NILO PROVINCIA DI FIRENZE

TIROCINI NON CURRICULARI REGIONE TOSCANA

CHE COS'É

La Regione Toscana definisce il tirocinio non curriculare come un'esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (L. 32/2002, art. 17 bis, comma 1).

Sono esclusi da queste disposizioni i tirocini/stage curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e i periodi di pratica professionale, non soggetti all'obbligo delle comunicazioni obbligatorie in quanto previsti all'interno di un percorso formale di istruzione/formazione e non finalizzati direttamente all'inserimento lavorativo.

TIPOLOGIE DI TIROCINIO, DESTINATARI E DURATA

La Regione Toscana definisce le diverse tipologie e destinatari del tirocinio non curriculare (LR 32/02, art. 17 bis, comma 2 come modificata dalla LR. 15/2018) e ne diversifica la durata massima, a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento.

In ogni caso, la durata del tirocinio non curriculare non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 6 mesi, proroghe comprese, fatto salvo quanto previsto al comma 10 che, a seconda dei destinatari, individua durate massime diversificate.

Tipologie e destinatari del tirocinio:

TIPOLOGIA DESTINATARI DURATA
A) Tirocini formativi e di orientamento

Neo-diplomati, neo-laureati o soggetti che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore, il diploma di tecnico superiore o una qualifica professionale; entro 24 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica; soggetti disabili (L. 68/99, art. 1, comma 1) e soggetti svantaggiati elencati all'art. 17 bis, comma 5, L. 32/2002

Minimo due mesi e massimo:

6 mesi, proroghe comprese;  

12 mesi proroghe comprese, per i soggetti laureati e per coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purché il tirocinio sia attivato entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo e sia relativo ad un profilo professionale coerente con il titolo di studio 

12 mesi, proroghe comprese, se soggetti svantaggiati di cui alla LR 32/02, art. 17 bis, comma 5, lett. b (*) 

24 mesi se disabili di cui alla L.68/99

B) Tirocini finalizzati all'inserimento e reinserimento lavorativo Soggetti disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015, art. 19, comma 1; beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali; lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all' articolo 19, comma 4, del d. lgs. 150/2015 (lavoratori dipendenti al momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso); soggetti già occupati in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di legge relativi all'organizzazione dell'orario di lavoro (D. Lgs. 66/2003, art. 4, comma 2)

Minimo due mesi e massimo:

6 mesi, proroghe comprese

12 mesi, proroghe comprese, per i soggetti svantaggiati di cui alla LR. 32/02, art. 17 bis, comma 5, lett. b (*) 

24 mesi per i disabili di cui alla L.68/99

 


(*) I tirocini possono essere attivati con i seguenti soggetti svantaggiati (art. 17 bis, comma 5):

  • i soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)
  • le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’articolo 13 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), e dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
  • i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all’articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)
  • i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e all’articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008
  • i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi)
  • vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio (D.L. 93/2013, art. 5 bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 .

Il tirocinio può essere interrotto:

  • dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di inadempienze gravi da parte di uno dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi indicati del progetto formativo. In questo caso l’interruzione del tirocinio e le sue motivazioni devono essere comunicate alla Regione, che effettua le dovute verifiche al fine  di adottare i provvedimenti conseguenti
  • dal tirocinante in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutor nominato dal soggetto ospitante e al tutor nominato dal soggetto promotore
  • dal dirigente della struttura regionale competente nel caso accerti una delle violazioni non sanabili. Il tirocinio viene interrotto a partire dalla data di accertamento, fatti salvi gli effetti pregressi. 

Al tirocinante spettano i rimborsi spese non percepiti spettanti fino alla data di interruzione del tirocinio.

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI NON CURRICOLARI

Possono svolgere il periodo di tirocinio non curriculare i soggetti con età non inferiore ai 18 anni.

Ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 17 bis, comma 5, lettere a) e b) (disabili e svantaggiati), il destinatario di un tirocinio (art. 3 l.r. 15/2018 sostituzione dell'art. 17 quater della l.r. 32/2002):

  • non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale
  • non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto
  • non può essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.

