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La Regione Toscana definisce il tirocinio non curriculare come un'esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (L. 32/2002, art. 17 bis, comma 1).
Sono esclusi da queste disposizioni i tirocini/stage curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e i periodi di pratica professionale, non soggetti all'obbligo delle comunicazioni obbligatorie in quanto previsti all'interno di un percorso formale di istruzione/formazione e non finalizzati direttamente all'inserimento lavorativo.
La Regione Toscana definisce le diverse tipologie e destinatari del tirocinio non curriculare (LR 32/02, art. 17 bis, comma 2 come modificata dalla LR. 15/2018) e ne diversifica la durata massima, a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento.
In ogni caso, la durata del tirocinio non curriculare non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 6 mesi, proroghe comprese, fatto salvo quanto previsto al comma 10 che, a seconda dei destinatari, individua durate massime diversificate.
Tipologie e destinatari del tirocinio:
TIPOLOGIA | DESTINATARI | DURATA |
A) Tirocini formativi e di orientamento |
Neo-diplomati, neo-laureati o soggetti che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore, il diploma di tecnico superiore o una qualifica professionale; entro 24 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica; soggetti disabili (L. 68/99, art. 1, comma 1) e soggetti svantaggiati elencati all'art. 17 bis, comma 5, L. 32/2002 |
Minimo due mesi e massimo: 6 mesi, proroghe comprese; 12 mesi proroghe comprese, per i soggetti laureati e per coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purché il tirocinio sia attivato entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo e sia relativo ad un profilo professionale coerente con il titolo di studio 12 mesi, proroghe comprese, se soggetti svantaggiati di cui alla LR 32/02, art. 17 bis, comma 5, lett. b (*) 24 mesi se disabili di cui alla L.68/99 |
B) Tirocini finalizzati all'inserimento e reinserimento lavorativo | Soggetti disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015, art. 19, comma 1; beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali; lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all' articolo 19, comma 4, del d. lgs. 150/2015 (lavoratori dipendenti al momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso); soggetti già occupati in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di legge relativi all'organizzazione dell'orario di lavoro (D. Lgs. 66/2003, art. 4, comma 2) |
Minimo due mesi e massimo: 6 mesi, proroghe comprese 12 mesi, proroghe comprese, per i soggetti svantaggiati di cui alla LR. 32/02, art. 17 bis, comma 5, lett. b (*) 24 mesi per i disabili di cui alla L.68/99 |
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(*) I tirocini possono essere attivati con i seguenti soggetti svantaggiati (art. 17 bis, comma 5):
Il tirocinio può essere interrotto:
Al tirocinante spettano i rimborsi spese non percepiti spettanti fino alla data di interruzione del tirocinio.
Possono svolgere il periodo di tirocinio non curriculare i soggetti con età non inferiore ai 18 anni.
Ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 17 bis, comma 5, lettere a) e b) (disabili e svantaggiati), il destinatario di un tirocinio (art. 3 l.r. 15/2018 sostituzione dell'art. 17 quater della l.r. 32/2002):
Inoltre, a seconda della tipologia del tirocinio, i soggetti devono avere determinati requisiti:
L'ulteriore requisito dell'assolvimento dell’obbligo d'istruzione è stato abolito dalla L.R. 70/2017, art. 40 che modifica il comma 1 dell'art. 17 quater della L.R. 32/2002.
Sono ammissibili al tirocinio non curriculare anche i cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (L.R. 32/2002, art. 17 quinquies).
SOGGETTI PROMOTORI
I soggetti promotori possono essere:
Un soggetto privato, per lo stesso tirocinio, non può essere soggetto promotore e soggetto ospitante (art. 17 ter, comma 5)
I centri per l'impiego della Regione Toscana devono attivare i tirocini con le aziende che hanno sede nel territorio di competenza e con i tirocinanti anche iscritti ad un centro impiego fuori dal proprio ambito territoriale di competenza (Circolare n. 4/2015, punto 6).
