NILO PROVINCIA DI SIENA

ADEMPIMENTI AZIENDALI PER LE ASSUNZIONI

CHE COS'É

Sono adempimenti a carico del datore di lavoro, che è tenuto a inviare la comunicazione obbligatoria per via telematica ai Servizi competenti in caso di assunzione di un lavoratore (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1180 ss; Decreto interministeriale 30 ottobre 2007).

Dal 30 settembre 2016 sono entrati in vigore alcuni aggiornamenti agli standard concernenti le Comunicazioni Obbligatorie on line, previsti dalla Nota direttoriale MLPS dell'16 settembre 2016.

SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni sono:

  • datori di lavoro privati: qualsiasi persona, fisica e giuridica, titolare del rapporto di lavoro che abbia una unità locale sul territorio italiano (senza alcuna eccezione di natura giuridica, economica, di dimensione o di sede). Nel caso di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, si tratta del committente; nel caso di contratto di agenzia e rappresentanza, del preponente; nel caso di associazione in partecipazione, dell'associante. Nei casi di tirocinio ed altre figure assimilate, si intende il soggetto ospitante.
  • pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Aran e le agenzie finanziarie
  • enti pubblici economici: enti pubblici che operano nel campo della produzione di beni e servizi, per i quali si applicano le norme dell'impresa privata
  • agenzie di somministrazione


SOGGETTI ABILITATI

Oltre ai soggetti obbligati, automaticamente abilitati ad effettuare le comunicazioni mediante il servizio informatico competente, anche alcuni intermediari possono effettuare le comunicazioni mediante il servizio informatico in nome e per conto dei datori di lavoro, in qualità di soggetti abilitati.

Tali soggetti sono (Circolare del Ministero del lavoro 21 dicembre 2007):

  • consulenti del lavoro e avvocati
  • dottori commercialisti
  • ragionieri e periti commerciali
  • associazioni di categoria (DLgs. 181/2000, art. 4 bis, comma 8)
  • associazioni di categoria dei datori di lavoro agricoli (L. 608/96, art. 9 bis, comma 6)
  • soggetti autorizzati all'attività di intermediazione (DLgs. 276/03, art. 2, co.1, lett. b)
  • promotori di tirocini (L. 196/97, art. 18)
  • consorzi e gruppi di imprese (DLgs. 276/2003, art. 31)
  • servizi competenti che inseriscono d'ufficio la comunicazione
  • periti agrari e agrotecnici


LAVORO SUBORDINATO

Sono incluse nell'obbligo di comunicazione tutte le forme di lavoro subordinato, ivi compresi i rapporti di:


In particolare, a partire dal 1 agosto 2008, la comunicazione di assunzione della gente di mare deve essere effettuata dall'armatore (ovvero le società di armamento tra i comproprietari), con il modello Unimare e attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro (Decreto ministeriale 24 gennaio 2008; Decreto ministeriale 31 marzo 2008).

Nell'ambito del pubblico impiego, sono escluse dall'obbligo quelle categorie il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge e non da contratto, vale a dire:

  • magistrati
  • avvocati dello Stato
  • personale militare e delle forze di polizia
  • personale della carriera diplomatica e prefettizia
  • professori e ricercatori universitari


PARTICOLARI MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI LAVORATORI AGRICOLI

In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale (Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 18, comma 1 bis).

È possibile effettuare l’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le imprese agricole, anche cooperative, appartenenti allo stesso gruppo o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da vincolo di parentela od affinità entro il terzo grado (Decreto Legge 76/2013, art. 9, comma 11). 

L’assunzione può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40% di esse sono imprese agricole (L. 28 luglio 2016, n. 154, art. 18).

Le comunicazioni di assunzione, proroga e cessazioni, a partire dal 10 settembre 2014, sono effettuate (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 27 marzo 2014, pubblicato in GU 11 agosto 2014):

  • dall'impresa capogruppo, in caso di gruppi di impresa
  • dal proprietario, nel caso di imprese appartenenti allo stesso proprietario
  • dal soggetto individuato da uno specifico accordo, nel caso di soggetti legati da rapporti di parentela o affinità o nel caso di imprese legate da contratto di rete. L'accordo deve essere depositato presso le associazioni di categoria, con modalita' che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione


I rapporti instaurati con tali modalità sono soggetti al vincolo di solidarietà.