Inoltre, a seconda della tipologia del tirocinio, i soggetti devono avere determinati requisiti:

  • per i tirocini formativi e di orientamento (tipologia A), i soggetti devono avere una delle seguenti caratteristiche: neo-diplomati, neo-laureati, coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore, il diploma di tecnico superiore o una qualifica professionale; entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica
  • per ;tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro (tipologia B), i soggetti devono avere una delle seguenti caratteristiche: stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali, lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 4, del d.lgs. 150/2015, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66
  • tutte e due le tipologie di tirocinio possono essere attivate ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68 e ai soggetti svantaggiati di cui all'art. 17 bis, comma 5, lettera b) della L.R.;26 luglio 2002, n. 32.

L'ulteriore requisito dell'assolvimento dell’obbligo d'istruzione è stato abolito dalla L.R. 70/2017, art. 40 che modifica il comma 1 dell'art. 17 quater della L.R. 32/2002.

Sono ammissibili al tirocinio non curriculare anche i cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (L.R. 32/2002, art. 17 quinquies).

SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori possono essere:

  • centri per l'impiego
  • enti bilaterali
  • associazioni datoriali e sindacali di lavoro e di lavoratori
  • soggetti iscritti nell'elenco regionale e all'elenco nazionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro ai sensi dell’articolo 20 ter L.R. 32/2002
  • cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi
  • associazioni iscritte nell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato
  • università e istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale abilitati al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia
  • istituti tecnici superiori (ITS)
  • associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell’elenco di cui all’ articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale
  • l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)
  • enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL e di altri ministeri per programmi di rilevanza nazionali 

Un soggetto privato, per lo stesso tirocinio, non può essere soggetto promotore e soggetto ospitante (art. 17 ter, comma 5)

I centri per l'impiego della Regione Toscana devono attivare i tirocini con le aziende che hanno sede nel territorio di competenza e con i tirocinanti anche iscritti ad un centro impiego fuori dal proprio ambito territoriale di competenza (Circolare n. 4/2015, punto 6).

La normativa regionale sui tirocini deve essere rispettata integralmente anche dai soggetti promotori che non hanno sede in Toscana che attivano tirocini che si svolgono sul territorio regionale (Circolare n. 4/2015, punto 8).

Compito del soggetto promotore è quello di assicurare la qualità e l’efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione.  A tal fine deve:

  • informare il soggetto ospitante circa la disciplina applicabile al tirocinio
  • supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative
  • nominare un tutor responsabile delle attività didattico-organizzative con i requisiti previsti dall’articolo 86 sexies, comma 1 del regolamento 47/r
  • assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, così come previsto dall’articolo 17 ter, comma 7 della l.r. 32
  • predisporre e inviare alla Regione la convenzione e il progetto formativo entro il giorno antecedente a quello di inizio del tirocinio
  • predisporre con il soggetto ospitante il dossier individuale e la relazione finale
  • segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto della normativa regionale, degli obblighi previsti nella convenzione e degli obiettivi e modalità attuative indicate nel piano formativo individuale del tirocinante
  • comunicare alla Regione i casi in cui il soggetto ospitante non ha adottato le misure necessarie per superare le criticità segnalate ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 86 bis del regolamento 47/r
  • comunicare alla Regione e alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente i casi di violazione non sanabile da parte del soggetto ospitante, di cui all'art. 86 quaterdecies del regolamento 47/r.

SOGGETTI OSPITANTI

L'impresa ospitante deve possedere i seguenti requisiti, per tutta la durata del tirocinio:

  • deve essere in regola con le norme sul lavoro dei disabili
  • deve essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
  • non deve aver effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei 36 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio (fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni provinciali più rappresentative)
  • non avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative.

