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COLLOCAMENTO GENTE DI MARECHE COS'È È la modalità di arruolamento dei lavoratori marittimi, appartenenti alla gente di mare, disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. È abolito il regime di collocamento obbligatorio ed è ammessa l’assunzione diretta del lavoratore (Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, a norma del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, art. 2, comma 4). BENEFICIARI La disciplina del collocamento gente di mare riguarda i lavoratori marittimi, appartenenti alla gente di mare, disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. È escluso il personale delle imprese in appalto che non fa parte dell’equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo (Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, art. 1). SERVIZI DI COLLOCAMENTOSvolgono attività di collocamento della gente di mare i seguenti soggetti: UFFICI DI COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARELe attività di collocamento della gente di mare vengono esercitate dagli uffici di collocamento, istituiti ai sensi del regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1031 (ora abrogato) presso la Capitaneria di Porto, che diventano funzionalmente dipendenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La struttura, l’organizzazione degli uffici, la dotazione organica e le modalità di funzionamento degli uffici di collocamento saranno stabilite con un altro decreto del Presidente della Repubblica (DPR 231/2006, art. 5, comma 5). Gli uffici di collocamento gente di mare svolgono le seguenti funzioni (DPR 231/2006, art. 6): - gestione degli elenchi anagrafici dei lavoratori marittimi disponibili all'arruolamento
- gestione della scheda professionale dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico
- accertamento e verifica dello stato di disoccupazione e della disponibilità al lavoro marittimo
- preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro
- registrazione delle comunicazioni obbligatorie degli armatori in materia di arruolamento
- monitoraggio statistico delle consistenze e dei flussi di lavoro marittimo
ENTI BILATERALIGli Enti bilaterali del lavoro marittimo possono essere autorizzati, a condizione che svolgano l’attività senza fine di lucro e salvo l’obbligo di interconnessione con la borsa nazionale continua del lavoro (DPR 231/2006, art. 5, comma 2): - allo svolgimento dell’attività di intermediazione a favore dei propri associati
- mediante convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, allo svolgimento degli adempimenti e le certificazioni affidati agli uffici di collocamento della gente di mare
Inoltre, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare apposita convenzione con gli enti bilaterali del lavoro marittimo per l'affidamento della gestione della Borsa continua del lavoro, con oneri a carico degli enti medesimi. Con la convenzione vengono definiti: - i requisiti e le modalità di adesione dei soggetti con l’obbligo di interconnessione
- gli obiettivi operativi
- le attività
- i servizi erogati
- gli organismi di direzione e coordinamento
AGENZIE PER IL LAVOROCon autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono svolgere attività di collocamento della gente di mare anche le Agenzie per il lavoro (Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 4). Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti e le modalità per il rilascio della predetta autorizzazione (DPR 231/2006, art. 5, comma 3). PROCEDURE DEL COLLOCAMENTO La nuova disciplina del collocamento gente di mare ha istituito l’anagrafe nazionale dei lavoratori della gente di mare (DPR 231/2006, art. 3, comma 1, lett. a) ELENCO ANAGRAFICOChi decide di avvalersi dei servizi del collocamento gente di mare (non è più un collocamento obbligatorio) viene iscritto nell’apposita sezione dell’elenco anagrafico dei lavoratori (Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, art. 4). Per essere iscritti nell’anagrafe della gente di mare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti (DPR 231/2006, art. 7; art. 119 Codice della Navigazione): - essere cittadini italiani o comunitari
- aver compiuto i sedici anni di età
- aver adempiuto al diritto dovere di istruzione e formazione
Possono essere iscritti gli allievi di Istituti Nautici e di Istituti Professionali ad indirizzo marittimo. Per l'iscrizione di minorenni è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà. Il modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati contenuti nell'elenco anagrafico della gente di mare, nonché le modalità di collegamento con le matricole della gente di mare di cui agli articoli 118 e seguenti del codice della navigazione, saranno stabiliti con un successivo e ulteriore decreto del Presidente della Repubblica. AGGIORNAMENTO ELENCO ANAGRAFICOL’elenco anagrafico viene aggiornato, su istanza di parte o d’ufficio, nei seguenti casi: - per superamento dei limiti massimi di età, salvo i casi di deroga consentiti dalle disposizioni vigenti
