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È la fornitura di manodopera da parte di soggetti appositamente autorizzati, ossia le Agenzie di somministrazione (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2). Si parla di fornitura di manodopera perché l'Agenzia di somministrazione fornisce uno o più lavoratori, con cui ha instaurato un rapporto di lavoro, a un altro soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa (utilizzatore).
La somministrazione di lavoro può essere a tempo determinato e indeterminato, detto staff leasing (Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 1, comma 143).
Nella somministrazione sono coinvolti tre soggetti (Dlgs 276/2003, art. 20, comma 1):
Tra i tre soggetti coinvolti vengono quindi stipulati due diversi contratti:
È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1250 in caso di violazione delle previsioni relative alle (Dlgs 276/2003, art. 18, comma 3):
Per i lavoratori somministrati, privi di ogni altra forma di sostegno al reddito, è prevista una indennità pari a 1.300 euro al lordo delle trattenute (Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 1, comma 137). Tale indennità viene erogata dall'Inps in base agli elenchi nominativi inviati mensilmente da Italia Lavoro s.p.a.
Per poter accedere al sussidio sono necessarie 78 giornate di lavoro a partire dal 1° gennaio 2008 e 45 giornate di disoccupazione alla data della domanda (Messaggio Inps 30 luglio 2009, n. 16975).
Dal 1° febbraio al 30 marzo 2012 i lavoratori in somministrazione che possiedono i requisiti suddetti, possono richiedere l'indennità per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, a patto che non abbiano già beneficiato della stessa misura una tantum e non abbiano percepito, nei sei mesi precedenti la maturazione del requisito, prestazioni a sostegno del reddito di importo pari o superiore a 1.300 euro (Circolare Inps 23 gennaio 2012, n. 9).
Ultimo aggiornamento: | 25/08/2015 |
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