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Sono adempimenti a carico del datore di lavoro, che è tenuto a inviare la comunicazione obbligatoria per via telematica ai Servizi competenti in caso di assunzione di un lavoratore (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1180 ss; Decreto interministeriale 30 ottobre 2007).
Dal 30 settembre 2016 sono entrati in vigore alcuni aggiornamenti agli standard concernenti le Comunicazioni Obbligatorie on line, previsti dalla Nota direttoriale MLPS dell'16 settembre 2016.
I soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni sono:
Oltre ai soggetti obbligati, automaticamente abilitati ad effettuare le comunicazioni mediante il servizio informatico competente, anche alcuni intermediari possono effettuare le comunicazioni mediante il servizio informatico in nome e per conto dei datori di lavoro, in qualità di soggetti abilitati.
Tali soggetti sono (Circolare del Ministero del lavoro 21 dicembre 2007):
Il soggetto obbligato o abilitato trasmette la comunicazione obbligatoria in caso di instaurazione dei seguenti rapporti (DL n. 510/1996, art. 9 bis, convertito dalla Legge n. 608/1996, comma 2, modificato dalla Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1180):
Sono incluse nell'obbligo di comunicazione tutte le forme di lavoro subordinato, ivi compresi i rapporti di:
In particolare, a partire dal 1 agosto 2008, la comunicazione di assunzione della gente di mare deve essere effettuata dall'armatore (ovvero le società di armamento tra i comproprietari), con il modello Unimare e attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro (Decreto ministeriale 24 gennaio 2008; Decreto ministeriale 31 marzo 2008).
Nell'ambito del pubblico impiego, sono escluse dall'obbligo quelle categorie il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge e non da contratto, vale a dire:
PARTICOLARI MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI LAVORATORI AGRICOLI
In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale (Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 18, comma 1 bis).
È possibile effettuare l’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le imprese agricole, anche cooperative, appartenenti allo stesso gruppo o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da vincolo di parentela od affinità entro il terzo grado (Decreto Legge 76/2013, art. 9, comma 11).
L’assunzione può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40% di esse sono imprese agricole (L. 28 luglio 2016, n. 154, art. 18).
Le comunicazioni di assunzione, proroga e cessazioni, a partire dal 10 settembre 2014, sono effettuate (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 27 marzo 2014, pubblicato in GU 11 agosto 2014):
I rapporti instaurati con tali modalità sono soggetti al vincolo di solidarietà.
Sono incluse nell'obbligo di comunicazione le seguenti tipologie contrattuali:
Secondo quanto disposto nel DLgs 81/2015, i seguenti contratti sono abrogati
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i seguenti rapporti:
Per la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, sono previste delle specifiche modalità di invio definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013.
Dal 3 luglio 2013 è prevista l’adozione del modello di comunicazione “Uni- intermittente” come strumento principale per l’adempimento della comunicazione, da compilare esclusivamente attraverso strumenti informatici. Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce secondo le disposizioni previste dalla Circolare 27 giugno 2013, n. 27.
Dal 1 dicembre 2016 è di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e deve essere effettuata esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
Per utilizzare tale casella di posta, non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata, poiché è stata abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata. Per la compilazione del modello è possibile consultare la guida alla compilazione del modulo PDF sul sito web di ClicLavoro.
La modalità di invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
L’invio tramite sms, dettagliato nella relativa guida all'utilizzo, potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al Portale Cliclavoro e abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Il numero al quale inviare la comunicazione è : 3399942256
Sono inclusi nell'obbligo di comunicazione i rapporti di associazione in partecipazione caratterizzati dall'apporto di lavoro (Legge 608/1996, di conversione del Decreto-legge 510/1996, articolo 9-bis, comma 2 come modificato dalla Legge 296/2006, art. 1, comma 1180).
Sono esclusi dall'obbligo i rapporti di associazione di lavoratori iscritti ad albi professionali.
NB: Ai sensi dell'art 53 del D.Lgs 81/2015 se l'associato è una persona fisica, il contratto dell'associato in partecipazione con apporto di lavoro è stato abolito.
Alla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 - 26/06/2015 - i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro in atto sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
Sono inclusi nell'obbligo di comunicazione i tirocini promossi dai Centri per l'impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro, a favore di soggetti inoccupati, disoccupati, svantaggiati o disabili, con la finalità di favorirne l'inserimento lavorativo.
Altre esperienze assimilabili ai tirocini sono (Nota ministeriale 4 gennaio 2007):
Fermo restando l'obbligo di comunicazione in capo al soggetto ospitante, è ammesso che la comunicazione sia effettuata al suo posto dal soggetto promotore del tirocinio, che peraltro è già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie (controllare la normativa di regioni e province autonome).
