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SOMMINISTRAZIONE DI LAVOROCHE COS'ÈÈ la fornitura professionale di manodopera da parte di soggetti appositamente autorizzati, ossia le Agenzie di somministrazione (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2). Si parla di fornitura di manodopera perché l'Agenzia di somministrazione fornisce uno o più lavoratori, con cui ha instaurato un rapporto di lavoro, a un altro soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa (utilizzatore). Dal 1° gennaio 2008, il contratto di somministrazione di lavoro può essere stipulato solo a tempo determinato (Legge 24 dicembre 2007, n. 247; Circolare ministeriale 25 marzo 2008, n. 7). SOGGETTI COINVOLTINella somministrazione sono coinvolti tre soggetti (Dlgs 276/2003, art. 20, comma 1): - somministratore ovvero l'Agenzia del lavoro autorizzata all'attività di somministrazione di lavoro
- utilizzatore ovvero il soggetto che usufruisce della prestazione lavorativa del lavoratore e può essere sia un privato, sia una Pubblica Amministrazione (in quest'ultimo caso il contratto di somministrazione poteva già essere stipulato solo a tempo determinato; Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 febbraio 2005, n. 7)
- lavoratore dipendente del somministratore che, però, svolge la propria attività lavorativa nell'interesse e sotto le direttive dell'utilizzatore
RAPPORTI CONTRATTUALITra i tre soggetti coinvolti vengono quindi stipulati due diversi contratti: - contratto di lavoro: tra l'Agenzia di somministrazione e il lavoratore
- contratto di somministrazione: tra l'Agenzia di somministrazione e l'utilizzatore
SETTORE EDILIZIA E AGRICOLTURAOggi anche in questi due settori è dunque possibile ricorrere al lavoro somministrato secondo le regole generali. Restano valide le clausole dei contratti collettivi che hanno stabilito l'introduzione della fornitura del lavoro temporaneo in questi settori (secondo quanto era previsto dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 1, comma 3). Le Agenzie di somministrazione devono rispettare le regole che disciplinano gli aspetti previdenziali nel settore agricolo (Circolare Inps 8 febbraio 2005, n. 23) SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE Se la somministrazione di lavoro avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni stabiliti, il lavoratore può chiedere mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione (Dlgs 276/2003, art. 27). Quanto detto non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni in quanto ad esse si applica solo la somministrazione a tempo determinato (Dlgs 276/2003, art. 89, comma 9). SANZIONI È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1250 in caso di violazione delle previsioni relative alle (Dlgs 276/2003, art. 18, comma 3): - ipotesi in cui è possibile stipulare il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (Dlgs 276/2003, art. 20, comma 3)
- ipotesi in cui è possibile stipulare il contratto di somministrazione a tempo determinato (Dlgs 276/2003, art. 20, comma 4)
- ipotesi in cui è vietato stipulare il contratto di somministrazione (Dlgs 276/2003, art. 20, comma 5)
- contenuto del contratto di somministrazione (Dlgs 276/2003, art. 21, comma 1 e 2)
- comunicazioni che il somministratore deve fare al lavoratore (Dlgs 276/2003, art. 21, comma 3)
CERTIFICAZIONECon Decreto Ministeriale è previsto che vengano adottati codici di buone pratiche o indici per la certificazione del contratto di somministrazione anche al fine di distinguerlo da quello di appalto. SUSSIDIO AI LAVORATORI SOMMINISTRATIPer i lavoratori somministrati, privi di ogni altra forma di sostegno al reddito, è previsto un sussidio una tantum pari a 1.300 euro al lordo delle trattenute. Tale indennità viene erogata dall'INPS in base agli elenchi nominativi inviati da Italia Lavoro s.p.a. mensilmente. Per poter accedere al sussidio sono necessarie 78 giornate di lavoro a partire dal 1° gennaio 2008 e 45 giornate di disoccupazione alla data della domanda. (Messaggio INPS 30 luglio 2009, n. 16975) |
| Ultimo aggiornamento: | 06/07/2010 |
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