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PROROGA, TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVOROCHE COS'ÈSono gli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro in caso di trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro (Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, art. 4 bis, comma 5, come modificato dal Decreto legislativo 19 Dicembre 2002, n. 297 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007, art. 1, comma 1183). Dal 1° marzo 2008 i datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione per via telematica e attraverso i modelli predisposti dal Ministero del lavoro (Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007). SOGGETTI OBBLIGATI I soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni sono: - datori di lavoro privati
- enti pubblici economici
- Pubbliche Amministrazioni
I soggetti obbligati sono abilitati ad effettuare le comunicazioni direttamente, operando mediante il Servizio informatico competente, oppure attraverso degli intermediari, che possono agire in nome e per conto dei datori di lavoro. Con riferimento ai tirocini, così come in fase di attivazione del tirocinio stesso, fermo restando l’obbligo di comunicazione in capo al soggetto ospitante, è ammesso anche che la comunicazione sia effettuata al suo posto dal soggetto promotore del tirocinio, che peraltro è già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie. PROROGAIl soggetto obbligato deve effettuare la comunicazione (Dlgs 181/2000, art. 4 bis, comma 5 e successive integrazioni e modificazioni; Circolare ministeriale 21 dicembre 2007, n. 8371) in caso di proroga (con il modello Unilav - quadro Proroga), in tutti i casi nei quali il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e il tirocinio o altra esperienza assimilata si prolunghi oltre il termine inizialmente fissato, senza che sia intervenuta una trasformazione del contratto. La sospensione del rapporto di lavoro non è soggetta agli obblighi di comunicazione telematica ai sensi del D.M. 30 ottobre 2007, fatto salvo il caso in cui la stessa comporti lo slittamento del termine finale del rapporto di lavoro (apprendistato, tirocinio, inserimento lavorativo, contratto a progetto, contratto di formazione lavoro): in caso di slittamento del termine finale a seguito di sospensione, si dovrà utilizzare per la comunicazione il modello Unificato Lav-Quadro Proroga. TRASFORMAZIONE Il soggetto obbligato deve effettuare la comunicazione in caso di (Dlgs 181/2000, art. 4 bis, comma 5 e successive integrazioni e modificazioni; Circolare ministeriale 21 dicembre 2007, n. 8371): - trasformazione (con il modello Unilav - quadro Trasformazione), solo nei casi indicati dalla normativa ovvero qualora il prolungamento del rapporto iniziale comporti una trasformazione legale: - da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato
- da contratto a tempo parziale a tempo pieno
- da apprendistato a contratto a tempo indeterminato
- da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato
- da contratto di inserimento a contratto a tempo indeterminato (secondo l'interpretazione della Nota ministeriale 4 gennaio 2007)
- da tirocinio -esperienza con la finalità di favorire l’inserimento lavorativo del soggetto- o altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato
e qualora l’evento si verifichi in corso di svolgimento o al termine del rapporto, senza interruzione. In tutti gli altri casi, non trattandosi di trasformazioni in senso tecnico, occorre procedere con una nuova assunzione, inviando l’Unificato Lav entro il giorno antecedente l’inizio del nuovo rapporto. Non devono essere comunicate le variazioni di qualifica e di livello e la variazione di orario di lavoro. Il soggetto obbligato deve effettuare la comunicazione in caso di: - trasferimento del lavoratore (con il modello Unilav - quadro Trasformazione), allorchè si verifichi lo spostamento definitivo del lavoratore da una sede di lavoro ad un'altra del medesimo datore di lavoro (art. 2103 c.c.). In caso di cantieri mobili lo spostamento del cantiere non prevede nuove comunicazioni. - distacco o comando (con il modello Unilav - quadro Trasformazione), in caso di temporanea messa a disposizione del lavoratore presso un altro datore di lavoro per svolgere una determinata attività lavorativa nell'interesse del distaccante. Deve essere comunicato anche il distacco del lavoratore all’estero. La comunicazione deve essere effettuata dal datore di lavoro inviante e non da quello che riceve il lavoratore. - comando (con il modello Unilav - quadro Trasformazione), in caso di temporanea messa a disposizione del lavoratore presso un altro ente ricevente per svolgere una determinata attività lavorativa nell'interesse dell’ente ricevente stesso. La comunicazione deve essere effettuata dall’ente inviante e non da quello che riceve il lavoratore; il termine per effettuare la comunicazione decorre dalla data di perfezionamento del provvedimento. - modifica della ragione sociale dell'impresa (con il modello Unificato-Vardatori), in caso di semplice variazione della ragione/denominazione sociale dello stesso soggetto giuridico (ditta individuale, società, associazione o fondazione, ente pubblico o pubblica amministrazione) - trasferimento d'azienda o di ramo di essa (con il modello Unificato-Vardatori), in caso di operazione che comporti il mutamento della titolarità dei rapporti di lavoro, che continuano con il cessionario. Le ipotesi sono: - trasferimento d'azienda per cessione
- trasferimento d'azienda per fusione
- cessione di ramo d'azienda
Con riferimento ai tirocini, si rammenta che per esperienze assimilate al lavoro si intendono le borse lavoro, i lavori socialmente utili e le borse post-dottorato di ricerca; non rientrano in questa definizione le esperienze, anche se denominate tirocini, promosse da soggetti ed istituzioni formative per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro a favore dei propri studenti. Con riferimento alle pubbliche amministrazioni occorre comunicare anche: - il trasferimento del lavoratore
- l’assegnazione temporanea del lavoratore presso altro datore di lavoro pubblico o privato
Le assegnazione del personale in uffici diversi da quello di appartenenza, all’interno della stessa Amministrazione non devono essere comunicati. (Nota Circolare UPPA n. 33/08). In riferimento al settore dell’Istruzione, per le caratteristiche dell'autonomia scolastica, il cambio di sede, definitivo o temporaneo, da parte del personale con contratto a tempo indeterminato non può essere gestito come una trasformazione del rapporto in essere. Quindi, poiché in realtà si verifica una variazione del datore di lavoro (il nuovo istituto presso cui presterà servizio) occorre gestirlo con il modello Vardatori, utilizzando come causale la cessione di contratto. In questa fattispecie vanno ricompresi sia i cd. trasferimenti definitivi, sia la c.d. assegnazione provvisoria (o “utilizzo”) temporanea. In quest'ultimo caso la comunicazione va effettuata dell'Istituto che prende in carico il personale e non da quello che lo cede. In caso di ritorno alla sede di origine dopo l'assegnazione provvisoria va inviata un'altra comunicazione a cura dell'istituto dove il lavoratore torna a prestare servizio (Circolare ministeriale 17 settembre 2008). Nel settore edile, il cantiere mobile è considerato sede di lavoro, essendo lo stesso una vera e propria unità produttiva. In questo caso, il datore di lavoro comunicherà l’assunzione del lavoratore al servizio competente del comune dove è stata fissata l’apertura del cantiere mobile e a nulla rileveranno i successivi spostamenti fisici del cantiere medesimo. Le comunicazioni modificative dovranno riguardare esclusivamente i casi di distacco e trasferimento del lavoratore e non già del cantiere. (Nota MLPS del 4 gennaio 2007). TERMINE Il termine di comunicazione è di cinque giorni dal verificarsi dell'evento. Nel settore scolastico le comunicazioni possono essere effettuate entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento (Legge 25 ottobre 2007, n. 176; Nota MLPS 27 novembre 2007). Le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, la proroga dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente (Legge 296/2006 - Finanziaria 2007, art. 1, comma 1180, che modifica DL 510/1996, art. 9 bis, convertito in L. 608/1996), utilizzando la procedura informatica, con il Modello Unificato Somm. CESSAZIONE I soggetti obbligati devono comunicare la cessazione di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di altra esperienza assimilata al lavoro attraverso il modello Unificato Lav/quadro cessazione, nel caso di (L. 264/1949, art. 21, comma 1, come modificato dal Dlgs 181/2000, art. 6, comma 1; Circolare ministeriale 21 dicembre 2007, n. 8371): - rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si risolve per qualsiasi causa
- rapporto di lavoro a termine, tirocinio o altra esperienza assimilata, di durata o comunque con scadenza temporale, che si interrompa in data antecedente alla data di fine comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione
