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É un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di differenti categorie di persone (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1).Il contratto di inserimento ha sostituito il contratto di formazione e lavoro nel settore privato.
La Legge 92/2012 di Riforma del Mercato del lavoro, all'art. 1, commi 14-15, dispone la soppressione del contratto di inserimento con effetto a partire dal 1° gennaio 2013.
Viene quindi abrogata la disciplina inerente questo contratto (Dlgs. n. 276/2003, artt. da 54 a 59).
La sua regolamentazione continua tuttavia a trovare applicazione per tutte le assunzioni che saranno effettuate fino al 31 dicembre 2012.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i seguenti lavoratori:
In presenza dei requisiti soggettivi sopra indicati possono essere assunti con contratto di inserimento anche i cittadini comunitari ed extracomunitari (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004, n 31).
Nel caso di contratto di inserimento stipulato con lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni, è necessario presentare una dichiarazione di responsabilità e l'attestazione del Centro per l'impiego (Interpello 25 maggio 2006, n. 4570).
I contratti di inserimento possono essere stipulati da (Dlgs 276/2003, art. 54, comma 2):
Il contratto di inserimento e l'essenziale progetto individuale di inserimento (che può essere anche redatto in atto separato) devono stipularsi in forma scritta.
In mancanza del progetto di inserimento o della forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto.
Il contratto deve indicare specificatamente (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004):
Nel contratto di inserimento deve essere indicato, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite (Dlgs 276/2003, art. 55).
Nel progetto devono essere indicati (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004):
Il contratto di inserimento può realizzarsi anche senza lo svolgimento di formazione, la cui previsione nel progetto di inserimento è meramente eventuale (Dlgs 276/2003, comma 5; Circolare Ministeriale 31/2004).Qualora sia prevista nel progetto di inserimento, la formazione teorica non deve essere inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da adeguate fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004). La formazione antinfortunistica deve inoltre essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto.Al termine delle ore di formazione teorica il datore di lavoro o un suo delegato devono registrare nel libretto formativo le competenze acquisite dal lavoratore (Dlgs 276/2003 art. 55, commi 4 e 5).
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore ai 18 mesi. In caso di assunzione di lavoratori disabili la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi. Nel limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nè dei periodi di astensione per maternità (Dlgs 276/2003, art 57).In particolare, il Dlgs 276/2003, art. 57, comma 2, dispone che nel computo del limite massimo di durata del contratto (18 mesi o al massimo 36, nel caso di assunzione di persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico), non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o civile.
La norma non distingue tra servizio militare obbligatorio o servizio civile volontario, caso quest'ultimo che non dà diritto alla conservazione del posto. Se tuttavia al termine del servizio svolto vi è riammissione al lavoro anche se si trattava di servizio civile volontario, nel computo di durata massima del contratto non si dovrà ugualmente tenere conto del periodo dedicato al servizio prestato (Ministero del lavoro, Interpello 16 novembre 2007, n. 34).
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di 18 mesi.Se il contratto di inserimento prosegue oltre la scadenza del termine originariamente fissato si applica la disciplina del contratto a tempo determinato: il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore le relative maggiorazioni per un massimo di tempo stabilito dalla legge, oltre il quale il contratto si trasforma in un contratto a tempo indeterminato. La contrattazione collettiva può prevedere durate inferiori a quella massima nel caso di reinserimento di persone già qualificate (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004).
Ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che regolano il contratto di lavoro a tempo determinato (Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368). La stipulazione del contratto di inserimento non è però subordinata alla specificazione delle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive proprie del contratto a tempo determinato (Dlgs 276/2003, art 58; Circolare Ministeriale 31/2004). I contratti collettivi possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.
I lavoratori assunti con contratto di inserimento possono usufruire dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, o delle relative indennità sostitutive se corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato. Godono inoltre delle maggiorazioni, eventualmente previste dal contratto collettivo applicato, legate alle specifiche caratteristiche della prestazione lavorativa (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.) (Accordo interconfederale 11 febbraio 2004).
Per l'assunzione dei soggetti beneficiari elencati sopra, sono previsti sgravi uguali a quelli previsti per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro, nel rispetto del regolamento CE n. 800/2008 (Dlgs 276/2003, art. 59, comma 3; Interpello 18 ottobre 2006, prot. 4910).
L'agevolazione per il datore di lavoro consiste dunque in una riduzione dei contributi di entità variabile a seconda del tipo di settore produttivo e della localizzazione (Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8):
Come già segnalato, anche gli studi professionali - qualora organizzati in forma di impresa - possono stipulare contratti di inserimento e fruire dei connessi incentivi (Decreto ministeriale 31 luglio 2007).
Restano esclusi dal sistema degli incentivi i contratti stipulati con giovani di età tra i 18 e i 29 anni (a meno che non rientrino in una delle altre categorie soggettive, per esempio siano disoccupati da alemeno due anni).
Nel caso in cui il progetto individuale di inserimento non venga realizzato a causa di gravi inadempienze del datore di lavoro, quest'ultimo deve versare la differenza tra contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che il lavoratore avrebbe dovuto raggiungere al temine del contratto, maggiorata del 100%. Tale maggiorazione esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
Agenzie regionali del lavoro, Centri per l'impiego provinciali, Associazioni sindacali e Associazioni di categoria.
Ultimo aggiornamento: | 20/07/2012 |
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