NILO PROVINCIA DI SIENA

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (Jobs Act)

CHE COS'É

É la tipologia di apprendistato che si propone di coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione.

E’ un contratto di lavoro che permette il conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  •  Qualifica professionale

  • - Diploma professionale

  • - Diploma di istruzione secondaria superiore

  • - Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS

Può essere stipulato in tutti i settori di attività  (D.Lgs. 81/2015, art. 43, comma 2). Per i soggetti pubblici si attende regolamento per la modalità di attuazione

Tale tipologia contrattuale segue la disciplina generale dell’apprendistato come previsto dall’ art.42 del D.Lgs 15 giugno 2015 n.81.

La regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni e alle province autonome. A riguardo la Regione Toscana con Deliberazione 27 dicembre 2016, n 1408 , ha approvato l’intesa e le modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel sistema Duale D.Lgs 15 giugno 2015 n.8.

DESTINATARI

- Giovani di età compresa tra 15 e il compimento di 25 anni (D.Lgs. 81/2015, art. 43, comma 2). La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

- Inoltre, a partire dal secondo anno, è possibile stipulare questa tipologia di apprendistato con Giovani inseriti nei percorsi di istruzione secondaria superiore con una durata del contratto non superiore a 4 anni

    - per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali aggiuntive rispetto a quelle previste dall'ordinamento scolastico e utili per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. (D.Lgs. 81/2015, art. 43, comma 5):


- Possono essere stipulati contratti di apprendistato di durata biennale con giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di stato.

DURATA DEL CONTRATTO

La durata minima del contratto è di sei mesi, mentre quella massima del periodo di formazione è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire. (D.Lgs. 81/2015, art. 43, comma 2).

  • - Qualifica professionale – max 3 anni

  • - Diploma professionale – max 4 anni

  • - Diploma di istruzione secondaria superiore – max 4 anni

  • - Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS – max 1 anno

  • Al conseguimento del titolo, se non viene esercitato il recesso, il contratto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro a Tempo indeterminato. La conversione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, a partire dal 7 marzo 2015, è soggetta all'applicazione delle "tutele crescenti" come definite dal D.Lgs. 23/2015.


PROROGA DEL CONTRATTO

E possibile prorogare il contratto di apprendistato di 1 anno per i seguenti motivi (D.Lgs. 81/2015, art. 43, comma 2):

  • ai fini del consolidamento e dell'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale, per i giovani che hanno concluso positivamente percorsi formativi
  • nel caso in cui il giovane non abbia conseguito, al termine dei percorsi formativi, la qualifica, il diploma, il certificato di formazione tecnica superiorio o il diploma di maturità. 

TRASFORMAZIONE IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

È possibile trasformare il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore in apprendistato professionalizzante rispettando le seguenti disposizioni (D.Lgs. 81/2015, art. 43, comma 9):

  • dopo il conseguimento della qualifica, del diploma professionale (D.Lgs. 226/2005) o del diploma di istruzione secondaria superiore
  • al fine di permettere la qualificazione professionale a fini contrattuali
  • la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può superare quella definita dai CCNL


ISTAURAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

Ai fini dell’istaurazione del contratto di apprendistato di primo livello, il datore di lavoro:

• verifica il rispetto dei limiti numerici degli apprendisti

consulta il proprio ccnl di riferimento e gli eventuali accordi interconfederali per definire le modalità di retribuzione, eventuali vincoli per il livello di inquadramento, requisiti del tutor aziendale, regolamentazione malattia, infortunio e maternità, nonché i regolamenti per ferie e orario di lavoro

• individua il tutor aziendale

• definisce la durata del contratto

sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa D.Lgs. 81/2015, art. 43, comma 6

è coinvolto dall’istituzione formativa nella compilazione del Piano Formativo individuale che va allegato al contratto di cui è parte integrante

• stipula il contratto ed effettua la Comunicazione obbligatoria di assunzione

RETRIBUZIONE

La retribuzione dell’apprendista è definita dal contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro e può essere:
• Previsto un inquadramento fino a due livelli inferiori a quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto
• Stabilita in percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto
Il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione esterna presso l’istituzione formativa.
Per le ore di formazione interna a carico del datore di lavoro viene riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

SGRAVI CONTRIBUTIVI E FISCALI

Imprese sopra i 9 dipendenti
Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro:5%
Aliquota contributiva a carico del lavoratore: 5,84% 
Contributo NASPI: 0%
Contributo licenziamento: NESSUNO


Imprese sotto i 9 dipendenti (o pari a 9)
Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro: ‐ 1°anno: 1,5% ‐ 2°anno: 3% ‐ Dal 3°anno: 10%
Aliquota contributiva a carico del lavoratore: 5,84%
Contributo NASPI: 0%
Contributo licenziamento: NESSUNO
Esclusione delle spese sostenute per la formazione per il calcolo dell’Irap

Al termine del contratto di apprendistato, per l’anno successivo alla conferma in servizio dell’apprendista, il datore di lavoro potrà beneficiare della stessa aliquota contributiva.

Attenzione: La legge di conversione del Decreto Ristori (L. 18 dicembre 2020, n.176) prevede per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, il riconoscimento per 36 mesi di uno sgravio totale della contribuzione dovuta per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2021. L’agevolazione dal quarto anno torna ad alla contribuzione ordinaria del 10%.

ENTRATA IN VIGORE

Nel caso in cui la disciplina dell'apprendistato non sia ancora operativa per le Regioni e le Province autonome e per i settori si applicano le regolazioni vigenti (D.Lgs. 81/2015, art. 47, comma 4).

SANZIONI

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione esclusivamente aziendale tale da impedire il conseguimento del titolo di studio e le finalità definite, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100% senza applicazione della sanzione per omessa contribuzione (D.Lgs. 81/2015, art. 47, comma 1). Se l'inadempimento nell'erogazione della formazione avviene rispetto a quanto indicato nel piano formativo il personale ispettivo assegna congruo termine per adempiere.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2021
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