![]() |
|
![]() |
É il rapporto di lavoro nel quale il prestatore svolge la propria opera intellettuale o manuale, in autonomia e senza vincolo di subordinazione, a favore di un soggetto committente. Gli elementi necessari per configurare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono:
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto si applica solo nella Pubblica amministrazione (Decreto Legislativo 276/03, Circolare ministeriale n. 1/2004).
Nel settore privato, si applica la disciplina del lavoro a progetto, che prevede maggiori tutele per il lavoratore.
Qualora venga accertato che una collaborazione, anche a progetto, ha i requisiti del lavoro subordinato, in caso di contestazione da parte del collaboratore i datori di lavoro sono tenuti a versargli un indennizzo compreso tra 2,5 e 6 mensilità di retribuzione, ma soltanto se:
I compensi per le collaborazioni coordinate e continuative sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente (Legge 21 novembre 2000, n. 342). Ciò comporta per i committenti:
Gli adempimenti obbligatori telematici, per comunicare ai Servizi competenti l'instaurazione, la trasformazione o la cessazione dei rapporti, spettano ai committenti; il collaboratore è invece tenuto a iscriversi alla Gestione separata Inps (Messaggio Inps 2 aprile 2008, n. 7505), ma non deve rinnovare l'iscrizione se passa da un committente ad un altro. É invece tenuto ad iscriversi nuovamente quando inizia un'attività di lavoro autonomo con partita IVA. In tal caso è obbligato a versare in proprio la relativa contribuzione (Messaggio Inps 8 Novembre 2005, n. 36780).
Per i collaboratori coordinati e continuativi è prevista una particolare forma di previdenza obbligatoria gestita dall'Inps. Costoro sono infatti tenuti a iscriversi nell'apposita Gestione separata istituita presso l'Inps, dove il committente provvede a versare i contributi previdenziali (L. 335/1995) calcolati sui compensi percepiti e ripartiti tra il collaboratore (1/3) e il committente (2/3). L'omesso versamento delle ritenute previdenziali a favore dei collaboratori iscritti alla Gestione separata Inps è reato ed è punibile penalmente (Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 4, art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 63; Collegato lavoro alla Legge finanziaria 23 dicembre 2009, n. 191).
Per il 2012 il massimale annuo di reddito imponibile a fini previdenziali applicabile ai parasubordinati è di euro 96.149,00 annui , mentre il minimale di reddito per l'accredito contributivo si comunica che per l'anno 2012 è pari ad euro 14.93,00 (Circoalre Inps 3 febbraio 2012, n. 16; Legge 183/2011, art. 22, comma 1; Circolare Inps 9 febbraio 2011, n. 30; Legge n. 233/1990, art. 1, comma 3; Legge n. 335/1995, art. 2, comma 18).
| Anno |
soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica |
iscritti ad altra gestione pensionistica |
|---|---|---|
| Anno: 2012 |
per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata e per i non pensionati : 27,72% (27,00% IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, titolari di pensione diretta, titolari di pensione di reversibilità: 18% |
Il collaboratore può recedere dal contratto liberamente. L'unico vincolo è l'obbligo di preavviso al datore di lavoro con l'anticipo e nei modi eventualmente indicati dal contratto.
In via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni e nei soli casi di fine lavoro, ai collaboratori, anche a progetto, è riconosciuta una indennità straordinaria liquidata in unica soluzione, pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e non superiore a 4.000,00 euro (per il 2009 il tetto era il 20%) e a condizione che i collaboratori possiedano alcuni requisiti (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, comma 2, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2; Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 130; Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, art. 6, comma 1, lett. c).
Il diritto a percepire questa indennità è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di sottoscrivere la d.i.d. o di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il potenziale beneficiario perde il diritto a qualsiasi erogazione di tipo retributivo e previdenziale.
Il lavoratore che svolge una collaborazione coordinata e continuativa conserva lo stato di disoccupazione se il reddito annuale non è superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, come indicato dal Dlgs 297/2002, e dai conseguenti provvedimenti regionali. Il reddito derivante dal contratto di collaborazione è fiscalmente assimilato al reddito da lavoro dipendente. Si applicano pertanto le soglie relative a quest'ultimo tipo di reddito.
Le prestazioni di lavoro autonomo con partita IVA sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti (Dlgs 276/2003, art. 69-bis introdotto dalla L. 92/2012. art. 1, commi 26 e 27, come modificata da L. 134/2012, art. 46-bis, c. 1, lett. c):
che la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi (6 mesi nel testo originario del disegno di legge) nell’arco di due anni solari consecutivi
che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare superi la misura dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi
che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente
Le disposizioni introdotte si applicano solo ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012); per quelli in corso le disposizioni trovano applicazione decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, cioè a partire dal 18 luglio 2013.
In caso di instaurazione di un contratto di collaborazione, o di sua trasformazione o cessazione, il committente deve darne comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti, con modalità telematica e nei termini di legge, attraverso i sistemi informatici messi a disposizione dalle regioni e province autonome (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1180 ss; Decreto interministeriale 30 ottobre 2007).
Quando il committente è una Pubblica amministrazione, essa è tenuta alla comunicazione telematica entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'instaurazione, trasformazione o cessazione del contratto (Decreto legge 1 ottobre 1996, conv. Legge 28 novembre 1996, n. 608, modificato dal Collegato lavoro 2010, art. 5, comma 1).
| Ultimo aggiornamento: | 29/04/2013 |
|
I contenuti della presente pagina hanno una valenza unicamente informativa: fanno fede soltanto i testi di legge pubblicati nella G.U. Conform declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi e per qualsiasi problema derivato dall’uso e la diffusione della presente pubblicazione. |
|||
|
|||