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L’art. 61 del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 aveva stabilito il Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa fosse un rapporto di lavoro nel quale il prestatore svolge la propria opera intellettuale o manuale, in autonomia e senza vincolo di subordinazione, a favore di un soggetto committente. Gli elementi necessari per configurare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono:
⦁ la continuità dell'impegno nel tempo
⦁ la coordinazione della prestazione, che deve essere connessa con l'attività del committente la personalità della prestazione.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 25 giugno 2015 n. 81, sono stati abrogati gli art 61-69bis del Dereto Legislativo n. 276/2003 e di conseguenza non è più possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto
Il Decreto Legislativo n. 81/2015, dispone che, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme, comprese quelle digitali ( la Legge 2 novembre 2019, n. 128, art. 2, comma 1).
Secondo il D.Lgs 81/2015 art. 2 comma 2, è possibile stipulare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa solo nei seguenti casi:
è prevista una procedura di stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e di persone titolari di partita iva, per i datori di lavoro privati che assumono con lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti che risultino essere già occupati in collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o con partita IVA.
I datori di lavoro privati che assumono i soggetti di cui sopra godono di una sorta di sanatoria - estinzione delle violazioni per obblighi contributivi, assicurativi e fiscali - a condizione che:
La PA può stipulare collaborazioni fino al 31/12/2016.
Si prevede (art. 2 comma 3 D.Lgs 81/2015) che le parti abbiano la possibilità di certificare, presso le commissioni competenti (art. 76 del D.Lgs 276/00), l'inesistenza dei requisiti su descritti che confermano la natura di rapporto subordinato.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
I compensi per le collaborazioni coordinate e continuative sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente (Legge 21 novembre 2000, n. 342). Ciò comporta per i committenti:
Gli adempimenti obbligatori telematici, per comunicare ai Servizi competenti l'instaurazione, la trasformazione o la cessazione dei rapporti, spettano ai committenti; il collaboratore è invece tenuto a iscriversi alla Gestione separata Inps (Messaggio Inps 2 aprile 2008, n. 7505), ma non deve rinnovare l'iscrizione se passa da un committente ad un altro. É invece tenuto ad iscriversi nuovamente quando inizia un'attività di lavoro autonomo con partita IVA. In tal caso è obbligato a versare in proprio la relativa contribuzione (Messaggio Inps 8 Novembre 2005, n. 36780).
Per i collaboratori coordinati e continuativi è prevista una particolare forma di previdenza obbligatoria gestita dall'Inps. Costoro sono infatti tenuti a iscriversi nell'apposita Gestione separata istituita presso l'Inps, dove il committente provvede a versare i contributi previdenziali (L. 335/1995) calcolati sui compensi percepiti e ripartiti tra il collaboratore (1/3) e il committente (2/3). L'omesso versamento delle ritenute previdenziali a favore dei collaboratori iscritti alla Gestione separata Inps è reato ed è punibile penalmente (Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 4, art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 63; Collegato lavoro alla Legge finanziaria 23 dicembre 2009, n. 191).
Il collaboratore può recedere dal contratto liberamente. L'unico vincolo è l'obbligo di preavviso al datore di lavoro con l'anticipo e nei modi eventualmente indicati dal contratto.
Con il Decreto Legislativo 4 marzo, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, è istituita, in via sperimentale per il 2015, una indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori.
La DIS-COLL era riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto che, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, avevano perso involontariamente la propria occupazione.
Poi si sono succeduti i seguenti passaggi:
1) la DIS-COLL è stata prorogata con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge Stabilità 2016" che riconosceva il diritto anche ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto che perdevano involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Con Circolare Inps del 5 maggio 2016, n. 74, l'Inps ha fornito le istruzioni operative.
2) la Legge 28 febbraio 2017, n. 19 di conversione del Decreto Milleproroghe ha previsto la prosecuzione fino al 30 giugno 2017 della sperimentazione per il riconoscimento della DIS-COLL
3) la Legge 22 maggio 2017, n. 81 ha previsto la stabilizzazione della DIS-COLL agli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1 luglio 2017.
4) Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all’articolo 2, ha introdotto il requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL che viene riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il diritto a percepire questa indennità è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di sottoscrivere la d.i.d. o di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il potenziale beneficiario perde il diritto a qualsiasi erogazione di tipo retributivo e previdenziale.
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità). (Messaggio Inps del 04 ottobre 2019 n.3606)
Il lavoratore che svolge una collaborazione coordinata e continuativa conserva lo stato di disoccupazione se il reddito annuale non è superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione e dai conseguenti provvedimenti regionali. Il reddito derivante dal contratto di collaborazione è fiscalmente assimilato al reddito da lavoro dipendente. Si applicano pertanto le soglie relative a quest'ultimo tipo di reddito.
Le prestazioni di lavoro autonomo con partita IVA sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti (Dlgs 276/2003, art. 69-bis introdotto dalla L. 92/2012. art. 1, commi 26 e 27, come modificata da L. 134/2012, art. 46-bis, c. 1, lett. c):
che la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi (6 mesi nel testo originario del disegno di legge) nell’arco di due anni solari consecutivi
che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare superi la misura dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi
che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente
Le disposizioni introdotte si applicano solo ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012); per quelli in corso le disposizioni trovano applicazione decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, cioè a partire dal 18 luglio 2013.
In caso di instaurazione di un contratto di collaborazione, o di sua trasformazione o cessazione, il committente deve darne comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti, con modalità telematica e nei termini di legge, attraverso i sistemi informatici messi a disposizione dalle regioni e province autonome (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1180 ss; Decreto interministeriale 30 ottobre 2007).
Quando il committente è una Pubblica amministrazione, essa è tenuta alla comunicazione telematica entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'instaurazione, trasformazione o cessazione del contratto (Decreto legge 1 ottobre 1996, conv. Legge 28 novembre 1996, n. 608, modificato dal Collegato lavoro 2010, art. 5, comma 1).
Ultimo aggiornamento: | 18/02/2021 |
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