La normativa regionale sui tirocini deve essere rispettata integralmente anche dai soggetti promotori che non hanno sede in Toscana che attivano tirocini che si svolgono sul territorio regionale (Circolare n. 4/2015, punto 8).
Compito del soggetto promotore è quello di assicurare la qualità e l’efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione. A tal fine deve:
L'impresa ospitante deve possedere i seguenti requisiti, per tutta la durata del tirocinio:
Il soggetto ospitante è tenuto a:
Inoltre:
**Possono ospitare un tirocinante anche se non hanno dipendenti a tempo indeterminato (Regolamento regionale 47/r, art 86 nonies, lettera a), punti 1-2-3 e 3bis:
le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale (Regolamento regionale 47/r, art 86 nonies, tra quelle previste dall' all A d.p.g.r. 55/R/2009)
gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)
le “start-up innovative” di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall’articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012
gli aderenti alle associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell'elenco di cui alla L. 4/2013, art. 2, comma 7 (Circolare 1 ottobre 2018, n. 3708), che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa regionale e statale ed elencati in uno delle sezioni all'interno dell'elenco da consultare sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali.
Il soggetto ospitante deve effettuare la comunicazione di tirocinio tramite il sistema informativo Idol, trasmetterla al soggetto promotore (d.p.g.r. regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R art. 86 ter) se diverso dal centro per l'impiego. Inoltre, deve comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio (tra quelle previste dall'art. 86 quater comma 3).
criteri di computo del numero dei tirocinanti
ll numero dei tirocini attivati contemporaneamente deve essere calcolato, per i soggetti privati, in base alle dimensioni della singola unità produttiva (Regolamento 47/r, art. 86 nonies comma 1).
I soci lavoratori di cooperativa sono considerati dipendenti a tempo indeterminato ai fini del calcolo numerico dei tirocinanti.
Non sono calcolati nel computo dei tirocini contemporaneamente in essere (Regolamento 47/r, art 86 nonies, comma 3):
PREMIALITÀ
I soggetti ospitanti privati che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, possono attivare ulteriori tirocini in deroga ai limiti, qualora nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione degli stessi, abbiano assunto uno o più tirocinanti a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno sei mesi, con orario di lavoro pari o superiore al 50% di quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nel rispetto dei seguenti limiti:
Il tirocinio è regolato con la stipula di una convenzione tra soggetto promotore e azienda ospitante, secondo lo schema approvato e allegato alla delibera stessa, a cui deve sempre essere allegato il progetto formativo e di orientamento.
Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo.
Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante. La copertura delle spese RCT può essere anche in capo all'Azienda ASL (Legge regionale 32/02, art. 17 ter, comma 5).
A tal fine, la convezione deve contenere una clausola specifica (Circolare n. 4/2015, punto 15).
Il tutor del soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative ed è individuato fra i soggetti indicati all’articolo 86 septies, comma 1 (e cioè tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo (oppure il legale rappresentante o il professionista nei casi previsti dall'art. 86 nonies, comma 1, lettera a).
In particolare deve:
L'azienda ospitante, a sua volta, nomina un tutor che è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante in azienda.
Si ricorda che il tutor del soggetto ospitante deve scelto tra i dipendenti a tempo indeterminato e deve essere dotato di esperienza e capacità nelle attività previste dal progetto formativo (art. 86 sexies Regolamento 47/r). Nel caso dei soggetti ospitanti che non hanno dipendenti a tempo indeterminato, ma possono attivare tirocini come previsto dal Regolamento 47/r art. 86 nonies, comma 1, lettera a), il tutore è il legale rappresentante oppure il libero professionista.
Il tutor aziendale deve svolgere la propria attività nel luogo di svolgimento del tirocinio ed essere presente in orario compatibile con l'attività del tirocinante e non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. Nel limite sono ricomprese anche altre forme di tirocinio o di esperienza formativa svolta sul luogo di lavoro che prevedano la presenza di un tutore del soggetto ospitante (non curriculari, curriculari, estivi, ecc).
