NILO PROVINCIA DI SIENA

LAVORO A PROGETTO

CHE COS'É

NB. Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 81/2015 (riordino dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni) sono abrogati i contratti a progetto (artt.61-69-bis del D.lgs 276/03). I contratti in atto fino al 31 dicembre 2015 continuano ad essere regolamentati dalla precedente normativa.

Dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro privati possono procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di contratti a progetto assumendoli con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

É la modalità di collaborazione coordinata e continuativa applicabile nel settore privato, che presuppone un rapporto prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (Dlgs 276/2003, art. 61 e ss. come modificato dalla Legge 92/2012, art.1, comma 23):

  • riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente, il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi (Dlgs 276/2003, art. 61, comma 1 come modificato dal D.L. 28 giugno n. 76 art. 7 comma 2)
  • gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente
  • indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa

Il contratto di lavoro a progetto é stipulato in forma scritta e deve contenere tassativamente gli elementi come indicati dal DLsl. 276/2003 e successive modifiche (DL. 76/2013, art. 7)

Gli elementi formali del contratto a progetto non valgono più ai fini della prova.

AMBITO APPLICATIVO E DISPOSIZIONI SPECIALI

Il contratto di lavoro a progetto si applica nel settore privato, con esclusione delle seguenti ipotesi:

  • professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data del 24 ottobre 2003 (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2004, n. 1)
  • rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.
  • componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni (compresi gli organismi di natura tecnica)
  • collaboratori che percepiscono la pensione di vecchiaia (compresi quei soggetti, titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento del 65 anno di età, vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia)
  • agenti e i rappresentanti di commercio
  • collaborazioni di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sempre con il medesimo committente inferiore a 5 mila Euro
Per i lavoratori a progetto con contratti che presentino dei dubbi di legittimità, è previsto un percorso di stabilizzazione (Legge 27 dicembre 2007, n. 296, art. 1, comma 1202 ss).
La procedura prevede che tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali aziendali o organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale si raggiunga un accordo aziendale per la trasformazione del rapporto a progetto in contratto di lavoro subordinato di almeno 24 mesi. Successivamente, le parti firmano un atto di conciliazione presso la DPL o in sede sindacale. Infine, vengono depositati presso l'Inps l'atto di conciliazione, il contratto di lavoro subordinato e l'attestazione di pagamento di almeno un terzo del contributo straordinario alla Gestione separata.
Qualora a seguito della procedura sia effettivamente accertato che una collaborazione a progetto ha i requisiti del lavoro subordinato, il datore di lavoro è tenuto a versargli un indennizzo compreso tra 2,5 e 6 mensilità di retribuzione, ma soltanto se:
  • entro il 30 settembre 2008 egli abbia offerto al proprio collaboratore la stipula di un contratto subordinato
  • e se, dal 20 ottobre 2010, gli abbia offerto di trasformare quest'ultimo contratto in uno a tempo indeterminato, oppure gli abbia offerto l'assunzione a tempo indeterminato (Collegato lavoro 2010, art. 50)

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve (Dlgs 276/2003, art. 63):

  • essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito
  • essere almeno pari ai minimi stabiliti dai CCNL per settore di attività e, in ogni caso, ai minimi applicati ai lavoratori subordinati con mansioni equiparabili a quelle del collaboratore. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai CCNL di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali con profilo di competenza e di esperienza analogo a quello del collaboratore a progetto  

Il compenso è equiparato al reddito da lavoro dipendente (Legge 21 novembre 2000, n. 342). Ciò comporta per i committenti:

  • l'applicazione di una ritenuta in base agli scaglioni di aliquote, sia per l'Irpef che per le addizionali
  • il calcolo delle detrazioni d'imposta
  • il calcolo per le detrazioni per carichi di famiglia e dell'eventuale conguaglio a fine anno o a fine contratto

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e indicare (Dlgs 276/2003, art. 62):

    • durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro
    • progetto, programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante
    • corrispettivo, cioè criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese
    • forme di coordinamento durante l'esecuzione della prestazione lavorativa che non debbono pregiudicare l'autonomia del collaboratore
    • eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto
    • il risultato finale che si intende conseguire attraverso il contratto di lavoro a progetto (Legge 92/2012, art.1, comma 23)

PROGETTO

Il progetto deve essere indicato dal committente nel contratto e consiste in un'attività produttiva ben identificabile e collegata ad un risultato finale, cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Il collaboratore a progetto non ha diritto di sindacare sulle valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive prese dal committente.

il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.

