|
R. No. Per la completa fruizione di tali benefici il datore di lavoro deve aver espletato la formazione prevista dal Piano Formativo Individuale prima della trasformazione del rapporto di lavoro (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale 6 febbraio 2009, prot. 25/I/0001727).
R. No. La formazione è elemento fondante e causa contrattuale di un rapporto di apprendistato, per cui dal momento in cui tale rapporto viene trasformato in contratto a tempo indeterminato il datore di lavoro non ha più l'obbligo di espletare la formazione prevista dal precedente contratto (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale 6 febbraio 2009, prot. 25/I/0001727)
R. No, l'applicazione del contratto di apprendistato a lavoratori in mobilità costituisce disciplina speciale, per cui, al fine di agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro, questa tipologia contrattuale può essere applicata a prescindere dal requisito anagrafico (Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1 agosto 2012, n. 21).
Ultimo aggiornamento: | 17/08/2016 |
I contenuti della presente pagina hanno una valenza unicamente informativa: fanno fede soltanto i testi di legge pubblicati nella G.U. Conform declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi e per qualsiasi problema derivato dall’uso e la diffusione della presente pubblicazione. |
|||
|