Inoltre deve vigilare sulla regolarità dell’attività svolta dal tirocinante, ed è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze.
É prevista, inoltre, un'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione del progetto formativo e degli inserimenti lavorativi successivi.
CONVENZIONE, PROGETTO FORMATIVO, DOSSIER INDIVIDUALE, RELAZIONE FINALE
I documenti da predisporre per l'attivazione del tirocinio sono: convenzione, progetto formativo, dossier individuale e relazione finale. Tali documenti sono redatti attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b bis) del regolamento 47/r, che assicura anche la trasmissione alla Regione della convenzione e del progetto formativo (tale sistema verrà istituito con decreto del dirigente regionale competente, fino a tale data ne è comunque obbligatoria la predisposizione).
I documenti sono così predisposti (sui modelli regionali reperibili, fino all'attivazione del sistema informativo sul sito web i centri per l'impiego):
Il dossier individuale e la relazione finale costituiscono documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66 quinquies a 66 nonies del regolamento 47/r.
Convenzione e progetto formativo sono messi a disposizione della sede territoriale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente.
LIBRETTO FORMATIVO
Al termine del tirocinio il tirocinante può chiedere al centro per l’impiego la registrazione dell’esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 66 bis del regolamento 47/r.
Se l'ente promotore del tirocinio non era il centro per l'impiego, il tirocinante deve presentare la relazione finale.
L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500 euro mensili lordi.
Il rimborso è corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Se la partecipazione è inferiore al 70% ma almeno del 50% delle presenze su base mensile, il rimborso viene ridotto a 300 euro mensili.
Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, il rimborso spese può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.
Se il tirocinio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 4, lettere a) e b), percettori di strumenti di sostegno al reddito, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione fino alla concorrenza dell'importo minimo del rimborso spese a titolo forfettario. (Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 32, art. 17 ter comma 11)
ATTENZIONE! Il presente avviso sarà operativo a partire dal 01 dicembre 2018 per le richieste di contributo presentate a partire da tale data.
I soggetti ospitanti privati possono richiedere il cofinanziamento regionale se attivano tirocini con giovani non occupati di età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
Condizione di accesso 1:
residenti o domiciliati in Toscana, per tirocini "formativi e di orientamento" (tipologia A), neo/diplomati o neo/laureati, cioè entro ventiquattro mesi dal superamento con esito positivo dell’esame finale per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:
Per questa tipologia il contributo è di euro 300.
Condizione di accesso 2:
residenti o domiciliati in Toscana, per tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" (tipologia B) fuoriusciti dal sistema di istruzione formale PRIMA del conseguimento di uno dei titoli di studio elencati al punto 1 che attivano il tirocinio entro 24 mesi dalla data di interruzione del corso di studi.
Per questa tipologia il contributo è di euro 300.
Condizione di accesso 3:
residenti o domiciliati nei comuni delle aree di crisi complessa, aree di crisi semplice, aree interne – strategia regionale, aree interne – strategia nazionale, e i comuni definiti nell’allegato “A” della Decisione 19 del 06/02/2017, per tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" (tipologia B)
Per questa tipologia il contributo è di euro 300.
Condizione di accesso 4:
disabili, residenti o domiciliati in Toscana, di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999, o svantaggiati, di cui alla lettera b), punti 1,2,3,4,5,6 dell’art. 17 bis, comma 5 della LR n. 32/2002, residenti o domiciliati in Toscana, per tirocini "formativi e di orientamento" o "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro".
Per questa tipologia il contributo è di euro 500.
Condizione di accesso 5:
residenti o domiciliati in Toscana, per tirocini "formativi e di orientamento" o "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro", attivati presso un soggetto ospitante, operante nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, di cui all'art. 8 del regolamento n. 55/R/2009, e risulti in possesso dei seguenti requisiti di accesso, di cui alla DGR n. 964/2014:
Per questa tipologia il contributo è di euro 500.