Qualora il termine non sia determinato ma determinabile, come nell’ipotesi di contratto a termine per ragioni sostitutive e di contratto di lavoro a progetto, va sempre indicata la data presunta. TERMINEIl termine di comunicazione al servizio competente -quello del luogo presso il quale è ubicata la sede di lavoro- è di cinque giorni dal verificarsi dell'evento. Restano valide le disposizioni previste da normative speciali quali quelle del collocamento mirato: nel caso di cessazione di rapporto di lavoro con disabili obbligatoriamente assunti, il datore di lavoro deve darne comunicazione ai servizi competente entro dieci giorni (Legge 12 marzo 1999, n. 68). Vige, inoltre, la deroga generale per il settore scolastico, ove le comunicazioni possono essere effettuate entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento (Legge 25 ottobre 2007, n. 176; Nota MLPS 27 novembre 2007). Le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente (Legge 296/2006-Finanziaria 2007- art. 1, comma 1180, che modifica DL 510/1996, art. 9 bis, convertito con L. 608/1996), con il Modello Unificato Somm. MODALITÀ DI COMUNICAZIONEDal 1° marzo 2008 è obbligatoria la trasmissione delle comunicazioni per via informatica ovvero mediante i servizi informatici messi a disposizione, con standard omogenei, dalle Regioni e Province Autonome (DM 30 ottobre 2007). L'elenco dei servizi informatici e le modalità di accreditamento di ciascun sistema sono reperibili alla sezione del sito dedicata www.lavoro.gov.it/co. Una dettagliata analisi della struttura dei moduli, dei campi e dei rispettivi significati, nonché delle regole di compilazione è contenuta nel documento Modelli e Regole, allegato alla circolare ministeriale 21 dicembre 2007. PLURIEFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE Le comunicazioni sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti di: - Direzione regionale e provinciale del lavoro
- Inps
- Inail
- altre forme previdenziali sostitutive o esclusive
- Prefettura in caso di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari, ai sensi del TU n. 286/1998, art. 22, comma 7, come modificato dalla L. 189/2002 e dal Dpr 39/1999
SANZIONI Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in base agli adempimenti modificati o introdotti dal Decreto Legislativo 181/2000 (come modificato dal Dlgs 297/2002 e dalla successiva Legge Finanziaria 2007), ha indicato il valore delle sanzioni relative ad assunzioni di lavoratori e cessazioni di rapporti di lavoro. In caso di illeciti relativi all'obbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro si applicano le seguenti sanzioni: - illeciti commessi dopo il 23 ottobre 2003: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (Dlgs 276/2003, art. 19, comma 3)
- illeciti commessi prima del 23 ottobre 2003: sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 154 euro per ogni lavoratore interessato (L. 264/1949, art. 27, comma 3 applicata in misura ridotta anche qualora l'accertamento avvenga in data successiva)
PER INFORMAZIONIPer ricevere informazioni sul funzionamento del Sistema telematico delle Comunicazioni Obbligatorie può telefonare al Numero Verde del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 800 196 196, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Per ricevere informazioni circa il funzionamento dei Sistemi regionali, è necessario rivolgersi direttamente al Servizio regionale di riferimento, i cui riferimenti sono consultabili sul sito internet del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata alle Comunicazioni Obbligatorie, sotto la voce Call Center. In caso di problemi tecnici o per quesiti legati all'accreditamento e accentramento, è possibile spedire una e-mail con la richiesta ad aiutotecnicoCO@lavoro.gov.it, specificando: nome e cognome; regione di appartenenza e/o sistema informatico regionale utilizzato, numero di telefono, tipologia di utente, eventuale codice richiesta e/o Nome Utente, in caso di accreditamento/accentramento effettuato. Per avere risposta a dubbi, interpretazioni normative e chiarimenti sulle procedure, è possibile inviare una e-mail a co@lavoro.gov.it specificando: nome e cognome, regione di appartenenza e/o sistema informatico regionale utilizzato, numero di telefono per essere eventualmente ricontattato, tipologia di utente (es. datore di lavoro, consulente, agenzia di somministrazione, altro). |
| Ultimo aggiornamento: | 18/05/2010 |
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