 

LE MANSIONI

I compiti svolti non devono rientrare tra quelli individuati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e non possono essere meramente esecutivi (messa in atto di compiti impartiti, senza autonomia nello svolgimento delle operazioni) o ripetitivi ( elementari e privi di necessarie indicazioni esecutive).

 

 

AUTONOMIA NELLA GESTIONE

L'autonomia nella gestione del progetto consiste nella possibilità del collaboratore di definire i tempi e le modalità di lavoro. La durata è comunque determinata o determinabile in relazione alla realizzazione del progetto.

CONVERSIONE

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono considerati rapporti di lavoro subordinato fin dalla data di costituzione se:

  • instaurati senza uno specifico progetto (Dlgs 276/2003, art. 69)
  • l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti, fatte salve la prova contraria a carico del committente, nonché le prestazioni di elevata professionalità come  individuate dai contratti collettivi (Legge 92/2012, art.1, comma 23)

L'individuazione del progetto costituisce elemento essenziale di validità del contratto, la mancanza di esso determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Legge 92/2012, art.1, comma 24).

Il datore di lavoro può tuttavia fornire in giudizio la prova di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo (Circ. 1/04). Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente all'accertamento della esistenza del progetto, e non può essere esteso fino al merito delle scelte tecniche, organizzative o produttive del committente (Circ. 1/04).

TUTELA PER MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia o infortunio il contratto viene sospeso, ma non prorogato e si estingue alla scadenza stabilita. Il committente può recedere dal contratto soltanto se la durata del periodo di malattia e infortunio è superiore a:

  • un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata
  • trenta giorni per i contratti di durata determinabile
A decorrere dal 1 gennaio 2007, ai lavoratori a progetto (e alle categorie assimilate iscritte alla gestione separata), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps (L. 296/2006, art. 1, comma 788).

L'indennità è corrisposta entro il limite di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.

Sono indispensabili i seguenti requisiti contributivi e di reddito (Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 51):
  • accredito dei contributi alla gestione separata per almeno 3 mesi anche non continuativi, versato nei 12 mesi precedenti il ricovero
  • nell'anno solare precedente, reddito individuale assoggettato alla contribuzione non superiore al 70% del massimale contributivo, per il 2011 pari a 91.507,00 euro (Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 18; Circolare Inps 2 gennaio 2009, n. 14)
L'indennità è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera. L'indennità per degenza è calcolata in percentuale su un importo iniziale, ottenuto dividendo il massimale contributivo per 365. In particolare, l'indennità giornaliera è pari a:
  • 8% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da tre a quattro mensilità di contribuzione
  • 12% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione
  • 16% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione
Per avere diritto all'indennità di malattia, questa deve essere certificata secondo le regole generali previste per i lavoratori dipendenti (Legge 29 febbraio 1980, n. 33 di conversione del Decreto Legge 10 dicembre 1979, n. 663 e successive modificazioni). Si applicano, inoltre, le disposizioni generali in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (Legge 11 novembre 1983, n. 638 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 163 e successive modificazioni).

TUTELA PER MATERNITA' E PATERNITA'

I lavoratori a progetto usufruiscono di forme di tutela in caso di maternità e paternità (Dlgs 151/2001, art. 16-17-22; Decreto ministeriale 12 luglio 2007), anche nei casi di adozione e affidamento preadottivo (Messaggio Inps n. 1785/2013).

TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

Al lavoratore a progetto spetta la stessa tutela previdenziale e assicurativa prevista per la collaborazione coordinata e continuativa (Circolare Inps 22 gennaio 2004, n. 9). Egli è infatti tenuto a iscriversi nell'apposita Gestione separata presso l'Inps, dove il committente provvede a versare i contributi previdenziali (L. 335/1995) calcolati sui compensi percepiti e ripartiti tra il collaboratore (1/3) e il committente (2/3).

A prescindere dall'obbligo in capo ai committenti di comunicare l'instaurazione dei rapporti, grava sul collaboratore l'obbligo della iscrizione alla Gestione separata (Messaggio Inps 2 aprile 2008, n. 7505).

Per il 2014 il massimale annuo di reddito imponibile a fini previdenziali applicabile ai lavoratori parasubordinati è di 100.123,00 euro, mentre il minimale di reddito per l'accredito contributivo è di 15.516,00 euro (Circolare Inps 4 febbraio 2014, n. 18).

I contributi vengono calcolati in percentuale al compenso lordo ricevuto dal lavoratore a progetto (Legge 326/2003). Ogni anno le aliquote sono aggiornate e sono reperibili sul sito Inps. Per il 2014 sono fissati nelle seguenti misure:
Anno
Non iscritti ad altra gestione pensionistica
Iscritti ad altra gestione pensionistica
2014
soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla Gestione separata e non pensionati : 28,72% (28,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria,  titolari di pensione diretta, titolari di pensione di reversibilità: 22,00%

INDENNITA' UNA TANTUM DI SOSTEGNO AL REDDITO

ANNO 2013

Anche per il 2013, ai collaboratori a progetto è riconosciuta un'indennità una tantum, liquidata in unica soluzione (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, comma 2, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2; Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 130; Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, art. 6, comma 1, lett. c).

Si applica ai collaboratori a progetto:

  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps
  • cessati dal rapporto per fine lavoro
  • che hanno svolto l'ultimo rapporto di lavoro nell'anno precedente (quello per il quale si è verificato l'evento di "fine lavoro") presso un unico committente (c.d. regime di monocommittenza)
  • con un reddito per l'anno precedente non superiore a 20.000,00 Euro
  • con due mesi di disoccupazione nell'anno precedente a quello della richiesta di indennità
  • con almeno 4 mensilità (3 fino al 2015) di contribuzione nell'anno precedente a quello della richiesta e almeno 1 contributo mensile nell'anno di richiesta dell'indennità

L'indennità è pari al 5% (7% fino al 2015) del minimale annuo moltiplicato per il numero inferiore tra le mensilità accreditate e quelle non coperte nell'anno precedente.

È pagata in un'unica soluzione nel caso l'importo sia inferiore a 1.000 euro, in più rate mensili se l'importo è superiore.

Gli interessati devono presentare domanda alla sede Inps territorialmente competente, secondo il modello predisposto, entro 30 giorni dalla data in cui siano maturati questi requisiti. Alla domanda dovrà essere allegata copia della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

ANNO 2012

Tutti i collaboratori a progetto il cui rapporto di lavoro sia terminato entro il 31 dicembre 2012 hanno diritto all’indennità secondo i requisiti e la misura del trattamento in base alla precedente normativa.

In particolare, per costoro il requisito dei due mesi senza lavoro si realizza alla scadenza del contratto con presentazione della domanda nei trenta giorni successivi.

I requisiti previsti per il 2012 erano:

  • avere svolto la propria attività esclusivamente per un unico committente (la monocommittenza si riferisce all’ultimo rapporto di lavoro per il quale si è verificato l’evento di fine lavoro)
  • avere guadagnato nell’anno precedente fra i 5.000 e i 20.000 euro
  • avere almeno 3 mesi di versamenti contributivi nella Gestione separata Inps nell’anno precedente e almeno 1 mese nell’anno in corso
  • non avere un contratto di lavoro da almeno due mesi
Chi ha cessato il proprio contratto il 31 dicembre 2012 deve risultare disoccupato nei mesi di gennaio e febbraio 2013 e può fare domanda a partire dal 1° marzo 2013 se è in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dalla precedente disciplina.