Condizione di accesso 6:
giovani NEET, cioè non occupati, né iscritti a un regolare corso di formazione o di studi secondari superiori o universitari, residenti o domiciliati in Toscana e registrati al portale nazionale di garanzia giovani oppure al portale regionale , per tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" (tipologia B) e che prima dell’inizio del tirocinio, abbiano sottoscritto il “Patto di Servizio” presso un CpI, finalizzato all’attivazione del tirocinio per il quale si richiede il contributo.
Il requisito di non iscrizione a un percorso di studio o di formazione deve essere posseduto al momento della registrazione al portale della Garanzia Giovani ai fini dell’ammissibilità al finanziamento del tirocinio al programma della Garanzia Giovani.
Quello di non essere occupati, oltre che a tale momento, dovrà essere posseduto anche alla data di avvio del tirocinio ai fini dell’ammissibilità al finanziamento del tirocinio al Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo.
Contributo pari a 300,00 euro mensili.
COFINANZIAMENTO REGIONALE
Il cofinanziamento regionale è pari a:
Il venir meno durante lo svolgimento del tirocinio di una delle prescrizioni previste dalla legge o dal regolamento per l’attivazione del tirocinio determina l’esclusione dal contributo.
Il contributo dell'Avviso non è cumulabile, in relazione allo stesso tirocinio, con il contributo previsto dall’Avviso pubblico per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori per l’accesso alle professioni ordinistiche.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Il soggetto ospitante deve presentare domanda di ammissione alla Regione Toscana tramite procedura on line esclusivamente con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) così come descritta sul sito web di Giovanisì che si occupa di erogare le informazioni su tale procedura.
Le domande presentate in cartaceo non sono più ammesse a partire da tale data. La richiesta on line deve essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno successivo alla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio.
Alla domanda devono essere allegati anche i documenti indicati dall’art. 5 dell’avviso pubblico.
In caso di proroga delle richieste presentate fino al 7 febbraio 2017, la relativa richiesta deve essere presentata tra il 10° e il 30° giorno dalla comunicazione obbligatoria di proroga del tirocinio.
Alla fine del tirocinio prorogato, la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata in cartaceo tramite l'allegato 3 a tale avviso.
La domanda di pagamento on line del contributo deve essere presentata entro 30 giorni di calendario successivi al termine del periodo di tirocinio, comprensivo dell’eventuale proroga finanziata.
In caso di ulteriore proroga, oltre quella finanziata, la domanda on line di erogazione del contributo dovrà essere presentata al termine del primo periodo di proroga.
In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la domanda di pagamento dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 40° giorno successivi alla data di invio della CO di cessazione.
Le Province/Città metropolitana effettuano le comunicazioni relative alla procedura di ammissione ed erogazione del contributo regionale con la Regione Toscana tramite il sistema IDOL.
La Regione comunicherà l’ammissione a contributo regionale o l’eventuale diniego tramite pubblicazione del decreto dirigenziale di impegno sul sito del progetto Giovanisì (http://giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini/).
Il decreto dirigenziale di impegno comprensivo degli allegati contenenti l'elenco dei tirocini ammessi a finanziamento e di quelli non ammessi sarà pubblicato sul BURT e sulla banca dati on-line degli atti amministrativi della Giunta Regionale (http://www.regione.toscana.it).
Centri per l'impiego
GiovaniSì Numero Verde 800.098.719 lun - ven 9:30 - 16:00
email: info@giovanisi.it
Ultimo aggiornamento: | 15/05/2019 |
I contenuti della presente pagina hanno una valenza unicamente informativa: fanno fede soltanto i testi di legge pubblicati nella G.U. Conform declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi e per qualsiasi problema derivato dall’uso e la diffusione della presente pubblicazione. |
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