LAVORO AUTONOMO E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Sono incluse nell'obbligo di comunicazione le seguenti tipologie contrattuali:


Secondo quanto disposto nel DLgs 81/2015, i seguenti contratti sono abrogati

  • contratto lavoro a progetto (DLgs 276/2003, art.61, comma 1)
  • lavoro  accessorio 
  • prestazione occasionale, (DLgs 276/2003, art.61, comma 2) nella quale manca la continuità ma sussiste il coordinamento con il committente 


Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i seguenti rapporti:

  • esercizio di professione intellettuale per cui è necessaria l'iscrizione in appositi albi
  • nomine dei componenti di organi di amministrazione e controllo di società
  • partecipazione a collegi e commissioni
  • prestazioni di lavoro occasionale (L 96/2017). Tale prestazione viene comunicata all'Inps.
  • prestazioni che esulano dal mercato del lavoro (DLgs 276/03, art 74 e DL 269/03, convertito in L. 326/03). Si tratta di prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado, in modo occasionale o ricorrente, di breve periodo, senza corresponsione di compensi, in attività agricole e in sostituzione di imprenditori artigianali, per un periodo complessivo non superiore a novanta giorni nel corso dell'anno.


LAVORO INTERMITTENTE

Per la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente,  sono previste delle specifiche modalità di invio definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013.

Dal 3 luglio 2013 è prevista l’adozione del modello di comunicazione “Uni- intermittente” come strumento principale per l’adempimento della comunicazione, da compilare esclusivamente attraverso strumenti informatici. Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce secondo le disposizioni previste dalla Circolare 27 giugno 2013, n. 27.

Dal 1 dicembre 2016 è di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e deve essere effettuata esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

  • Attraverso il servizio informatico disponibile su Cliclavoro
  • Via email, dopo aver scaricato il modello, all’indirizzo PEC appositamente creato: intermittenti@pec.lavoro.gov.it
  • Tramite l'App Lavoro Intermittente
  • Tramite SMS


Per  utilizzare tale casella di posta, non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata, poiché è stata abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata. Per la compilazione del modello è possibile consultare la guida alla compilazione del modulo PDF sul sito web di ClicLavoro.

La modalità di invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
L’invio tramite sms, dettagliato nella relativa guida all'utilizzo, potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al Portale Cliclavoro e abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Il numero al quale inviare la comunicazione è : 3399942256          

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO LAVORATIVO

Sono inclusi nell'obbligo di comunicazione i rapporti di associazione in partecipazione caratterizzati dall'apporto di lavoro (Legge 608/1996, di conversione del Decreto-legge 510/1996, articolo 9-bis, comma 2 come modificato dalla Legge 296/2006, art. 1, comma 1180).

Sono esclusi dall'obbligo i rapporti di associazione di lavoratori iscritti ad albi professionali.

NB: Ai sensi dell'art 53 del D.Lgs 81/2015 se l'associato è una persona fisica, il contratto dell'associato in partecipazione con apporto di lavoro è stato abolito.

Alla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 - 26/06/2015 - i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro in atto sono fatti salvi fino alla loro cessazione. 

TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO ED ESPERIENZE ASSIMILABILI

Sono inclusi nell'obbligo di comunicazione i tirocini promossi dai Centri per l'impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro, a favore di soggetti inoccupati, disoccupati, svantaggiati o disabili, con la finalità di favorirne l'inserimento lavorativo.

Altre esperienze assimilabili ai tirocini sono (Nota ministeriale 4 gennaio 2007):

  • borse lavoro
  • lavori socialmente utili
  • borse post-dottorato di ricerca


Fermo restando l'obbligo di comunicazione in capo al soggetto ospitante, è ammesso che la comunicazione sia effettuata al suo posto dal soggetto promotore del tirocinio, che peraltro è già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie (controllare la normativa di regioni e province autonome).

