, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità relativa al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o dal contratto di lavoro. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIEIn caso di assunzione, o di proroga, trasformazione o cessazione di un rapporto di lavoro intermittente, il datore di lavoro deve darne comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti, con modalità telematica e nei termini di legge, attraverso i sistemi informatici messi a disposizione dalle regioni e province autonome (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1180 ss; Decreto interministeriale 30 ottobre 2007). Inoltre, con cadenza annuale, il datore di lavoro deve informare le rappresentanze sindacali circa l'andamento delle assunzioni con contratto di lavoro intermittente e le relative chiamate (Circolare ministeriale 4/2005). DISCIPLINE APPLICABILIA questo contratto si applica la disciplina del lavoro subordinato, comprese le tutele previste in caso di malattia professionale e infortunio, se verificatisi in ragione del rapporto di lavoro (Circolare ministeriale 4/2005). CUMULO CON ALTRI CONTRATTI DI LAVOROE' possibile stipulare (Circolare ministeriale 4/2005): - più contratti di lavoro intermittente con datori di lavoro diversi
- un contratto di lavoro intermittente e altri differenti tipologie contrattuali compatibilmente con i vari impegni assunti dalle parti
COMPUTO DEL LAVORATORE INTERMITTENTE Il prestatore di lavoro intermittente non è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di legge o dei contratti collettivi (Dlgs 276/2003, art. 39). CERTIFICAZIONELe parti del contratto possono presentare domanda per ottenere la certificazione del contratto, al fine di ridurre la possibilità di contenzioso (Dlgs 276/2003, art. 75). PER INFORMAZIONIAgenzie regionali del lavoro, Centri per l'impiego provinciali, Associazioni sindacali e Associazioni di categoria. |
| Ultimo aggiornamento: | 29/07/2010 |
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