É escluso l'obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative (i tirocini curriculari), per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro a favore dei propri studenti. Tutto ciò si verifica quando:
In particolare, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti esperienze:
Dal 1 marzo 2008 è obbligatoria la trasmissione delle comunicazioni per via telematica, mediante i servizi informatici messi a disposizione dalle regioni e province autonome (DM 30 ottobre 2007).
Prima di poter trasmettere le comunicazioni, i soggetti debbono accreditarsi al sistema informatico di competenza (quello della regione ove è ubicata la sede di lavoro).
L'elenco dei servizi informatici e le modalità di accreditamento di ciascun sistema sono reperibili sul sito web di ClicLavoro, alla sezione dedicata alle comunicazioni obbligatorie.
I soggetti obbligati o abilitati trasmettono poi le comunicazioni utilizzando i moduli Unificato Lav, Unificato Somm e Unificato Urg.
La comunicazione viene così protocollata e contrassegnata da un codice univoco, che la valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione stessa. Non occorre trasmettere alcun documento cartaceo dopo questa comunicazione.
L'invio telematico può essere effettuato con due modalità:
Una dettaglio della struttura dei moduli, dei campi e dei rispettivi significati, nonché delle regole di compilazione è contenuta nel documento Modelli e Regole , allegato alla Circolare ministeriale 21 dicembre 2007 e periodicamente aggiornato.
A partire dal 1 aprile 2011 la presentazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, ma anche di trasformazione, proroga e cessazione per lavoro domestico avviene attraverso uno dei seguenti canali (Circolare Inps 11 marzo 2011, n. 49):
Il termine per la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro domestico.
La comunicazione deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti (Nota circolare 7 gennaio 2007).
Sono ammesse due ipotesi derogatorie (Circolare ministeriale 14 febbraio 2007):
A partire dal 16 giugno 2012 è possibile rettificare i dati essenziali entro 5 giorni. Tutti i dati non essenziali potranno essere rettificati in qualunque momento. I dati essenziali sono riportati nella tabella allegata alla Nota Ministero del lavoro 21 maggio 2012.
Per la modifica della ragione sociale dell' azienda non è previsto un termine.
È consentita la rettifica d'ufficio, tramite richiesta al Centro per l'impiego, esclusivamente nei seguenti casi:
ANNULLAMENTO
L’annullamento di una comunicazione è previsto (Nota Circolare MLPS del 21 dicembre 2007, n. 8731):
Per il lavoro intermittente l’annullamento può essere effettuato esclusivamente tramite e-mail da indirizzare all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it, ovvero riprendendo il modello on line precedentemente inviato, avendo cura di selezionare le prestazioni già comunicate da annullare nonché il tasto “annullamento”.
Per l’annullamento di una comunicazione attraverso il sistema informatico on line occorre individuare, mediante il codice univoco di comunicazione, la comunicazione da annullare ed utilizzare la funzione di annullamento prevista dall’applicativo. Se l’invio è stato effettuato tramite file XML occorre inviare di nuovo il modello di comunicazione che si intende annullare con l’indicazione della tipologia di comunicazione “annullamento”, comprendendo il relativo codice di comunicazione precedente.
Nel caso in cui il lavoratore non si presenti e non siano state comunicate modifiche la prestazione si intende comunque resa e su questa graveranno i relativi obblighi retributivi e contributivi.
Il datore di lavoro del settore turistico e dei pubblici esercizi che non è ancora in possesso dei dati anagrafici del lavoratore da assumere, può effettuare una comunicazione obbligatoria preventiva per via telematica ai Servizi competenti indicando solo la tipologia contrattuale e identificando il lavoratore, e potrà poi integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo all'instaurazione del rapporto (Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9 bis, comma 2, conv. Legge 28 novembre 1996, n. 608, secondo periodo, inserito dal Collegato lavoro 2010, art. 4, comma 2, come modificato dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, art. 18, comma 1). Non sono richieste particolari ragioni che giustifichino questa modalità.
Tale comunicazione preventiva viene effettuata con il modello UniUrg Settore Turistico tramite il sito web Anpal al link https://www.co.anpal.gov.it/co/urgturistico.aspx, entro i 3 giorni successivi deve essere effettuata la comunicazione obbligatoria.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute alla comunicazione telematica ai Servizi competenti nel cui ambito si verifica l'assunzione (e la trasformazione, proroga e cessazione) entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'evento stesso (Decreto legge 1 ottobre 1996, conv. Legge 28 novembre 1996, n. 608, modificato dal Collegato lavoro 2010, art. 5, comma 1).