É escluso l'obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative (i tirocini curriculari), per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro a favore dei propri studenti. Tutto ciò si verifica quando:

  • la promozione del tirocinio avviene da parte di una università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale che opera in base ad una convenzione con la regione o la provincia
  • i destinatari sono studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso
  • è previsto lo svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione


In particolare, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti esperienze:

  • stage esclusivamente formativi (non finalizzati all'assunzione), attivati all'interno di corsi di formazione professionale autorizzati e finanziati da regioni e province in ambito FSE o all'interno delle attività realizzate dagli istituti professionali di Stato (c.d. attività di area professionalizzante)
  • borse di studio a finalità esclusivamente formativa
  • tirocini di formazione e orientamento a favore di persone disabili e svantaggiate presso aziende, enti pubblici, cooperative sociali, con obiettivi di osservazione e formazione
  • periodi di pratica professionale regolarmente comunicati ai rispettivi Ordini, in quanto finalizzati ad una futura attività libero-professionale, a sua volta esclusa dall'ambito di applicazione della norma


MODALITÁ DI COMUNICAZIONE

Dal 1 marzo 2008 è obbligatoria la trasmissione delle comunicazioni per via telematica, mediante i servizi informatici messi a disposizione dalle regioni e province autonome (DM 30 ottobre 2007).
Prima di poter trasmettere le comunicazioni, i soggetti debbono accreditarsi al sistema informatico di competenza (quello della regione ove è ubicata la sede di lavoro).

L'elenco dei servizi informatici e le modalità di accreditamento di ciascun sistema sono reperibili sul sito web di ClicLavoro, alla sezione dedicata alle comunicazioni obbligatorie.

I soggetti obbligati o abilitati trasmettono poi le comunicazioni utilizzando i moduli Unificato Lav, Unificato Somm e Unificato Urg.

La comunicazione viene così protocollata e contrassegnata da un codice univoco, che la valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione stessa. Non occorre trasmettere alcun documento cartaceo dopo questa comunicazione.

L'invio telematico può essere effettuato con due modalità:


Una dettaglio della struttura dei moduli, dei campi e dei rispettivi significati, nonché delle regole di compilazione è contenuta nel documento Modelli e Regole , allegato alla Circolare ministeriale 21 dicembre 2007 e periodicamente aggiornato.

MODALITÁ DI COMUNICAZIONE PER IL LAVORO DOMESTICO

A partire dal 1 aprile 2011 la presentazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, ma anche di trasformazione, proroga e cessazione per lavoro domestico avviene attraverso uno dei seguenti canali (Circolare Inps 11 marzo 2011, n. 49):

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale Inps
  • Contact Center Multicanale - numero verde 803164
  • i servizi telematici degli Intermediari dell'Istituto (consulenti e liberi professionisti abilitati, rappresentanti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico)


Il termine per la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro domestico.

TERMINI PER LE RETTIFICHE E ANNULLAMENTO

RETTIFICHE

A partire dal 16 giugno 2012 è possibile rettificare i dati essenziali entro 5 giorni. Tutti i dati non essenziali potranno essere rettificati in qualunque momento. I dati essenziali sono riportati nella tabella allegata alla Nota Ministero del lavoro 21 maggio 2012.

Prima di tale data era possibile rettificare tutti i campi comunicati in precedenza entro cinque giorni dall'invio della comunicazione di assunzione. Trascorsi i cinque giorni la comunicazione non poteva più essere rettificata (CO - Modelli e regole novembre 2011).

Per la modifica della ragione sociale dell' azienda non è previsto un termine.

È consentita la rettifica d'ufficio, tramite richiesta al Centro per l'impiego, esclusivamente nei seguenti casi:

  • rettifica a seguito di verbale di ispezione
  • rettifica per variazione di agevolazione
  • rettifica per variazione dati del permesso di soggiorno


ANNULLAMENTO

L’annullamento di una comunicazione è previsto (Nota Circolare MLPS del 21 dicembre 2007, n. 8731):

  • per qualsiasi motivazione prima della scadenza del termine stabilito dalla legge per effettuare la comunicazione
  • per il mancato verificarsi dell’evento oggetto della comunicazione. In questo caso la comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro può essere annullata entro la data prevista di inizio rapporto.


Per il lavoro intermittente l’annullamento può essere effettuato esclusivamente tramite e-mail da indirizzare all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it, ovvero riprendendo il modello on line precedentemente inviato, avendo cura di selezionare le prestazioni già comunicate da annullare nonché il tasto “annullamento”.

