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CONTRATTO DI INSERIMENTO CHE COS'ÈÈ un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di differenti categorie di persone (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1). Il contratto di inserimento ha sostituito, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro nel settore privato. STATO DI ATTUAZIONE In data 11 febbraio 2004 è stato siglato l'Accordo interconfederale per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento. L'accordo ha una efficacia sussidiaria rispetto alla contrattazione collettiva e decorre dall'11 febbraio 2004 fino a quando non sarà sostituito dall'apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva di settore (Dlgs 276/2003, art. 55 e art. 86, comma 9). BENEFICIARI Possono essere assunti con contratto di inserimento i seguenti lavoratori: - di età compresa tra i 18 e i 29 anni
- disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, cioè coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004)
- con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro (50 anni e 1 giorno)
- che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni
- donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico
Anche al contratto di inserimento si applica il principio generale per cui limiti di età indicati si computano senza considerare le frazioni di mese (Interpello 24 marzo 2006, n. 2702). Per esempio, il contratto può essere stipulato con giovani che abbiano compiuto 32 anni e 364 giorni. In presenza dei requisiti soggettivi sopra indicati possono essere assunti con contratto di inserimento anche i cittadini comunitari ed extracomunitari (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004, n 31). Nel caso di contratto di inserimento stipulato con lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni, è necessario presentare una dichiarazione di responsabilità e l'attestazione del Centro per l'impiego (Interpello 25 maggio 2006, n. 4570). CONTRATTI STIPULATI CON DONNEÈ possibile stipulare il contratto di inserimento con donne di qualsiasi età residente in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. Per l'anno 2008, tali aree geografiche sono state identificate in tutte le Regioni e Province autonome (Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali 13 novembre 2008, art. 1). È quindi possibile stipulare il contratto di inserimento con donne residenti su tutto il territorio nazionale ed è stato riconosciuto, solo per l'anno 2008, lo sgravio contributivo nella misura del 25%. Gli incentivi economici superiori al 25% si applicano solo nel caso di contratti stipulati con donne residenti nelle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: solo queste Regioni, infatti, rispondono ai criteri indicati dall’Unione Europea (Regolamento CE n. 2204/2002, art. 2, lettera f) e richiesti per non violare la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. AZIENDE ABILITATEI contratti di inserimento possono essere stipulati da (Dlgs 276/2003, art. 54, comma 2): - enti pubblici economici, imprese e loro consorzi
- gruppi di imprese
- associazioni professionali, socio-culturali, sportive
- fondazioni
- enti di ricerca, pubblici e privati
- organizzazioni e associazioni di categoria
Sono esclusi gli studi professionali, anche costituiti in forma associata, in quanto non riconducibili alla nozione di associazione professionale (Circolare Inps 74/2006). Per poter assumere mediante contratti di inserimento i datori di lavoro devono aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti. Al fine del calcolo non si computano i contratti di inserimento: - risolti per dimissioni
- risolti per licenziamento per giusta causa o nel periodo di prova
- non trasformati in contratto di lavoro a tempo indeterminato per rifiuto del lavoratore
- scaduti fino al numero di quattro (è posta la franchigia di quattro unità), per esempio: se negli ultimi diciotto mesi sono scaduti 10 contratti di inserimento (utili ai fini del calcolo perché non rientrano nelle altre ipotesi sopra indicate) il 60% va calcolato su 6 (10 meno 4 di franchigia)
La disposizione non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. DISCIPLINA DEL CONTRATTOFORMAIl contratto di inserimento e l'essenziale progetto individuale di inserimento (che può essere anche redatto in atto separato) devono stipularsi in forma scritta. In mancanza del progetto di inserimento o della forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto. CONTENUTOIl contratto deve indicare specificamente (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004): - durata
- eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento
- orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato, a seconda che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale
- categoria di inquadramento del lavoratore che può essere inferiore fino ad un massimo di due livelli rispetto a quella dei lavoratori già in possesso delle qualificazioni professionali per il cui conseguimento è finalizzato il progetto
- indicazione del progetto individuale di inserimento
- trattamento di malattia ed infortunio riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento e comunque erogato per una durata non inferiore a settanta giorni
PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO Nel contratto di inserimento deve essere indicato, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite (Dlgs 276/2003, art. 55). Nel progetto devono essere indicati la (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004): - qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto
- durata e le modalità della formazione
