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NB. Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 81/2015 (riordino dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni) sono abrogati i contratti a progetto (artt.61-69-bis del D.lgs 276/03). I contratti in atto fino al 31 dicembre 2015 continuano ad essere regolamentati dalla precedente normativa.
Dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro privati possono procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di contratti a progetto assumendoli con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
É la modalità di collaborazione coordinata e continuativa applicabile nel settore privato, che presuppone un rapporto prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (Dlgs 276/2003, art. 61 e ss. come modificato dalla Legge 92/2012, art.1, comma 23):
Il contratto di lavoro a progetto é stipulato in forma scritta e deve contenere tassativamente gli elementi come indicati dal DLsl. 276/2003 e successive modifiche (DL. 76/2013, art. 7)
Gli elementi formali del contratto a progetto non valgono più ai fini della prova.
Il contratto di lavoro a progetto si applica nel settore privato, con esclusione delle seguenti ipotesi:
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve (Dlgs 276/2003, art. 63):
Il compenso è equiparato al reddito da lavoro dipendente (Legge 21 novembre 2000, n. 342). Ciò comporta per i committenti:
Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e indicare (Dlgs 276/2003, art. 62):
Il progetto deve essere indicato dal committente nel contratto e consiste in un'attività produttiva ben identificabile e collegata ad un risultato finale, cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Il collaboratore a progetto non ha diritto di sindacare sulle valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive prese dal committente.
il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
LE MANSIONI
I compiti svolti non devono rientrare tra quelli individuati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e non possono essere meramente esecutivi (messa in atto di compiti impartiti, senza autonomia nello svolgimento delle operazioni) o ripetitivi ( elementari e privi di necessarie indicazioni esecutive).
L'autonomia nella gestione del progetto consiste nella possibilità del collaboratore di definire i tempi e le modalità di lavoro. La durata è comunque determinata o determinabile in relazione alla realizzazione del progetto.
L'autonomia del collaboratore trova un limite nella coordinazione con le esigenze organizzative del committente, poichè l'attività viene prestata all'interno del ciclo produttivo del committente. L'attività del prestatore può essere coordinata in relazione ai tempi di lavoro, ma anche alle modalità di esecuzione del progetto.
Il contratto di lavoro a progetto si estingue con la realizzazione del progetto, indicato al momento della stipulazione (Dlgs 276/2003, art. 67).
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine indicato nel contratto per giusta causa, ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Indipendentemente dal termine indicato nel contratto, qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza, il contratto si conclude e il collaboratore ha diritto all'intero corrispettivo indicato (Circ. 1/04).
Il committente può recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto (Legge 92/2012, art. 1, comma 23)
Di regola, questo tipo di contratto non è tacitamente rinnovabile. È possibile che tra le stesse parti vengano stipulati successivi contratti di lavoro a progetto, aventi ad oggetto progetti diversi ma anche analoghi, purchè ciò non diventi uno strumento per eludere le previsioni di legge (Circ. 1/04).
Se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente (D.L. n. 76/2013, art. 7, comma 2, lett. c-bis).
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono considerati rapporti di lavoro subordinato fin dalla data di costituzione se:
L'individuazione del progetto costituisce elemento essenziale di validità del contratto, la mancanza di esso determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Legge 92/2012, art.1, comma 24).
Il datore di lavoro può tuttavia fornire in giudizio la prova di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo (Circ. 1/04). Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente all'accertamento della esistenza del progetto, e non può essere esteso fino al merito delle scelte tecniche, organizzative o produttive del committente (Circ. 1/04).
In caso di malattia o infortunio il contratto viene sospeso, ma non prorogato e si estingue alla scadenza stabilita. Il committente può recedere dal contratto soltanto se la durata del periodo di malattia e infortunio è superiore a:
I lavoratori a progetto usufruiscono di forme di tutela in caso di maternità e paternità (Dlgs 151/2001, art. 16-17-22; Decreto ministeriale 12 luglio 2007), anche nei casi di adozione e affidamento preadottivo (Messaggio Inps n. 1785/2013).
Al lavoratore a progetto spetta la stessa tutela previdenziale e assicurativa prevista per la collaborazione coordinata e continuativa (Circolare Inps 22 gennaio 2004, n. 9). Egli è infatti tenuto a iscriversi nell'apposita Gestione separata presso l'Inps, dove il committente provvede a versare i contributi previdenziali (L. 335/1995) calcolati sui compensi percepiti e ripartiti tra il collaboratore (1/3) e il committente (2/3).