Il soggetto ospitante è tenuto a:

  • garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • mettere a disposizione del tirocinante tutta la strumentazione e le attrezzature necessarie per l’attività da svolgere durante il tirocinio
  • comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio verificatesi per i casi indicati all’articolo 86 quater, comma 3 (astensione obbligatoria maternità o paternità, periodi di malattia o di impedimenti gravi e documentati)
  • nominare il tutor del tirocinante fra i soggetti indicati all’articolo 86 septies, comma 1 (e cioè tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo (oppure il legale rappresentante o il professionista nei casi previsti dall'art. 86 nonies, comma 1, lettera a)
  • in caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito, comunicandolo formalmente al tirocinante e al soggetto promotore
  • il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo, non può utilizzare il tirocinio in alternativa a contratti di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai periodi di picco delle attività, nè impiegare il tirocinante per sostituire il personale dipendente nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione
  • il soggetto ospitante non può attivare tirocini in favore di professionisti iscritti ad ordini o collegi per attività tipiche oppure riservate alle professioni ordinistiche. 

Inoltre:

  • se l'azienda ospitante vuole attivare più tirocini su sedi operative in province diverse della Toscana, può stipulare una convenzione-quadro con i centri per l'impiego competenti (Circolare n. 4/2015, punto 7)
  • per i soggetti ospitanti pubblici il numero massimo di tirocinanti non deve superare il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato (Regolamento regionale 47/r, art. 86 nonies, comma 2)
  • per i soggetti ospitanti privati il numero dei tirocini contemporaneamente in essere deve essere proporzionato alle dimensioni dell'azienda ospitante nelle seguenti misure (Regolamento regionale 47/r, art. 86 nonies, comma 1) :
    • nessun tirocinante nelle aziende senza dipendenti a tempo indeterminato**;
    • un tirocinante per le aziende che hanno da uno a sei dipendenti a tempo indeterminato
    • due tirocinanti in aziende che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato
    • nella misura del 10% dell'organico in aziende che hanno più di venti dipendenti a tempo indeterminato.

    **Possono ospitare un tirocinante anche se non hanno dipendenti a tempo indeterminato (Regolamento regionale 47/r, art 86 nonies, lettera a), punti 1-2-3 e 3bis:


  • le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale (Regolamento regionale 47/r, art 86 nonies, tra quelle previste dall' all A d.p.g.r. 55/R/2009)

  • gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)

  • le “start-up innovative” di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall’articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012

  • gli aderenti alle associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell'elenco di cui alla L. 4/2013, art. 2, comma 7 (Circolare 1 ottobre 2018, n. 3708), che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa regionale e statale ed elencati in uno delle sezioni all'interno dell'elenco da consultare sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico  https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali.

Il soggetto ospitante deve effettuare la comunicazione di tirocinio tramite il sistema informativo Idol, trasmetterla al soggetto promotore (d.p.g.r. regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R art. 86 ter) se diverso dal centro per l'impiego. Inoltre, deve comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio (tra quelle previste dall'art. 86 quater comma 3).

criteri di computo del numero dei tirocinanti

ll numero dei tirocini attivati contemporaneamente deve essere  calcolato, per i soggetti privati,  in base alle dimensioni della singola unità produttiva (Regolamento 47/r, art. 86 nonies comma 1).

I soci lavoratori di cooperativa sono considerati dipendenti a tempo indeterminato ai fini del calcolo numerico dei tirocinanti.

Non sono calcolati nel computo dei tirocini contemporaneamente in essere (Regolamento 47/r, art 86 nonies, comma 3):

  • i tirocini promossi nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002, e i tirocini di inclusione sociale
  • i soci lavoratori delle società cooperative perché considerati come dipendenti a tempo indeterminato
  • i tirocinanti che hanno effettuato meno del 70% delle ore previste dal progetto formativo
  • gli apprendisti

PREMIALITÀ

I soggetti ospitanti privati che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, possono attivare ulteriori tirocini in deroga ai limiti, qualora nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione degli stessi, abbiano assunto uno o più tirocinanti a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno sei mesi, con orario di lavoro pari o superiore al 50% di quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nel rispetto dei seguenti limiti:

  • un tirocinio se è stato assunto almeno il 20% dei tirocinanti ospitati;
  • due tirocini se sono stati assunti almeno il 50% dei tirocinanti ospitati;
  • tre tirocini se sono stati assunti almeno il 75% dei tirocinanti;
  • quattro tirocini se sono stati assunti il 100% dei tirocinanti ospitati.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Il tirocinio è regolato con la stipula di una convenzione tra soggetto promotore e azienda ospitante, secondo lo schema approvato e allegato alla delibera stessa, a cui deve sempre essere allegato il progetto formativo e di orientamento.

Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante. La copertura delle spese RCT può essere anche in capo all'Azienda ASL  (Legge regionale 32/02, art. 17 ter, comma 5).

A tal fine, la convezione deve contenere una clausola specifica (Circolare n. 4/2015, punto 15).

TUTORAGGIO, MONITORAGGIO E LIBRETTO FORMATIVO

Il tutor del soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative ed è individuato fra i soggetti indicati all’articolo 86 septies, comma 1 (e cioè tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo (oppure il legale rappresentante o il professionista nei casi previsti dall'art. 86 nonies, comma 1, lettera a).

In particolare deve:

  • predisporre il progetto formativo d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio
  • coordinare l’organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio
  • monitorare il buon andamento del percorso di tirocinio e il rispetto del progetto formativo anche attraverso incontri con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante da svolgersi almeno a metà del tirocinio e vicino alla sua conclusione
  • predisporre il dossier individuale e la relazione finale di cui all’articolo 86 octies, commi 4 e 5
  • seguire contemporaneamente al massimo 40 tirocinanti

L'azienda ospitante, a sua volta, nomina un tutor che è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante in azienda.

Si ricorda che il tutor del soggetto ospitante deve scelto tra i dipendenti a tempo indeterminato e deve essere dotato di esperienza e capacità nelle attività previste dal progetto formativo (art. 86 sexies Regolamento 47/r). Nel caso dei soggetti ospitanti che non hanno dipendenti a tempo indeterminato, ma possono attivare tirocini come previsto dal Regolamento 47/r art. 86 nonies, comma 1, lettera a), il tutore è il legale rappresentante oppure il libero professionista.

Il tutor aziendale deve svolgere la propria attività nel luogo di svolgimento del tirocinio ed essere presente in orario compatibile con l'attività del tirocinante e non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. Nel limite sono ricomprese anche altre forme di tirocinio o di esperienza formativa svolta sul luogo di lavoro che prevedano la presenza di un tutore del soggetto ospitante (non curriculari, curriculari, estivi, ecc).

Inoltre deve vigilare sulla regolarità dell’attività svolta dal tirocinante, ed è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze.
É prevista, inoltre, un'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione del progetto formativo e degli inserimenti lavorativi successivi.

CONVENZIONE, PROGETTO FORMATIVO, DOSSIER INDIVIDUALE, RELAZIONE FINALE

I documenti da predisporre per l'attivazione del tirocinio sono: convenzione,  progetto formativo, dossier individuale e relazione finale. Tali documenti sono redatti attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b bis) del regolamento 47/r, che assicura anche la trasmissione alla Regione della convenzione e del progetto formativo (tale sistema verrà istituito con decreto del dirigente regionale competente, fino a tale data ne è comunque obbligatoria la predisposizione).

I documenti sono così predisposti (sui modelli regionali reperibili, fino all'attivazione del sistema informativo sul sito web i centri per l'impiego):

  1. la convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nel tirocinio; la convenzione può anche essere riferita a più tirocini (nel rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 86 nonies)
  2. il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e contiene:
    • i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante
    • il nominativo del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante
    • la durata e l’orario di svolgimento del tirocinio, comunque inferiore all’orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante
    • gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio in relazione agli standard dei repertori regionali
    • le modalità di svolgimento del tirocinio
    • gli estremi identificativi delle assicurazioni
    • la sede di svolgimento e il settore di attività
    • l’entità dell’importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.
  3. il dossier individuale è compilato durante lo svolgimento del tirocinio e riporta la descrizione delle attività effettivamente svolte dal tirocinante, in relazione agli standard dei repertori regionali, e le evidenze documentate che comprovano i risultati raggiunti. Il modello di dossier individuale è approvato dal dirigente della competente struttura regionale
  4. al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale, al tirocinante è rilasciata una relazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte, con riferimento agli standard dei repertori regionali. Tale relazione viene redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura regionale ed è composta da una sezione descrittiva e da un'attestazione finale. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70% della durata prevista dal progetto formativo.

