NILO PROVINCIA DI SIENA

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (JOBS ACT)

CHE COS'É

É la tipologia di apprendistato che permette di (D.Lgs. 81/2015, art. 45, comma 1):

  • conseguire titoli di studio universitari e di alta formazione compresi i dottorati di ricerca
  • conseguire i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (DPCM 25 gennaio 2008)
  • seguire attività di ricerca
  • frequentare il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere stipulato in tutti i settori di attività, comprese le Pubbliche Amministrazioni, in quest'ultimo caso la disciplina non è immediatamente operativa in attesa di un decreto attuativo che ne definisca le modalità di reclutamento e accesso (D. Lgs. 81/2015, art. 47, comma 6).

La conversione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, a partire dal 7 marzo 2015, è soggetta all'applicazione del regime del contratto a tutele crescenti.

DESTINATARI

Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca è rivolto a persone tra i 18 anni e i 29 anni, fino a 30 anni non compiuti (D.Lgs. 81/2015, art. 47, comma 4).

 

È necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

  • diploma di istruzione secondaria superiore
  • diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore
  • diploma di maturità professionale con anno integrativo 

RETRIBUZIONE

Le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa non sono retribuite (D.Lgs. 81/2015, art. 43, comma 7).

Le ore di formazione svolte a carico del datore di lavoro sono soggette ad una retribuzione pari al 10% del dovuto.

I CCNL possono definire diverse previsioni.

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

Il contratto deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e contiene il piano formativo individuale in forma sintetica(D.Lgs. 81/2015, art. 42, comma 1).

Le Regioni, d'intesa con le Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale, con le Università o altre istituzioni formative, delineano la disciplina del contratto per i profili che attengono alla formazione e alla sua durata.

Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa  o l'ente di ricerca che stabilisce:

  • la modalità, la durata e lo svolgimento delle attività formative a carico del datore di lavoro, secondo le indicazioni previste dal prossimo decreto in merito agli standard professionali e formativi e alla certificazione delle competenze (D.Lgs. 81/2015, art. 45, comma 2).
  • il numero dei crediti formativi riconosciuti allo studente in funzione del numero di ore svolte in azienda, anche in deroga al numero massimo di 60 crediti definiti dal D.L. 262/2006 (convertito in L. 286/2006), art. 2, comma 147

In assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e altre istituzioni formative (D.Lgs. 81/2015, art. 45, comma 5) e dagli standard formativi dell'apprendistato che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005 (D.Lgs del 24 settembre 2016, n. 185, art. 1 c. 2).

DURATA E PERIODO DI FORMAZIONE

La regolamentazione e la durata dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca, per i soli profili formativi è rimessa alle Regioni in accordo con le associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative alivello nazionale, le Università, gli istituti tecnici e professionali e altre agenzie formative che promuovano l'imprenditorialità, il lavoro, l'innovazioen e il trasferimento tecnologico (D.Lgs. 81/2015, art. 45, comma 4).

La formazione esterna all'azienda, svolta nell'istituzione formativa, non può superare il 60% dell'orario da ordinamento.

DISCIPLINA

Vengono richiamati i seguenti principi generali:
  • divieto di retribuzione a cottimo
  • possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione (art. 2118 Codice Civile). Se nessuna delle due parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo

Gli altri aspetti vengono regolati dalle norme vigenti come dettate dal D.Lgs. 81/2015.

INDENNITÁ DI MALATTIA

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati (Legge 27 dicembre 2006, n. 296- Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 773).

INDENNITÁ DI MATERNITÁ

In quanto lavoratrici dipendenti, anche alle apprendiste spetta l'indennità di maternità. Le apprendiste hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternita' (Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

ENTRATA IN VIGORE

Nel caso in cui la disciplina dell'apprendistato non sia ancora operativa per le Regioni e le Province autonome e per i settori si applicano le regolazioni vigenti (D.Lgs. 81/2015, art. 47, comma 4).

SANZIONI

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione esclusivamente aziendale tale da impedire il conseguimento del titolo di studio e le finalità definite, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100% senza applicazione della sanzione per omessa contribuzione (D.Lgs. 81/2015, art. 47, comma 1). Se l'inadempimento nell'erogazione della formazione avviene rispetto a quanto indicato nel piano formativo  il personale ispettivo assegna congruo termine per adempiere.

Ultimo aggiornamento: 02/10/2019
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