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L'art. 9 bis del D. Lgs. 286/98 prevede che il cittadino extraUE titolare di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro Stato membro può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a novanta giorni per svolgere un lavoro subordinato o autonomo oppure per frequentare corsi di studio o di formazione professionale.
Per poter svolgere un’attività lavorativa subordinata è necessario il nulla osta preventivo dello Sportello Unico.
Questa autorizzazione è soggetta a delle limitazioni numeriche determinate dal decreto flussi di ingresso, che prevede un numero massimo di permessi di soggiorno per lavoro che possono essere rilasciati ai titolari dei permessi di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo.
Una volta ottenuto il nulla osta, lo straniero può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno (per lavoro o per studio) tramite il modello rilasciato dallo Sportello Unico da presentare alla Posta.
Al di fuori di tali ipotesi, lo straniero in possesso di tale permesso di soggiorno, può soggiornare in Italia se è in grado di dimostrare di possedere adeguate risorse economiche per un importo superiore al doppio dell’importo minimo previsto per l’esenzione dalla spesa sanitaria e un’assicurazione medica.
R. Si, il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione al Centro impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato (T.U. Dlgs 286/1998, art. 18).
R. No, i lavoratori extracomunitari che perdono il lavoro, anche per dimissioni, si possono iscrivere al centro per l'impiego.
Il lavoratore rimane iscritto al CPI per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, al termine del quale deve richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, a meno che non si tratti di un lavoratore con permesso di lavoro stagionale, ovvero per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita, qualora superiore, (D. Lgs. 286/98, art. 22, comma 11; D.P.R. 394/99 art. 37). Decorsi tali termini, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b).
R. Si, si tratta di un permesso per motivi umanitari rilasciato in caso di situazioni di violenza domestica o abuso (D. Lgs. 286/98, art. 18 – bis, comima 1 e 3) che permette l'attività lavorativa e di studio/formazione.
R. Si, può essere convertito secondo le modalità stabilite per tale tipo di permesso (DPR 394/1999, art. 27, comma 3 bis).
R. Si, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un numero di ore settimanali non superiore a 20, anche calcolate sul totale delle 52 settimane lavorative, fermo restando il limite annuale delle 1.040 ore (DPR 394/1999, art. 14, comma 4).
R. No. L'autorizzazione riguarda un tipo di permesso di soggiorno che prevede quote e requisiti speciali e non rientra tra i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, quindi non può essere convertito, rinnovato o utilizzato per un rapporto di lavoro diverso o con altro datore di lavoro. (D. Lgs. 286/1998, art. 27, comma 1, lett. m,n,o - D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 40, comma 15).
R. Il cittadino straniero ha fatto tutto quello che doveva fare, purtroppo i tempi di rilascio dei permessi non sono brevi e, questo, crea difficoltà come nel caso di specie. Al momento, infatti, il cittadino straniero è nel possesso di un permesso per motivi di studio, che non consente l'iscrizione al CPI: solo nel momento in cui ritirerà il nuovo permesso di soggiorno per attesa occupazione potrà iscriversi ed potrà essere attivato il tirocinio.
R. Il caso rappresentato dalla studentessa canadese è quanto previsto dall'art. 27, comma 1. lett. f) del D. lgs. n. 286798, "Ingresso per lavoro in casi particolari", e precisamente, persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani. La fattispecie è poi regolata dall'art. 40, comma 9, lett. a) del DPR 394/1999, Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione. La procedura è quella indicato dal Consolato: progetto formativo della Società ospitante vistato dall'Assessorato competente della Regione interessata.
R. Si, il Ministero dll'Interno, con direttiva del 5 agosto 2006, ha precisato la sussistenza della piena legittimità del permesso di soggiorno anche in attesa del suo rinnovo e, quindi, la permanenza dei diritti ad esso connessi.
Pertanto, in questo caso il lavoratore può dimostrarlo con il possesso dell'apposita ricevuta o prenotazione.
Nello specifico, il godimento di tali diritti prevede il rispetto delle norme e dei tempi di presentazione della richiesta di rinnovo e cioè deve essere accertato che:
Il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero privo di un regolare permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto, senza che ne abbia richiesto il rinnovo nei termini di legge, è sanzionato penalmente (D. Lgs. 286/1998, art. 22, comma 12, reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di Euro 5.000 per ogni lavoratore assunto senza permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta rinnovo).
R. Si, il titolare dello status di rifugiato possono lavorare sia come lavoratori subordinati che autonomi. Possono anche accedere al pubblico impiego, con le limitazioni previste per i cittadini dell'UE (D. Lgs. 251/2007, art. 25).
R. No, il permesso in questione è necessario per soggiorni superiori ai 90 giorni (Dlgs. 286/1998, art.5), per soggiorni di durata inferiore è sufficiente dichiarare la propria presenza entro i confini dello Stato alla polizia di frontiera, al momento dell'ingresso, o alla Questura della Provincia di soggiorno entro otto giorni (D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art.5).
R. I cittadini europei non comunitari sono equiparati ai cittadini di nazioni appartenenti alla comunità europea, in base all' Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone Concluso il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1º giugno 2002.
Le procedure per l'ingresso sono pertanto regolate dal D. Lgs. 30/2007 e dalla Circolare Ministero del Lavoro 18 luglio 2007 (estensione dell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30/2007 ai cittadini dei paesi dello SEE, della Svizzera e della Repubblica di San Marino).
R. L'ingresso degli sportivi extracomunitari è regolato dall' art. 27, comma 5 bis del TU 286/1998 che cita "gli sportivi professionisti", con circolare del 2 marzo 2007, n. 8 il Ministero dell'Interno ha chiarito che tale norma può essere estesa anche agli sportivi dilettanti che possono chiedere il permesso di soggiorno nell'ambito delle quote decise annualmente per tale categoria.
La società sportiva richiedente si impegna a:
Il CONI emette ed inoltra allo Sportello Unico la dichiarazione nominativa di "assenso allo svolgimento di attività sportiva a titolo dilettantistico" (nello specifico la procedura è disciplinata dalla Circolare C.O.N.I. 1 dicembre 2015, prot. 10244 "Disciplina degli ingressi e permessi di soggiorno degli sportivi non appartenenti alla UE)
R. Il Ministero dell'Interno con Circolare n. 43 del 2 agosto 2007 ha chiarito che lo straniero in attesa di permesso di soggiorno per ricongiungimento e in possesso del nulla osta può iscriversi all'anagrafe comunale. Per l'iscrizione è necessario esibire il visto d'ingresso, la ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e la fotocopia, non autenticata, del nulla osta.
R. Il 31 gennaio 2009 è scaduto il termine per le facilitazioni al'interno dell'area Schengen per le quali i cittadini in posseso del cedolino di rinnovo del permesso di soggiorno potevano attraversare altri paesi. Il Ministero dell'Interno, con Telegramma del 11 marzo 2009, n. 1439, ha disposto che gli stranieri in possesso del cedolino per rinnovo del permesso di soggiorno o in attesa di primo permesso e ricongiungimento familiare possono lasciare il territorio italiano e rientrarvi anche da una frontiera italiana diversa da quella di uscita.
Ultimo aggiornamento: | 26/03/2020 |
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