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R. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto al Centro per l'impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a 12 mesi (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 11 come modificata dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92; Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 37) o per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Inoltre, decorso il periodo di validità del suddetto permesso, trovano applicazione i requisiti reddituali stabiliti per lo straniero che intenda richiedere il ricongiungimento dei familiari.
R. Si, perchè lo straniero in possesso di regolare cedolino di primo ingresso per lavoro subordinato può esercitare i propri diritti e svolgere l'attività lavorativa per la quale è stato ammesso nel territorio dello Stato (Direttiva del Ministero dell'Interno 20 febbraio 2007).
La regolarità del soggiorno è attestata dal possesso dei seguenti documenti:
R. Gli Stati Uniti non hanno particolari accordi con l'Italia in materia di immigrazione, pertanto la procedura di assunzione di un cittadino statunitense è uguale a quella di ogni altro lavoratore extracomunitario. É necessario inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno a norma del decreto flussi rispettando i termini e le modalità di presentazione, anche se il Ministero non decide un tetto massimo di quote per i cittadini di questa nazionalità a fronte della scarsa richiesta di ingressi (Ministero degli Affari Esteri)
Ultimo aggiornamento: | 02/11/2017 |
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