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É la procedura per la richiesta di nulla osta che il datore di lavoro italiano, o straniero regolarmente soggiornante in Italia, deve seguire per assumere un cittadino extracomunitario residente all'estero con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico - , artt. 21 e ss.; Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, artt. 30 e ss).
La presentazione delle istanze di nulla osta viene gestita in maniera informatizzata (Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007), nel rispetto dei flussi di ingresso stabiliti annualmente.
Gli organismi coinvolti nel rilascio del nulla osta sono lo Sportello unico per l'immigrazione, la Questura, la Direzione provinciale del lavoro, l'Agenzie delle entrate, il Centro per l'impiego e le Autorità consolari o le Ambasciate italiane all'estero. Di seguito una tabella mostra i passaggi necessari che si susseguono fino al rilascio del nulla osta che autorizza l'assunzione del lavoratore extracomunitario.
ORGANISMO | ATTIVITÁ | ESITO POSITIVO | ESITO NEGATIVO |
Datore di lavoro | presenta istanza di rilascio del nulla osta telematicamente sul sito web del Ministero dell'interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it il datore di lavoro dovrà assicurare allo straniero: • il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili; • la dichiarazione relativa all'alloggio del lavoratore straniero; • l'impegno da parte del datore di lavoro al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza, al verificarsi di determinate condizioni. | ||
Sportello unico per l'immigrazione (SUI) | la domanda, inviata al SUI, viene resa disponibile anche alla Direzione provinciale del Lavoro, alla questura e al centro per l'impiego competenti; | la procedura si arresta con il rigetto dell'istanza da parte dello Sportello unico per l'immigrazione | |
SUI | richiede all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda alcun codice fiscale, l'attribuzione di un codice numerico provvisorio; | ||
SUI | convoca il datore di lavoro per la consegna del nullaosta (che ha una validità di sei mesi) e la sottoscrizione del contratto di soggiorno | ||
SUI | trasmette il nulla osta e la proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, la quale rilascia allo straniero il visto d'ingresso che deve essere richiesto entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta al lavoro; | ||
Lavoratore straniero | lo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, deve comunicare al SUI, a mezzo P.E.C., il proprio ingresso in Italia, allegando copia del visto e del timbro d'ingresso, successivamente verrà convocato allo Sportello, con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione e della documentazione occorrente, al fine di procedere alla firma del contratto di soggiorno, che verrà trasmesso all'autorità consolare competente e al centro per l'impiego competente Il lavoratore, una volta compilato il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, deve recarsi presso un ufficio postale per la spedizione e gli verrà rilasciata una ricevuta da conservare | ||
SUI | richiede all'Agenzia delle Entrate la conversione del codice fiscale provvisorio in quello definitivo; | ||
Questura | provvede a convocare il lavoratore straniero per telefono o per posta ordinaria per la consegna del permesso di soggiorno. | ||
Il datore di lavoro che, in buona fede, assume un lavoratore extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno, commette un illecito penale. Egli è infatti tenuto a verificare sempre la regolarità del documento senza fidarsi di quanto gli viene detto dal lavoratore (Sentenza della Corte di Cassazione 31 agosto 2011, n. 32934).
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
All’atto della richiesta di instaurazione di un rapporto di lavoro con un cittadino extra comunitario residente all’estero il datore di lavoro deve verificare presso il centro per l’impiego competente per territorio la indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata.
La presenza di tale requisito consente la “non necessità” della ricerca relativa alla disponibilità da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (abrogazione del comma 4 del DLgl. 286/98 art. 22 come modificato dal DL 76/2013)
Il datore di lavoro deve, inoltre, certificare l'idoneità alloggiativa al momento della stipula del contratto di soggiorno (DLgs. 286/1998 art. 5bis).
A partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "Modello Q", ma assolveranno agli obblighi previsti dall'art. 36- bis del regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione inviando il modello "Unificato Lav" nei tempi previsti dalla legge n. 296/06 ovvero entro le 24 ore del giorno antecedente l'assunzione.
Ultimo aggiornamento: | 08/04/2021 |
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