FORMAZIONEIl contratto di inserimento può realizzarsi anche senza lo svolgimento di formazione, la cui previsione nel progetto di inserimento è meramente eventuale (Dlgs 276/2003, comma 5; Circolare Ministeriale 31/2004). Qualora sia prevista nel progetto di inserimento, la formazione teorica non deve essere inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da adeguate fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004). La formazione antinfortunistica deve inoltre essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto. Al termine delle ore di formazione teorica il datore di lavoro o un suo delegato devono registrare nel libretto formativo le competenze acquisite dal lavoratore (Dlgs 276/2003 art. 55, commi 4 e 5). DURATAIl contratto di inserimento ha una durata non inferiore a 9 mesi e non può essere superiore ai 18 mesi. In caso di assunzione di lavoratori disabili la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi. Nel limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nè dei periodi di astensione per maternità (Dlgs 276/2003, art 57). In particolare, il Dlgs 276/2003, art. 57, comma 2, dispone che nel computo del limite massimo di durata del contratto (18 mesi o al massimo 36, nel caso di assunzione di persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico), non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o civile. La norma non distingue tra servizio militare obbligatorio o servizio civile volontario, caso quest'ultimo che non dà diritto alla conservazione del posto. Se tuttavia al termine del servizio svolto vi è riammissione al lavoro anche se si trattava di servizio civile volontario, nel computo di durata massima del contratto non si dovrà ugualmente tenere conto del periodo dedicato al servizio prestato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Interpello 16 novembre 2007, n. 34). Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di 18 mesi. Se il contratto di inserimento prosegue oltre la scadenza del termine originariamente fissato si applica la disciplina del contratto a tempo determinato: il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore le relative maggiorazioni per un massimo di tempo stabilito dalla legge, oltre il quale il contratto si trasforma in un contratto a tempo indeterminato. La contrattazione collettiva può prevedere durate inferiori a quella massima nel caso di reinserimento di persone già qualificate (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004). DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO Ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che regolano il contratto di lavoro a tempo determinato (Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368). La stipulazione del contratto di inserimento non è però subordinata alla specificazione delle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive proprie del contratto a tempo determinato (Dlgs 276/2003, art 58; Circolare Ministeriale 31/2004). I contratti collettivi possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento. I lavoratori assunti con contratto di inserimento possono usufruire dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, o delle relative indennità sostitutive se corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato. Godono inoltre delle maggiorazioni, eventualmente previste dal contratto collettivo applicato, legate alle specifiche caratteristiche della prestazione lavorativa (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.) (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004). TRASFORMAZIONEIn caso di trasformazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il periodo di inserimento viene computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti legali e contrattuali. Non si applicano tuttavia aumenti periodici di anzianità, altri istituti di carattere economico o la mobilità professionale legati alle progressioni automatiche di carriera previste solo in funzione del trascorrere del tempo (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004). INCENTIVI ECONOMICI In attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione, per l'assunzione dei soggetti beneficiari elencati sopra, rimane in vigore l'erogazione degli sgravi previsti per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 (Dlgs 276/2003, art. 59, comma 3; Interpello 18 ottobre 2006, prot. 4910). L'agevolazione per il datore di lavoro consiste dunque in una riduzione dei contributi di entità variabile a seconda del tipo di settore produttivo e della localizzazione (Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8): - imprese del centro-nord: riduzione dei contributi pari al 25%
- imprese del settore commerciale e turistico del centro-nord con meno di 15 dipendenti: riduzione dei contributi pari al 40%
- imprese del mezzogiorno in zone dichiarate ad alto tasso di disoccupazione: contribuzione dovuta nella misura fissa per gli apprendisti
- datori di lavoro non imprenditori del mezzogiorno: riduzione dei contributi pari al 50%
- imprese artigiane ovunque ubicate: contribuzione dovuta per gli apprendisti
Come già segnalato, anche gli studi professionali - qualora organizzati in forma di impresa - possono stipulare contratti di inserimento e fruire dei connessi incentivi (Decreto ministeriale 31 luglio 2007). Restano esclusi dal sistema degli incentivi i contratti stipulati con giovani di età tra i 18 e i 29 anni (a meno che non rientrino in una delle altre categorie soggettive, per esempio siano disoccupati da alemeno due anni). SOTTO INQUADRAMENTOIl lavoratore assunto con contratto di inserimento può essere "sotto inquadrato" di uno o due livelli (al massimo) rispetto ad un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte. Il sotto inquadramento non può essere applicato se il lavoratore inserito è una donna salvo che ciò non sia previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale (Dlgs. 276/2003, art. 59, comma 1). SANZIONINel caso in cui il progetto individuale di inserimento non venga realizzato a causa di gravi inadempienze del datore di lavoro, quest'ultimo deve versare la differenza tra contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che il lavoratore avrebbe dovuto raggiungere al temine del contratto, maggiorata del 100%. Tale maggiorazione esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. PER INFORMAZIONIAgenzie regionali del lavoro, Centri per l'impiego provinciali, Associazioni sindacali e Associazioni di categoria. |
| Ultimo aggiornamento: | 10/08/2010 |
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