NILO PROVINCIA DI SIENA

POLITICHE MIGRATORIE: CITTADINI EXTRACOMUNITARI

 

LAVORO

Vorrei assumere un cittadino extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Grecia. Come funziona?

L'art. 9 bis del D. Lgs. 286/98 prevede che il cittadino extraUE titolare di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro Stato membro può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a novanta giorni per svolgere un lavoro subordinato o autonomo oppure per frequentare corsi di studio o di formazione professionale.

Per poter svolgere un’attività lavorativa subordinata è necessario il nulla osta preventivo dello Sportello Unico.

Questa autorizzazione è soggetta a delle limitazioni numeriche determinate dal decreto flussi di ingresso, che prevede un numero massimo di permessi di soggiorno per lavoro che possono essere rilasciati ai titolari dei permessi di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo.

Una volta ottenuto il nulla osta, lo straniero può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno (per lavoro o per studio) tramite il modello rilasciato dallo Sportello Unico da presentare alla Posta.

Al di fuori di tali ipotesi, lo straniero in possesso di tale permesso di soggiorno, può soggiornare in Italia se è in grado di dimostrare di possedere adeguate risorse economiche per un importo superiore al doppio dell’importo minimo previsto per l’esenzione dalla spesa sanitaria e un’assicurazione medica.

D. Il mio permesso di soggiorno è in scadenza e ho perso il lavoro, devo rientrare nel mio paese di origine?

R. No, i lavoratori extracomunitari che perdono il lavoro, anche per dimissioni, si possono iscrivere al centro per l'impiego.

Il lavoratore rimane iscritto al CPI per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, al termine del quale deve richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, a meno che non si tratti di un lavoratore con permesso di lavoro stagionale, ovvero per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita, qualora superiore,  (D. Lgs. 286/98, art. 22, comma 11; D.P.R. 394/99 art. 37). Decorsi tali termini, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b).

D. Posso assumere una persona con permesso di soggiorno per vittima di violenza domestica"?

R. Si, si tratta di un permesso per motivi umanitari rilasciato in caso di situazioni di violenza domestica o abuso (D. Lgs. 286/98, art. 18 – bis, comima 1 e 3) che permette l'attività lavorativa e di studio/formazione.

D. Possiamo attivare un tirocinio non curriculare con un cittadino extracomuntario entrato in Italia con permesso studio che ha conseguito il titolo di studio per il quale aveva tale permesso? Il cittadino ha quindi richiesto il permesso per attesa occupazione prima della scadenza del permesso studio. Il ragazzo è in possesso della richiesta di attesa occupazione e non del permesso per attesa occupazione vero e proprio. È possibile farlo iscrivere al cpi e attivare il tirocinio?

R. Il cittadino straniero ha fatto tutto quello che doveva fare, purtroppo i tempi di rilascio dei permessi non sono brevi e, questo, crea difficoltà come nel caso di specie. Al momento, infatti, il cittadino straniero è nel possesso di un permesso per motivi di studio, che non consente l'iscrizione al CPI: solo nel momento in cui ritirerà il nuovo permesso di soggiorno per attesa occupazione potrà iscriversi ed potrà essere attivato il tirocinio.

D. Dobbiamo ospitare in tirocinio curriculare, promosso da scuola canadese a completamento del percorso di studi una tirocinante di nazionalità canadese Il tirocinio ha una durata inferiore ai 90 gg. Abbiamo il dubbio se vada applicata o meno la normativa relativa ai tirocini con cittadini stranieri residenti all'estero (Linee guida del 05/08/2014, recepite dalla Regione Toscana con DGR 7 aprile 2015, n. 407). Il consolato al momento del rilascio del visto chiede l'applicazione di tale norma, come da mail qui sotto, ma in attuazione delle Linee Guida nazionali la Regione Toscana sembra far riferimento ai soli tirocini extracurriculari.

R. Il caso rappresentato dalla studentessa canadese è quanto previsto dall'art. 27, comma 1. lett. f) del D. lgs. n. 286798, "Ingresso per lavoro in casi particolari", e precisamente, persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani. La fattispecie è poi regolata dall'art. 40, comma 9, lett. a) del DPR 394/1999, Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione. La procedura è quella indicato dal Consolato: progetto formativo della Società ospitante vistato dall'Assessorato competente della Regione interessata.

D. Posso assumere un lavoratore che ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno ed è in possesso della ricevuta di presentazione (cedolino)?

R. Si, il Ministero dll'Interno, con direttiva del 5 agosto 2006, ha precisato la sussistenza della piena legittimità del permesso di soggiorno anche in attesa del suo rinnovo e, quindi, la permanenza dei diritti ad esso connessi.

Pertanto, in questo caso il lavoratore può dimostrarlo con il possesso dell'apposita ricevuta o prenotazione.

Nello specifico, il godimento di tali diritti prevede il rispetto delle norme e dei tempi di presentazione della richiesta di rinnovo e cioè deve essere accertato che:

  • la domanda sia stata o sarà presentata 20 giorni prima o 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno
  • la richiesta di rinnovo sia completa della documentazione richiesta
  • l'ufficio preposto, previa verifica dei documenti, abbia rilasciato o rilasci la ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero privo di un regolare permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto, senza che ne abbia richiesto il rinnovo nei termini di legge, è sanzionato penalmente (D. Lgs. 286/1998, art. 22, comma 12, reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di Euro 5.000 per ogni lavoratore assunto senza permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta rinnovo).

D. Quali sono le procedure per l'ingresso e il lavoro in Italia di un cittadino di nazionalità svizzera?

R. I cittadini europei non comunitari sono equiparati ai cittadini di nazioni appartenenti alla comunità europea, in base all' Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone Concluso il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1º giugno 2002. 

Le procedure per l'ingresso sono pertanto regolate dal D. Lgs. 30/2007 e dalla Circolare Ministero del Lavoro 18 luglio 2007 (estensione dell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30/2007 ai cittadini dei paesi dello SEE, della Svizzera e della Repubblica di San Marino).

D. Ho ottenuto il visto per ricongiungimento familiare e il relativo nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno posso iscrivermi all'anagrafe del comune di residenza?

R. Il Ministero dell'Interno con Circolare n. 43 del 2 agosto 2007 ha chiarito che lo straniero in attesa di permesso di soggiorno per ricongiungimento e in possesso del nulla osta può iscriversi all'anagrafe comunale. Per l'iscrizione è necessario esibire il visto d'ingresso, la ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e la fotocopia, non autenticata, del nulla osta.

Ultimo aggiornamento: 26/03/2020
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