Per l’annullamento di una comunicazione attraverso il sistema informatico on line occorre individuare, mediante il codice univoco di comunicazione, la comunicazione da annullare ed utilizzare la funzione di annullamento prevista dall’applicativo. Se l’invio è stato effettuato tramite file XML occorre inviare di nuovo il modello di comunicazione che si intende annullare con l’indicazione della tipologia di comunicazione “annullamento”, comprendendo il relativo codice di comunicazione precedente.

Nel caso in cui il lavoratore non si presenti e non siano state comunicate modifiche la prestazione si intende comunque resa e su questa graveranno i relativi obblighi retributivi e contributivi.

MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO

In caso di malfunzionamento, il soggetto obbligato può adempiere all'obbligo inviando, nei termini di legge, una comunicazione d'urgenza, utilizzando il modulo Unificato Urg ad un numero fax server nazionale (848 800 131).

Permane l'obbligo di effettuare la comunicazione completa per via telematica entro il primo giorno utile.

Se il malfunzionamento riguarda il servizio informatico al quale il soggetto obbligato o abilitato è registrato, l'anomalia deve essere attestata dall'amministrazione ricevente.

Se il malfunzionamento riguarda il sistema informatico del soggetto obbligato o abilitato alla comunicazione, quest'ultimo è tenuto a documentare le cause del non funzionamento.

ALTRI OBBLIGHI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO

Prima dell'inizio dell'attività lavorativa, i datori di lavoro privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori:


Il datore di lavoro pubblico assolve a quest'obbligo consegnando al lavoratore, entro il ventesimo giorno successivo all'assunzione, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o copia del contratto individuale di lavoro. Quest'obbligo non sussiste nei confronti del personale con contratto di diritto pubblico, cioè (Dlgs 181/2000, art. 4 bis, comma 2, lett. c, ultimo periodo sostituito dal Collegato lavoro 2010, art. 5, comma 3):

  • magistrati
  • avvocati e procuratori dello Stato
  • personale militare, di polizia e prefettizio
  • professori e ricercatori universitari


Non sussiste più l'obbligo di tenere il libretto di lavoro del dipendente assunto, poiché il Decreto legislativo 297/2002 ha abrogato la legge che lo istituiva (Legge 10 gennaio 1935, n. 112).

Il datore di lavoro che, in buona fede, assume un lavoratore extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno, commette un illecito penale. Egli è infatti tenuto a verificare sempre la regolarità del documento senza fidarsi di quanto gli viene detto dal lavoratore (Sentenza della Corte di Cassazione 31 agosto 2011, n. 32934).

SANZIONI

Le sanzioni relative all'obbligo di comunicazione di instaurazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro restano quelle preesistenti all'introduzione della nuova normativa (Circolare ministeriale 21 dicembre 2007, n. 8371).

L'inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato (Dlgs 276/2003, art. 19, comma 3; Circolare ministeriale 24 novembre 2003, n. 37).
Con l'introduzione dell'obbligo di comunicazione da effettuare solo tramite i servizi informatici, è necessario precisare che le condotte punibili sono soltanto (Circolare ministeriale 21 dicembre 2007, n. 8371):


Ferme restando le sanzioni sopra descritte, la mancata effettuazione della comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro privato ai centri per l'impiego comporta l'applicazione di una maxi sanzione da euro 1.950 a euro 15.600 per ogni lavoratore, maggiorata di euro 195 per ogni giornata di lavoro effettivo (L. 73/2002, art. 3, comma 3, come sostituito dalla L. 183/2010, art. 4, comma 1, come modificato dal Decreto 145/2013, art. 14, comma 1, lett. a).

Sono esclusi dall'applicazione della maxi sanzione i datori di lavoro domestico.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro irregolare continui, per il periodo successivo, nel rispetto degli adempimenti a norma di legge, la sanzione è applicata in misura ridotta da euro 1.300 a euro 10.400 per ogni lavoratore, maggiorata di euro 39 per ogni giornata di lavoro irregolare (L. 73/2002, art. 3, comma 3, come sostituito dalla L. 183/2010, art. 4, comma 1, come modificato dal Decreto 145/2013, art. 14, comma 1, lett. a).

La sanzione non è applicabile qualora il rapporto di lavoro risulti da adempimenti contributivi precedentemente assolti, dai quali si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, anche se trattasi di diversa qualificazione (L. 183/2010, comma 1, lett b).

Ultimo aggiornamento: 28/05/2021
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