- per morte dell'interessato
- nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione dalle matricole
- per abbandono dell'attività marittima o per indisponibilità all'imbarco prolungata per oltre due anni
- sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte degli armatori
SCHEDA PROFESSIONALE Contestualmente all’iscrizione nell’elenco anagrafico viene compilata e rilasciata la scheda professionale, documento contenente i dati anagrafici e professionali del personale marittimo appartenente alla gente di mare (DPR 231/2006, art. 8). Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DPR 231/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2006), sarà emanato un decreto, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definirà le qualifiche professionali del personale marittimo e i relativi requisiti minimi. Fino all'emanazione del predetto decreto, le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi sono indicati nell'allegato al DPR 231/2006. ACCERTAMENTO DELL’IMMEDIATA DISPONIBILITÀIl lavoratore marittimo, privo di lavoro e immediatamente disponibile all’imbarco, deve manifestare la propria disponibilità agli uffici di collocamento della gente di mare mediante la consegna o l’invio di una dichiarazione (con valore di autocertificazione) che attesti (DPR 231/2006, art. 9, comma 1): - i precedenti lavorativi
- la qualifica professionale con la quale intende imbarcarsi
- l’immediata disponibilità a svolgere lavoro marittimo
L’ufficio collocamento gente di mare verifica il permanere di questo requisito: - sulla base di colloqui periodici da attivarsi entro 3 mesi dalla dichiarazione di disponibilità
- sulla base delle comunicazioni degli armatori
Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore marittimo ha l’onere di rinnovare la dichiarazione di disponibilità (DPR 231/2006, art. 9, comma 3). ATTIVITÀ DI PROMOZIONE Una volta ricevuta la dichiarazione di disponibilità l’Ufficio di collocamento gente di mare promuove, anche servendosi della borsa continua del lavoro marittimo, l’assunzione del lavoratore. BORSA CONTINUA DEL LAVORO MARITTIMOEntro 60 giorni dal 28 luglio 2006, verrà istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la Borsa continua del lavoro marittimo. È una sezione della Borsa continua del lavoro (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 15) con lo scopo di favorire l’incontro domanda offerta di lavoro nel settore marittimo (DPR 231/2006, art. 10). FINALITÀEssa in particolare persegue: - lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro
- la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro locali
- l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati, presenti nel territorio
- il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo
- la cooperazione per la definizione degli standard di interoperabilità e per la gestione delle relative infrastrutture
SOGGETTI INTERCONNESSILa Borsa del lavoro marittimo contiene le informazioni degli operatori di (DPR 231/2006, art. 10, comma 2): - uffici di collocamento della gente di mare
- enti bilaterali del lavoro marittimo
- università, gli istituti scolastici e gli enti di formazione e addestramento ad indirizzo marittimo e nautico
PROCEDURA DI ASSUNZIONE DELLA GENTE DI MAREARRUOLAMENTORestano ferme tutte le norme del codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione in materia di procedure di arruolamento e di stipula del contratto di lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto (DPR 231/2006, art. 11, comma 4). COMUNICAZIONIGli armatori e le società di armamento procedono all'arruolamento della gente di mare mediante assunzione diretta. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'art. 15 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonchè a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'art. 2, comma 1 lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001(decreto legge 25 giugno 2008, n.112 art. 40 comma 6). A partire dal 1 agosto 2008, la comunicazione dovrà essere effettuata dall'armatore (ovvero le società di armamento tra i comproprietari), con il modello Unimare e attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro (Decreto ministeriale 24 gennaio 2008 e Decreto ministeriale 31 marzo 2008). REGIME SANZIONATORIO Restano ferme le disposizioni sanzionatorie previste dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 18, comma 1 e e 19, commi 3 e 5. RISERVA A FAVORE DI LAVORATORI SVANTAGGIATII contratti collettivi nazionali del settore marittimo possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dagli armatori e dalle società di armamento, comunque non superiore al 12 per cento, sia riservata ai lavoratori svantaggiati,in possesso dei requisiti previsti da leggi e ccnl, stabilendo: - requisiti di accesso
- percentuali di riserva
- modalità di adempimento
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| Ultimo aggiornamento: | 27/06/2008 |
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