NILO PROVINCIA DI SIENA

LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA

CHE COS'É

NB: Il D.Lgs 81/2015 disciplina il lavoro intermittente negli artt. dal 13 al 18 e lascia sostanzialmente invariato il rapporto di lavoro a chiamata che come definisce l'art. 55 c.3 del D.Lgs 81/15 fino all'emanazione dei decreti ministeriali  si applicano le disposizioni vigenti.

 É il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente a tempo determinato o indeterminato, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi. (Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81, art. 13).

CASISTICA E ATTUAZIONE

Il contratto intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate nei CCNL. In assenza di previsione da parte della contrattazione collettiva, i casi di utilizzo della tipologia contrattuale saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ad oggi non è stato pubblicato. Fino a tale pubblicazione, occorre far riferimento alla tabella allegata al Regio Decreto del 6 Dicembre del 1923, n. 2657, da considerarsi ancora vigente (Interpello MLPS 21 Marzo 2016, n.10).

Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere stipulato esclusivamente, con soggetti con meno di 24 anni (23 anni e 365 giorni) per prestazioni da svolgersi comunque entro il 25° anno di età o con soggetti con più di 55 anni.  (D.Lgs 81/2015, art. 13, comma 2).

Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, con lo stesso datore di lavoro, tranne nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno ed indeterminato. (D.Lgs 81/2015, art. 13, comma 3).

Al fine del calcolo del numero di giornate effettive, si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore del decreto.

Se il lavoratore garantisce al datore di lavoro la disponibilità a rispondere alle chiamate gli spetta l'indennità di disponibilità; al contrario nei periodi in cui il lavoratore non viene utilizzato per le prestazioni di lavoro, lo stesso non percepisce alcun trattamento economico (D.Lgs 81/2015 art.13 comma 4).

L'indennità di disponibilità è riconosciuta mensilmente, divisibile in quote orarie (art. 16 D.Lgs 81/2015) ed è determinata dai contratti collettivi e non è inferiore all'importo fissato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Attualmente l'indennità di disponibilità è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato nell'azienda utilizzatrice (Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 marzo 2004).

L'indennità è corrisposta a consuntivo alla fine del mese. Sulla indennità di disponibilità sono versati i contributi per il loro effettivo ammontare.

Nel caso di malattia o di altro evento per cui il lavoratore non può rispondere alla chiamata, il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro specificando la durata dell'impedimento e per il quale non matura diritto all'indennità di disponibilità.  Qualora il lavoratore non comunica l'impedimento, lo stesso perde il diritto all'indennità per 15 giorni, tranne se nel contratto individuale è previsto diversamente. (art.16 del D.Lgs 81/2015 comma 4) 

Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata da parte del lavoratore può costituire motivo di licenziamento  e inoltre deve restituire la quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. (art.16 del D.Lgs 81/2015 comma 5) 

 

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e deve contenere i seguenti elementi:

    • durata e ipotesi, che consentono la stipulazione del contratto
    • luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo
    • trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista
    • forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione
    • modalità della chiamata che deve essere effettuata in forma scritta e modalità della relativa conferma da parte del lavoratore (Circolare Ministeriale 4/2005)
    • tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità
    • eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto

    Tranne disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

    Nel caso in cui nel contratto non siano espressamente riportati gli elementi sopra elencati, lo stesso sarà integrato dalle indicazioni previste dai contratti collettivi (Circolare Ministeriale 4/2005).

MANCATA RISPOSTA ALLA CHIAMATA

Il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di malattia o di altro evento che impedisca la risposta alla chiamata. Durante tale periodo di indisponibilità il lavoratore non matura il diritto all'indennità.
Nel caso in cui il lavoratore non provveda a tale comunicazione, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità relativa al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o dal contratto di lavoro. (D.Lgs 81/2015, art. 16)

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Il D.Lgs 81/2015 all'art 15 c.3 prevede che il datore di lavoro deve comunicare, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, la durata della prestazione lavorativa alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) tramite sms o posta elettronica.

L'instaurazione del rapporto di lavoro intermittente deve essere comunicata per via telematica ai servizi competenti (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1180 ss; Decreto interministeriale 30 ottobre 2007).

Invece, le modalità per la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente,  sono previste delle specifiche modalità di invio definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013.

Dal 3 luglio 2013 è prevista l’adozione del modello di comunicazione “Uni- intermittente” come strumento principale per l’adempimento della comunicazione, da compilare esclusivamente attraverso strumenti informatici. Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce.

