NILO PROVINCIA DI SIENA

NULLA OSTA PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI

ORGANISMI COINVOLTI E PROCEDURA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA

Gli organismi coinvolti nel rilascio del nulla osta sono lo Sportello unico per l'immigrazione, la Questura, la Direzione provinciale del lavoro, l'Agenzie delle entrate, il Centro per l'impiego e le Autorità consolari o le Ambasciate italiane all'estero. Di seguito una tabella mostra i passaggi necessari che si susseguono fino al rilascio del nulla osta che autorizza l'assunzione del lavoratore extracomunitario.

ORGANISMO
ATTIVITÁ
ESITO POSITIVO
ESITO NEGATIVO
Datore di lavoro
presenta istanza di rilascio del nulla osta telematicamente sul sito web del Ministero dell'interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
il datore di lavoro dovrà assicurare allo straniero:
•  il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;
•  la dichiarazione relativa all'alloggio del lavoratore straniero;
•  l'impegno da parte del datore di lavoro al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza, al verificarsi di  
determinate condizioni.




Sportello unico per l'immigrazione (SUI)
la domanda, inviata al SUI, viene resa disponibile anche alla Direzione provinciale del Lavoro, alla questura e al centro per l'impiego competenti;

la procedura si arresta con il rigetto dell'istanza da parte dello Sportello unico per l'immigrazione
SUI richiede all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda alcun codice fiscale, l'attribuzione di un codice numerico provvisorio;

SUI
convoca il datore di lavoro per la consegna del nullaosta (che ha una validità di sei mesi) e la sottoscrizione del contratto di soggiorno

SUI
trasmette il nulla osta e la proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, la quale rilascia allo straniero il visto d'ingresso che deve essere richiesto entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta al lavoro;
Lavoratore straniero
lo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, deve comunicare al SUI, a mezzo P.E.C., il proprio ingresso in Italia, allegando copia del visto e del timbro d'ingresso, successivamente verrà convocato allo Sportello, con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione e della documentazione occorrente, al fine di procedere alla firma del contratto di soggiorno, che verrà trasmesso all'autorità consolare competente e al centro per l'impiego competente  Il lavoratore, una volta compilato il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, deve recarsi presso un ufficio postale per la spedizione e gli verrà rilasciata una ricevuta da conservare

SUI
richiede all'Agenzia delle Entrate la conversione del codice fiscale provvisorio in quello definitivo;

Questura provvede a convocare il lavoratore straniero per telefono o per posta ordinaria per la consegna del permesso di soggiorno. 

Il datore di lavoro che, in buona fede, assume un lavoratore extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno, commette un illecito penale. Egli è infatti tenuto a verificare sempre la regolarità del documento senza fidarsi di quanto gli viene detto dal lavoratore (Sentenza della Corte di Cassazione 31 agosto 2011, n. 32934).

In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

All’atto della richiesta di instaurazione di un rapporto di lavoro con un cittadino extra comunitario residente all’estero il datore di lavoro deve verificare presso il centro per l’impiego competente per territorio la indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata.

La presenza di tale requisito consente la “non necessità” della ricerca relativa alla disponibilità da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (abrogazione del comma 4 del DLgl. 286/98 art. 22 come modificato dal DL 76/2013)

La richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve essere effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, oppure, nel caso di rinnovo, la richiesta deve essere presentata prima della scadenza del permesso; l'ufficio competente deve inoltre rilasciare ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso (Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 40, comma 3).

Il datore di lavoro deve, inoltre, certificare l'idoneità alloggiativa al momento della stipula del contratto di soggiorno (DLgs. 286/1998 art. 5bis).

 A partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "Modello Q", ma assolveranno agli obblighi previsti dall'art. 36- bis del regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione inviando il modello "Unificato Lav" nei tempi previsti dalla legge n. 296/06 ovvero entro le 24 ore del giorno antecedente l'assunzione.

Ultimo aggiornamento: 08/04/2021
I contenuti della presente pagina hanno una valenza unicamente informativa: fanno fede soltanto i testi di legge pubblicati nella G.U.
Conform declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi e per qualsiasi problema derivato dall’uso e la diffusione della presente pubblicazione.