Le Agenzie di somministrazione sono tenute alla comunicazione telematica di assunzione (ma anche di proroga, trasformazione e cessazione) dei lavoratori temporanei somministrati, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione (proroga, trasformazione, cessazione), utilizzando il Modello Unificato Somm (Legge 296/2006 - Finanziaria 2007, art. 1, comma 1180, che modifica DL 510/1996, art. 9 bis, convertito con L. 608/1996).
Quando l'Agenzia di somministrazione assume per sè un soggetto come proprio dipendente, deve comportarsi come un qualunque datore di lavoro. Pertanto, il termine per la comunicazione obbligatoria sarà quello delle ore 24 del giorno antecedente l'avvio del rapporto di lavoro. La modulistica da usare sarà l'Unificato Somm.
La procedura di accentramento delle comunicazioni consente ai datori di lavoro e ai soggetti abilitati, che operano su due o più regioni, di utilizzare un solo sistema informatico regionale per l'invio delle comunicazioni obbligatorie, indipendentemente dal numero di sedi di lavoro gestite a livello nazionale.
L'accentramento può essere chiesto come segue:
L'accentramento è consentito previa comunicazione al Ministero del lavoro, attraverso l'apposita sezione del sito web dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) al link:
https://www.anpal.gov.it/in-evidenza/comunicazioni-obbligatorie/accentramento
Anche l'assunzione degli apprendisti è possibile tramite accentramento. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono accentrare le comunicazioni nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.
In caso di malfunzionamento, il soggetto obbligato può adempiere all'obbligo inviando, nei termini di legge, una comunicazione d'urgenza, utilizzando il modulo Unificato Urg ad un numero fax server nazionale (848 800 131).
Permane l'obbligo di effettuare la comunicazione completa per via telematica entro il primo giorno utile.
Se il malfunzionamento riguarda il servizio informatico al quale il soggetto obbligato o abilitato è registrato, l'anomalia deve essere attestata dall'amministrazione ricevente.
Se il malfunzionamento riguarda il sistema informatico del soggetto obbligato o abilitato alla comunicazione, quest'ultimo è tenuto a documentare le cause del non funzionamento.
La pluriefficacia della comunicazione resa ai servizi competenti consiste nell'effetto prodotto dalla comunicazione obbligatoria nei confronti degli altri organismi coinvolti nell'avvio dei rapporti di lavoro, vale a dire:
A partire dal 15 novembre 2011, in caso di assunzione di cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, non è più necessario trasmettere il contratto di soggiorno allo Sportello Unico (modello Q); il modello Unificato Lav è infatti stato integrato con i dati previsti nel contratto di soggiorno (Circolare Ministero del Lavoro 28 novembre 2011).
Prima dell'inizio dell'attività lavorativa, i datori di lavoro privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori:
Non sussiste più l'obbligo di tenere il libretto di lavoro del dipendente assunto, poiché il Decreto legislativo 297/2002 ha abrogato la legge che lo istituiva (Legge 10 gennaio 1935, n. 112).
Le sanzioni relative all'obbligo di comunicazione di instaurazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro restano quelle preesistenti all'introduzione della nuova normativa (Circolare ministeriale 21 dicembre 2007, n. 8371).
L'inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato (Dlgs 276/2003, art. 19, comma 3; Circolare ministeriale 24 novembre 2003, n. 37).
Con l'introduzione dell'obbligo di comunicazione da effettuare solo tramite i servizi informatici, è necessario precisare che le condotte punibili sono soltanto (Circolare ministeriale 21 dicembre 2007, n. 8371):
Sono esclusi dall'applicazione della maxi sanzione i datori di lavoro domestico.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro irregolare continui, per il periodo successivo, nel rispetto degli adempimenti a norma di legge, la sanzione è applicata in misura ridotta da euro 1.300 a euro 10.400 per ogni lavoratore, maggiorata di euro 39 per ogni giornata di lavoro irregolare (L. 73/2002, art. 3, comma 3, come sostituito dalla L. 183/2010, art. 4, comma 1, come modificato dal Decreto 145/2013, art. 14, comma 1, lett. a).
La sanzione non è applicabile qualora il rapporto di lavoro risulti da adempimenti contributivi precedentemente assolti, dai quali si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, anche se trattasi di diversa qualificazione (L. 183/2010, comma 1, lett b).
Ultimo aggiornamento: | 28/05/2021 |
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