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É la tipologia di apprendistato che permette di (D.Lgs. 81/2015, art. 45, comma 1):
Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere stipulato in tutti i settori di attività, comprese le Pubbliche Amministrazioni, in quest'ultimo caso la disciplina non è immediatamente operativa in attesa di un decreto attuativo che ne definisca le modalità di reclutamento e accesso (D. Lgs. 81/2015, art. 47, comma 6).
La conversione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, a partire dal 7 marzo 2015, è soggetta all'applicazione del regime del contratto a tutele crescenti.
Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca è rivolto a persone tra i 18 anni e i 29 anni, fino a 30 anni non compiuti (D.Lgs. 81/2015, art. 47, comma 4).
È necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa non sono retribuite (D.Lgs. 81/2015, art. 43, comma 7).
Le ore di formazione svolte a carico del datore di lavoro sono soggette ad una retribuzione pari al 10% del dovuto.
I CCNL possono definire diverse previsioni.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e contiene il piano formativo individuale in forma sintetica(D.Lgs. 81/2015, art. 42, comma 1).
Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa o l'ente di ricerca che stabilisce:
In assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e altre istituzioni formative (D.Lgs. 81/2015, art. 45, comma 5) e dagli standard formativi dell'apprendistato che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005 (D.Lgs del 24 settembre 2016, n. 185, art. 1 c. 2).
La regolamentazione e la durata dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca, per i soli profili formativi è rimessa alle Regioni in accordo con le associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative alivello nazionale, le Università, gli istituti tecnici e professionali e altre agenzie formative che promuovano l'imprenditorialità, il lavoro, l'innovazioen e il trasferimento tecnologico (D.Lgs. 81/2015, art. 45, comma 4).
La formazione esterna all'azienda, svolta nell'istituzione formativa, non può superare il 60% dell'orario da ordinamento.
Gli altri aspetti vengono regolati dalle norme vigenti come dettate dal D.Lgs. 81/2015.
Nel caso in cui la disciplina dell'apprendistato non sia ancora operativa per le Regioni e le Province autonome e per i settori si applicano le regolazioni vigenti (D.Lgs. 81/2015, art. 47, comma 4).
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione esclusivamente aziendale tale da impedire il conseguimento del titolo di studio e le finalità definite, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100% senza applicazione della sanzione per omessa contribuzione (D.Lgs. 81/2015, art. 47, comma 1). Se l'inadempimento nell'erogazione della formazione avviene rispetto a quanto indicato nel piano formativo il personale ispettivo assegna congruo termine per adempiere.
Ultimo aggiornamento: | 02/10/2019 |
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