Le modalità per l’invio della comunicazione intermittente deve essere effettuata esclusivamente: (Circolare 27 giugno 2013 n.27 )

  • Attraverso il servizio informatico disponibile su Cliclavoro
  • Via email, dopo aver scaricato il modello, all’indirizzo PEC appositamente creato e aggiornato a partire dal 1° giugno 2015: intermittenti@pec.lavoro.gov.it

Per  utilizzare tale casella di posta, non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata, poiché è stata abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata. Per la compilazione del modello è possibile consultare la guida alla compilazione del modulo PDF.

È prevista, inoltre, la modalità di invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
L’invio tramite sms, dettagliato nella relativa guida all'utilizzo, potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al Portale Cliclavoro e abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Il numero al quale inviare la comunicazione è : 3399942256

In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero fax della Direzione Territoriale del Lavoro competente.
In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico come prova dell’adempimento dell’obbligo. 
È disponibile l'elenco dei numeri fax delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

MALFUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO

La modalità di invio tramite fax, abrogata dal 19 dicembre 2012 (Legge 221/2012, art. 34, comma 54), è reintrodotta, ma si può utilizzare solo in caso di malfunzionamento dei sistemi. In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla Direzione territoriale del lavoro competente. Costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax (Decreto Interministeriale 27 marzo 2013).

La comunicazione deve avvenire prima della prestazione, anche nello stesso giorno, purché antecedente all’effettiva presa di servizio (Circolare Ministero del Lavoro 18 luglio 2012); è sufficiente comunicare i dati identificativi del lavoratore e il giorno o i giorni di servizio, fino ad un massimo di 30 giorni, senza limite rispetto all'arco temporale (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1 agosto 2012, n. 20).

MODIFICA E ANNULLAMENTO

È possibile (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1 agosto 2012, n. 20):

  • modificare le comunicazioni relative ai periodi di servizio prima dell'inizio effettivo della prestazione
  • annullare la comunicazione nel caso in cui il lavoratore non si presenti e non prenda servizio, necessariamente entro le 48 ore successive al giorno di attività indicato.L’annullamento può essere effettuato esclusivamente tramite e-mail da indirizzare all’indirizzo PEC intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it, ovvero riprendendo il modello on line precedentemente inviato, avendo cura di selezionare le prestazioni già comunicate da annullare nonché il tasto “annullamento”.

Nel caso in cui il lavoratore non si presenti e non siano state comunicate modifiche la prestazione si intende comunque resa e su questa graveranno i relativi obblighi retributivi e contributivi.

SANZIONI

La sanzione prevista per omessa comunicazione o comunicazione di giornate non coincidenti con quelle effettivamente lavorate è tra € 400 e € 2.400 in relazione a ciascun lavoratore. (D.Lgs 81/2015 art.15)

Non viene applicata la sanzione al datore di lavoro che non comunica lo svolgimento di prestazioni di lavoro intermittente, se risulta la volontà di non nascondere la prestazione stessa (ad es. regolarità dei versamenti contributivi - DL 76/2013, come modificato dalla L. 99/2013 di conversione).

DISCIPLINE APPLICABILI

A questo contratto si applica la disciplina del lavoro subordinato, comprese le tutele previste in caso di malattia professionale e infortunio, se verificatisi in ragione del rapporto di lavoro (Circolare ministeriale 4/2005).

CUMULO CON ALTRI CONTRATTI DI LAVORO

E' possibile stipulare (Circolare ministeriale 4/2005):

  • più contratti di lavoro intermittente con datori di lavoro diversi
  • un contratto di lavoro intermittente e altri differenti tipologie contrattuali compatibilmente con i vari impegni assunti dalle parti

COMPUTO DEL LAVORATORE INTERMITTENTE

Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa proporzionalmente all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. (art.18 Dlgs 81/2015).

CERTIFICAZIONE

Le parti del contratto possono presentare domanda per ottenere la certificazione del contratto, al fine di ridurre la possibilità di contenzioso (Dlgs 276/2003, art. 75 c. 1).

PER INFORMAZIONI

Agenzie regionali del lavoro, Centri per l'impiego provinciali, Associazioni sindacali e Associazioni di categoria.

Ultimo aggiornamento: 02/10/2019
I contenuti della presente pagina hanno una valenza unicamente informativa: fanno fede soltanto i testi di legge pubblicati nella G.U.
Conform declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi e per qualsiasi problema derivato dall’uso e la diffusione della presente pubblicazione.