A prescindere dall'obbligo in capo ai committenti di comunicare l'instaurazione dei rapporti, grava sul collaboratore l'obbligo della iscrizione alla Gestione separata (Messaggio Inps 2 aprile 2008, n. 7505).
Per il 2014 il massimale annuo di reddito imponibile a fini previdenziali applicabile ai lavoratori parasubordinati è di 100.123,00 euro, mentre il minimale di reddito per l'accredito contributivo è di 15.516,00 euro (Circolare Inps 4 febbraio 2014, n. 18).
I contributi vengono calcolati in percentuale al compenso lordo ricevuto dal lavoratore a progetto (Legge 326/2003). Ogni anno le aliquote sono aggiornate e sono reperibili sul sito Inps. Per il 2014 sono fissati nelle seguenti misure:
Anno |
Non iscritti ad altra gestione pensionistica |
Iscritti ad altra gestione pensionistica |
2014 |
soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla Gestione separata e non pensionati : 28,72% (28,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) | soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, titolari di pensione diretta, titolari di pensione di reversibilità: 22,00% |
INDENNITA' UNA TANTUM DI SOSTEGNO AL REDDITO
Anche per il 2013, ai collaboratori a progetto è riconosciuta un'indennità una tantum, liquidata in unica soluzione (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, comma 2, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2; Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 130; Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, art. 6, comma 1, lett. c).
Si applica ai collaboratori a progetto:
L'indennità è pari al 5% (7% fino al 2015) del minimale annuo moltiplicato per il numero inferiore tra le mensilità accreditate e quelle non coperte nell'anno precedente.
È pagata in un'unica soluzione nel caso l'importo sia inferiore a 1.000 euro, in più rate mensili se l'importo è superiore.
Gli interessati devono presentare domanda alla sede Inps territorialmente competente, secondo il modello predisposto, entro 30 giorni dalla data in cui siano maturati questi requisiti. Alla domanda dovrà essere allegata copia della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
ANNO 2012
Tutti i collaboratori a progetto il cui rapporto di lavoro sia terminato entro il 31 dicembre 2012 hanno diritto all’indennità secondo i requisiti e la misura del trattamento in base alla precedente normativa.
In particolare, per costoro il requisito dei due mesi senza lavoro si realizza alla scadenza del contratto con presentazione della domanda nei trenta giorni successivi.
I requisiti previsti per il 2012 erano:
Il lavoratore a progetto conserva lo stato di disoccupazione se il reddito annuale non è superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, come indicato dal Dlgs 297/2002, e dai conseguenti provvedimenti regionali. Il reddito del lavoro a progetto è fiscalmente assimilato al reddito da lavoro dipendente. Si applicano pertanto le soglie relative a quest'ultimo tipo di reddito.
E' possibile che le parti facciano istanza per ottenere la certificazione del contratto di lavoro a progetto al fine di ridurre la possibilità di contenzioso (Dlgs 276/2003, art. 75) tra datore di lavoro e lavoratore circa l'effettiva natura del contratto. Nell'atto di certificazione, le parti riconosceranno reciprocamente la veridicità di quanto riportato nel contratto di lavoro.
Il Ministero del lavoro ha fornito le indicazioni per vigilare sulle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, affinchè queste siano tali e non nascondano caratteristiche della subordinazione (DLgs 276/2003, artt. 61 e ss.; Circolare 29 gennaio 2008, n. 9).
I criteri per definire un contratto con modalità a progetto (genuinità del contratto a progetto) sono i seguenti:
In caso di attivazione di un contratto a progetto, o di sua trasformazione o cessazione, il committente deve darne comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti, con modalità telematica e nei termini di legge, attraverso i sistemi informatici messi a disposizione dalle regioni e province autonome (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1180 ss; Decreto interministeriale 30 ottobre 2007).
Le prestazioni di lavoro autonomo con partita IVA sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti (Dlgs 276/2003, art. 69-bis introdotto dalla L. 92/2012. art. 1, commi 26 e 27, come modificata da L. 134/2012, art. 46-bis, c. 1, lett. c):
Le disposizioni introdotte si applicano solo ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012); per quelli in corso le disposizioni trovano applicazione decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, cioè a partire dal 18 luglio 2013.
La presunzione non opera:
Ultimo aggiornamento: | 16/07/2018 |
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