Il dossier individuale e la relazione finale costituiscono documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66 quinquies a 66 nonies del regolamento 47/r. 

Convenzione e progetto formativo sono messi a disposizione della sede territoriale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente.

LIBRETTO FORMATIVO

Al termine del tirocinio il tirocinante può chiedere al centro per l’impiego la registrazione dell’esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 66 bis del regolamento 47/r.

Se l'ente promotore del tirocinio non era il centro per l'impiego, il tirocinante deve presentare la relazione finale.

L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500 euro mensili lordi.

Il rimborso è corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Se la partecipazione è inferiore al 70% ma almeno del 50% delle presenze su base mensile, il rimborso viene ridotto a 300 euro mensili.

Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, il rimborso spese può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.

Se il tirocinio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 4, lettere a) e b), percettori di strumenti di sostegno al reddito, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione fino alla concorrenza dell'importo minimo del rimborso spese a titolo forfettario. (Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 32, art. 17 ter comma 11)

AVVISO PUBBLICO DICEMBRE 2018

DESTINATARI DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE

ATTENZIONE! Il presente avviso sarà operativo a partire dal 01 dicembre 2018 per le richieste di contributo presentate a partire da tale data.

 

I soggetti ospitanti privati possono richiedere il cofinanziamento regionale se attivano tirocini con giovani non occupati di età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

Condizione di accesso 1:

residenti o domiciliati in Toscana, per tirocini "formativi e di orientamento" (tipologia A), neo/diplomati o neo/laureati, cioè entro ventiquattro mesi dal superamento con esito positivo dell’esame finale per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:

  • attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP)
  • attestato di qualifica professionale
  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado
  • certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS)
  • laurea e altro titolo post laurea (titoli universitari di I°,II° e III° livello)

Per questa tipologia il contributo è di euro 300.

Condizione di accesso 2:

residenti o domiciliati in Toscana, per tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" (tipologia B) fuoriusciti dal sistema di istruzione formale PRIMA del conseguimento di uno dei titoli di studio elencati al punto 1 che attivano il tirocinio entro 24 mesi dalla data di interruzione del corso di studi.

Per questa tipologia il contributo è di euro 300.

 

Condizione di accesso 3:

residenti o domiciliati nei comuni delle aree di crisi complessa, aree di crisi semplice, aree interne – strategia regionale, aree interne – strategia nazionale, e i comuni definiti nell’allegato “A” della Decisione 19 del 06/02/2017, per tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" (tipologia B)

Per questa tipologia il contributo è di euro 300.

Condizione di accesso 4:

disabili, residenti o domiciliati in Toscana, di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999, o svantaggiati, di cui alla lettera b), punti 1,2,3,4,5,6 dell’art. 17 bis, comma 5 della LR n. 32/2002, residenti o domiciliati in Toscana, per tirocini "formativi e di orientamento" o "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro".

Per questa tipologia il contributo è di euro 500.

Condizione di accesso 5:

residenti o domiciliati in Toscana, per tirocini "formativi e di orientamento" o "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro", attivati presso un soggetto ospitante, operante nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, di cui all'art. 8 del regolamento n. 55/R/2009, e risulti in possesso dei seguenti requisiti di accesso, di cui alla DGR n. 964/2014:

  • iscrizione all'albo delle imprese artigiane del Registro delle Imprese della Camera di Commercio
  • numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e quindici
  • il codice ATECO principale del Soggetto Ospitante rientrante tra quelli indicati nell'allegato 1 all'Accordo approvato con DGR n. 964 del 3/11/2014

Per questa tipologia il contributo è di euro 500.