STATO DI DISOCCUPAZIONE

Il lavoratore a progetto conserva lo stato di disoccupazione se il reddito annuale non è superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, come indicato dal Dlgs 297/2002, e dai conseguenti provvedimenti regionali. Il reddito del lavoro a progetto è fiscalmente assimilato al reddito da lavoro dipendente. Si applicano pertanto le soglie relative a quest'ultimo tipo di reddito.

CERTIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEL CONTRATTO A PROGETTO

E' possibile che le parti facciano istanza per ottenere la certificazione del contratto di lavoro a progetto al fine di ridurre la possibilità di contenzioso (Dlgs 276/2003, art. 75) tra datore di lavoro e lavoratore circa l'effettiva natura del contratto. Nell'atto di certificazione, le parti riconosceranno reciprocamente la veridicità di quanto riportato nel contratto di lavoro.

Il Ministero del lavoro ha fornito le indicazioni per vigilare sulle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, affinchè queste siano tali e non nascondano caratteristiche della subordinazione (DLgs 276/2003, artt. 61 e ss.; Circolare 29 gennaio 2008, n. 9).

I criteri per definire un contratto con modalità a progetto (genuinità del contratto a progetto) sono i seguenti:

  • redazione in forma scritta
  • specificità del progetto o del programma di lavoro o fase di esso (esso non può coincidere integralmente con l'attività principale o accessoria dell'impresa)
  • modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale (soprattutto con riguardo alle forme di coordinamento)
  • contenuto della prestazione (non deve essere elementare, ripetitivo e predeterminato in quanto non compatibile con una attività progettuale)
  • autonomia di scelta del collaboratore sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente
  • verifica del potere disciplinare eventualmente attuato dal committente
  • compenso non esclusivamente commisurato al tempo della prestazione, ma anche al suo risultato indicato nel progetto
  • verifica di eventuale monocommittenza quale elemento di valutazione per disconoscere il contratto a progetto
Inoltre, la Circolare evidenzia alcune attività che contrastano con quella del contratto a progetto:
  • addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali
  • addetti alle agenzie ippiche
  • autisti e autotrasportatori
  • babysitter e badanti
  • baristi e camerieri
  • commessi e addetti alle vendite
  • custodi e portieri
  • estetisti e parrucchieri
  • facchini
  • istruttori di autoscuola
  • letturisti di contatori
  • manutentori
  • muratori e qualifiche operaie dell'edilizia
  • piloti e assistenti di volo
  • prestatori di manodopera nel settore agricolo
  • addetti alle attività di segreteria e terminalisti

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

In caso di attivazione di un contratto a progetto, o di sua trasformazione o cessazione, il committente deve darne comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti, con modalità telematica e nei termini di legge, attraverso i sistemi informatici messi a disposizione dalle regioni e province autonome (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1180 ss; Decreto interministeriale 30 ottobre 2007).

Le prestazioni di lavoro autonomo con partita IVA sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti (Dlgs 276/2003, art. 69-bis introdotto dalla L. 92/2012. art. 1,  commi 26 e 27, come modificata da L. 134/2012, art. 46-bis, c. 1, lett. c):

  • che la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi (6 mesi nel testo originario del disegno di legge) nell’arco di due anni solari consecutivi
  • che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare superi la misura dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi
  • che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente

Le disposizioni introdotte si applicano solo ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012); per quelli in corso le disposizioni trovano applicazione decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, cioè a partire dal 18 luglio 2013.

La presunzione non opera:

  • qualora la prestazione lavorativa sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività
  • con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. La ricognizione delle predette attività è demandata a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le parti sociali
  • se la prestazione lavorativa è svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile per il versamento dei contributi

 

 
Ultimo aggiornamento: 16/07/2018
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