NILO PROVINCIA DI SIENA

RAPPORTI DI LAVORO: APPRENDISTATO

MODALITÃ' DI STIPULA E DI ASSUNZIONE

D. Quanti apprendisti si possono assumere?

R. Fino al 31 dicembre 2012 il numero degli apprendisti non può superare il 100% delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso l'azienda (DLgs. 167/2011 art.2 comma 2). Tale disposizione non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni della L. 8 agosto 1985, n. 443, art. 4.

La Legge 92/2012 ha introdotto nuovi limiti per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013 presso

aziende che occupano più di 10 dipendenti:

  • il numero massimo di apprendisti che possono essere assunti contemporaneamente (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro) è stato incrementato, per cui il rapporto è di 3 a 2 (L. 92/2012, art. 1 comma 16)
  • l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata al computo, nei 36 mesi precedenti, dei rapporti di lavoro confermati al termine del periodo di apprendistato, che deve essere del 30% per le assunzioni effettuate dall'entrata in vigore della norma e del 50% a decorrere dal 18 luglio 2015. Dal computo di tale percentuale sono esclusi i rapporti cessati:
    • per recesso durante il periodo di prova
    • per dimissioni
    • per licenziamento per giusta causa

    Qualora non sia rispettata la percentuale di prosecuzione dei contratti di apprendistato, è possibile l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati o di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

FORMAZIONE

Ultimo aggiornamento: 17/08/2016
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