Condizione di accesso 6:

giovani NEET, cioè non occupati, né iscritti a un regolare corso di formazione o di studi secondari superiori o universitari, residenti o domiciliati in Toscana e registrati al portale nazionale di garanzia giovani oppure al portale regionale , per tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" (tipologia B) e che prima dell’inizio del tirocinio, abbiano sottoscritto il “Patto di Servizio” presso un CpI, finalizzato all’attivazione del tirocinio per il quale si richiede il contributo.

Il requisito di non iscrizione a un percorso di studio o di formazione deve essere posseduto al momento della registrazione al portale della Garanzia Giovani ai fini dell’ammissibilità al finanziamento del tirocinio al programma della Garanzia Giovani.

Quello di non essere occupati, oltre che a tale momento, dovrà essere posseduto anche alla data di avvio del tirocinio ai fini dell’ammissibilità al finanziamento del tirocinio al Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo.

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

 

COFINANZIAMENTO REGIONALE

Il cofinanziamento regionale è pari a:

  • 300 euro mensili per i tirocini svolti da giovani nella fascia d’età 18-29 anni di cui al punto 1, 2, 3 e 6
  • 500 euro mensili per i tirocini svolti da giovani disabili o svantaggiati (art.17 ter comma 8 della legge n.32 del 2002) nella fascia d’età 18-29 anni di cui al punto 4
  • 500 euro mensili per i tirocini svolti da giovani nella fascia d’età 18-29 anni nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso aziende di artigianato artistico e tradizionale (DGR n. 964/2014) di cui al punto 5.

Il venir meno durante lo svolgimento del tirocinio di una delle prescrizioni previste dalla legge o dal regolamento per l’attivazione del tirocinio determina l’esclusione dal contributo.

Il contributo dell'Avviso non è cumulabile, in relazione allo stesso tirocinio, con il contributo previsto dall’Avviso pubblico per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori per l’accesso alle professioni ordinistiche.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Il soggetto ospitante deve presentare domanda di ammissione alla Regione Toscana tramite procedura on line esclusivamente con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) così come descritta sul sito web di Giovanisì che si occupa di erogare le informazioni su tale procedura.

Le domande presentate in cartaceo non sono più ammesse a partire da tale data. La richiesta on line deve essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno successivo alla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio.

Alla domanda devono essere allegati anche i documenti indicati dall’art. 5 dell’avviso pubblico.

In caso di proroga delle richieste presentate fino al 7 febbraio 2017, la relativa richiesta deve essere presentata tra il 10° e il 30° giorno dalla comunicazione obbligatoria di proroga del tirocinio.

Alla fine del tirocinio prorogato, la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata in cartaceo tramite l'allegato 3 a tale avviso.

 

RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE

La domanda di pagamento on line del contributo deve essere presentata entro 30 giorni di calendario successivi al termine del periodo di tirocinio, comprensivo dell’eventuale proroga finanziata.

In caso di ulteriore proroga, oltre quella finanziata, la domanda on line di erogazione del contributo dovrà essere presentata al termine del primo periodo di proroga.

In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la domanda di pagamento dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 40° giorno successivi alla data di invio della CO di cessazione.

COMUNICAZIONI

Le Province/Città metropolitana effettuano le comunicazioni relative alla procedura di ammissione ed erogazione del contributo regionale con la Regione Toscana tramite il sistema IDOL.

La Regione comunicherà l’ammissione a contributo regionale o l’eventuale diniego tramite pubblicazione del decreto dirigenziale di impegno sul sito del progetto Giovanisì (http://giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini/).

Il decreto dirigenziale di impegno comprensivo degli allegati contenenti l'elenco dei tirocini ammessi a finanziamento e di quelli non ammessi sarà pubblicato sul BURT e sulla banca dati on-line degli atti amministrativi della Giunta Regionale (http://www.regione.toscana.it).

PER INFORMAZIONI

Centri per l'impiego

GiovaniSì Numero Verde 800.098.719 lun - ven 9:30 - 16:00
email: info@giovanisi.it



Ultimo aggiornamento: 15/05/2019
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