NILO PROVINCIA DI SIENA

CONTRATTO DI INSERIMENTO

CHE COS'É

É un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di differenti categorie di persone (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1).Il contratto di inserimento ha sostituito il contratto di formazione e lavoro nel settore privato.

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO 2012

La Legge 92/2012 di Riforma del Mercato del lavoro, all'art. 1, commi 14-15, dispone la soppressione del contratto di inserimento con effetto a partire dal 1° gennaio 2013.
Viene quindi abrogata la disciplina inerente questo contratto (Dlgs. n. 276/2003, artt. da 54 a 59).
La sua regolamentazione continua tuttavia a trovare applicazione per tutte le assunzioni che saranno effettuate fino al 31 dicembre 2012.

BENEFICIARI

Possono essere assunti con contratto di inserimento i seguenti lavoratori:

    • di età compresa tra i 18 e i 29 anni
    • disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni. Si intende coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004)
    • con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro (50 anni e 1 giorno)
    • che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni
    • donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato da apposito decrteo, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; le donne destinatarie di questo contratto devono essere senza lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi
    • persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico
  • Anche al contratto di inserimento si applica il principio generale per cui i limiti di età indicati si computano senza considerare le frazioni di mese (Interpello 24 marzo 2006, n. 2702). Per esempio, il contratto può essere stipulato con giovani che abbiano compiuto 32 anni e 364 giorni.

In presenza dei requisiti soggettivi sopra indicati possono essere assunti con contratto di inserimento anche i cittadini comunitari ed extracomunitari (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004, n 31).

Nel caso di contratto di inserimento stipulato con lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni, è necessario presentare una dichiarazione di responsabilità e l'attestazione del Centro per l'impiego (Interpello 25 maggio 2006, n. 4570).

CONTRATTI STIPULATI CON DONNE

É possibile stipulare il contratto di inserimento con donne di qualsiasi età residente in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile e che siano senza lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi (DLgs 276/2003, art. 54, comma 1, come modificato dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 22, comma 3).Dal 2008 non sono emanati Decreti Ministeriali che definiscono le regioni di residenza delle donne la cui assunzione con contratto di inserimento permetta di usufruire di sgravi superiori al 25% (DLgs 276/2003, art 54, lett e), come modificato dal DL 70/2011).
É previsto che di regola tale Decreto venga emanato entro il 31 dicembre di ogni anno. Al momento, per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, il Decreto di identificazione territoriale sarà emanato entro il 1 febbraio 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 22, comma 3).Pur in mancanza di Decreto Ministeriale è comunque possibile stipulare contratti di inserimento su tutto il territorio nazionale applicando l'agevolazione del 25% in maniera generalizzata ed uniforme, senza violare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Circolare INPS, n. 74/2006).

AZIENDE ABILITATE

I contratti di inserimento possono essere stipulati da (Dlgs 276/2003, art. 54, comma 2):

  • enti pubblici economici, imprese e loro consorzi
  • gruppi di imprese
  • associazioni professionali, socio-culturali, sportive
  • fondazioni
  • enti di ricerca, pubblici e privati
  • organizzazioni e associazioni di categoria
Sono esclusi gli studi professionali, anche costituiti in forma associata, in quanto non riconducibili alla nozione di associazione professionale (Circolare Inps 74/2006).Per poter assumere mediante contratti di inserimento i datori di lavoro devono aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti. Al fine del calcolo non si computano i contratti di inserimento:
  • risolti per dimissioni
  • risolti per licenziamento per giusta causa o nel periodo di prova
  • non trasformati in contratto di lavoro a tempo indeterminato per rifiuto del lavoratore
  • scaduti fino al numero di quattro (è posta la franchigia di quattro unità), per esempio: se negli ultimi diciotto mesi sono scaduti 10 contratti di inserimento (utili ai fini del calcolo perché non rientrano nelle altre ipotesi sopra indicate) il 60% va calcolato su 6 (10 meno 4 di franchigia)
La disposizione non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.

PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO

Nel contratto di inserimento deve essere indicato, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite (Dlgs 276/2003, art. 55).
Nel progetto devono essere indicati (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004):

  • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento
  • la durata e le modalità della formazione

DURATA

Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore ai 18 mesi. In caso di assunzione di lavoratori disabili la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi. Nel limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nè dei periodi di astensione per maternità (Dlgs 276/2003, art 57).In particolare, il Dlgs 276/2003, art. 57, comma 2, dispone che nel computo del limite massimo di durata del contratto (18 mesi o al massimo 36, nel caso di assunzione di persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico), non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o civile.
La norma non distingue tra servizio militare obbligatorio o servizio civile volontario, caso quest'ultimo che non dà diritto alla conservazione del posto. Se tuttavia al termine del servizio svolto vi è riammissione al lavoro anche se si trattava di servizio civile volontario, nel computo di durata massima del contratto non si dovrà ugualmente tenere conto del periodo dedicato al servizio prestato (Ministero del lavoro, Interpello 16 novembre 2007, n. 34).
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di 18 mesi.Se il contratto di inserimento prosegue oltre la scadenza del termine originariamente fissato si applica la disciplina del contratto a tempo determinato: il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore le relative maggiorazioni per un massimo di tempo stabilito dalla legge, oltre il quale il contratto si trasforma in un contratto a tempo indeterminato. La contrattazione collettiva può prevedere durate inferiori a quella massima nel caso di reinserimento di persone già qualificate (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004).

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che regolano il contratto di lavoro a tempo determinato (Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368). La stipulazione del contratto di inserimento non è però subordinata alla specificazione delle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive proprie del contratto a tempo determinato (Dlgs 276/2003, art 58; Circolare Ministeriale 31/2004). I contratti collettivi possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.

I lavoratori assunti con contratto di inserimento possono usufruire dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, o delle relative indennità sostitutive se corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato. Godono inoltre delle maggiorazioni, eventualmente previste dal contratto collettivo applicato, legate alle specifiche caratteristiche della prestazione lavorativa (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.) (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004).

TRASFORMAZIONE

In caso di trasformazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il periodo di inserimento viene computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti legali e contrattuali. Non si applicano tuttavia aumenti periodici di anzianità, altri istituti di carattere economico o la mobilità professionale legati alle progressioni automatiche di carriera previste solo in funzione del trascorrere del tempo (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004).

INCENTIVI ECONOMICI

Per l'assunzione dei soggetti beneficiari elencati sopra, sono previsti sgravi uguali a quelli previsti per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro, nel rispetto del regolamento CE n. 800/2008 (Dlgs 276/2003, art. 59, comma 3; Interpello 18 ottobre 2006, prot. 4910).

L'agevolazione per il datore di lavoro consiste dunque in una riduzione dei contributi di entità variabile a seconda del tipo di settore produttivo e della localizzazione (Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8):

    • imprese del centro-nord: riduzione dei contributi pari al 25%
    • imprese del settore commerciale e turistico del centro-nord con meno di 15 dipendenti: riduzione dei contributi pari al 40%
    • imprese del mezzogiorno in zone dichiarate ad alto tasso di disoccupazione: contribuzione dovuta nella misura fissa per gli apprendisti
    • datori di lavoro non imprenditori del mezzogiorno: riduzione dei contributi pari al 50%
    • imprese artigiane ovunque ubicate: contribuzione dovuta per gli apprendisti

Come già segnalato, anche gli studi professionali - qualora organizzati in forma di impresa - possono stipulare contratti di inserimento e fruire dei connessi incentivi (Decreto ministeriale 31 luglio 2007).

Restano esclusi dal sistema degli incentivi i contratti stipulati con giovani di età tra i 18 e i 29 anni (a meno che non rientrino in una delle altre categorie soggettive, per esempio siano disoccupati da alemeno due anni).

SOTTO INQUADRAMENTO

Il lavoratore assunto con contratto di inserimento può essere sotto inquadrato di uno o due livelli al massimo rispetto ad un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte.Il sotto inquadramento non può essere applicato se il lavoratore inserito è una donna, salvo che ciò non sia previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale (Dlgs. 276/2003, art. 59, comma 1).

SANZIONI

Nel caso in cui il progetto individuale di inserimento non venga realizzato a causa di gravi inadempienze del datore di lavoro, quest'ultimo deve versare la differenza tra contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che il lavoratore avrebbe dovuto raggiungere al temine del contratto, maggiorata del 100%. Tale maggiorazione esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.

PER INFORMAZIONI

Agenzie regionali del lavoro, Centri per l'impiego provinciali, Associazioni sindacali e Associazioni di categoria.

Ultimo aggiornamento: 20/07/2012
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